domenica 24 febbraio 2013

Ė reato il ricorso alla somministrazione di manodopera simulata daformale contratto d'appalto

Secondo la Corte di Cassazione, in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, la distinzione tra contratto di appalto e quello di somministrazione di manodopera risiede tanto nella verifica della proprietà dei fattori di produzione quanto nella verifica empirica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio d'Impresa, in assenza dei quali si configura una mera fornitura di prestazione lavorativa che, se effettuata da soggetti non autorizzati, configura il reato di cui all'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. Infatti con la sentenza n. 7070 del 13 febbraio 2013 la Suprema Corte ha confermato la responsabilitá penale di un imprenditore il quale, pur avendo formalmente stipulato con un soggetto terzo un contratto d'appalto, in realtà aveva richiesto a tale soggetto la mera somministrazione di manodopera, e ciò nonostante questi non fosse in possesso dei requisiti di legge previsti per gli intermediari abilitati alla somministrazione di lavoro.

La sussistenza del reato de quo e, quindi, la natura simulata del contratto d'appalto nella fattispecie in questione ė stata motivata sulla base del fatto che il contratto inter partes concluso era di fatto privo degli elementi propri del contratto di appalto. Come noto, infatti, ai sensi dell'art. 1655 cod. civ. l'appalto ė il contratto in forza del quale un soggetto si obbliga ad eseguire un'opera dietro il pagamento di un prezzo, con organizzazione di mezzi propria e gestione a proprio rischio. Nel caso in cui invece l'appaltatore si limiti a fornire al committente la mera forza lavoro e ad agire quale nudus minister, oltre a spostarsi in capo al committente medesimo le responsabilità per danni, si profila altrsì la fattispecie di reato ex art. 18 del già richiamato decreto. Rileva insomma che l'appaltatore non abbia mai esercitato alcun potere direttivo o organizzativo in ordine all'espletamento delle mansioni affidate, né abbia assunto alcun rischio di impresa.

In siffatti casi, il contratto di appalto si configura con certezza come simulato, celando una mera fornitura di prestazione lavorativa, vietata in assenza della prescritta autorizzazione e sussiste pertanto il reato di cui all'art. 18, comma 2, del citato D.Lgs n. 276/2003, punito con l'ammenda di euro 50,00 per ogni lavoratore impiegato, moltiplicato per il numero dei giorni in cui il lavoratore ha prestato la sua opera (ad esempio l'impiego di n.2 lavoratori per un n. di 30 giorni comporta una sanzione di euro 3.000,00.

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