ML&G torna a
stretto giro ad occuparsi di guida in stato di ebbrezza poiché sta facendo
molto scalpore una recentissima sentenza del Tribunale di Milano, secondo cui,
quand'anche un automobilista, fermato dalle forze dell'ordine, risulti
visibilmente in stato di alterazione, non può essere sottoposto all'alcoltest
senza essere preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da
un difensore di fiducia.
In difetto di tale
avvertimento, l'accertamento sul suo tasso alcolemico è nullo e non vale come
prova nel processo.
Devo dire che si
tratta, a mio avviso, del classico caso montato dalla stampa per fare notizia,
senza alcun approfondimento sul tema.
L'alcool test è,
per ovvie ragioni, da sempre considerato un atto irripetibile, con diritto per
l'interessato di richiedere l'avviso di un avvocato, ma senza l'obbligo
dell'operatore di attenderne l'arrivo, qualora l'eccessiva attesa possa
alterare il risultato delle prove, proprio come avviene nel caso di
perquisizione personale.
E’ sempre stato
così ed il personale di Polizia Giudiziaria ab origine ha l'obbligo di
informare l’interessato del diritto di farsi assistere da un legale.
La sentenza in
questione si giustifica probabilmente per il fatto che tale avviso non fosse
presente nel fascicolo della pubblica accusa.
Tengo a precisare,
per correttezza di informazione, che il principio contenuto nella sentenza in
commento è tutt'altro che innovativo e ripercorre le tesi proposte da alcuni
precedenti illustri (vd Tribunale di Cassino 2011), riconducibili ad un filone
giurisprudenziale minoritario.
Al di là di queste
sentenze isolate, l’orientamento maggioritario è di tutt’altro avviso.
Ad esempio, la
Corte di Cassazione aveva confermato la condanna di un automobilista che non
era così ubriaco da non essere neppure in grado di sottoporsi all’alcool test.
Posso assicurarvi
che, anche dalla lettura di altre sentenze in materia, più o meno recenti,
viene affermato il principio contrario, ponendo l’accento sulla pericolosità
sociale di tali condotte, anziché sulla tutela del diritto di difesa di chi
guida ebbro.
Pertanto, è meglio
non abbandonarsi a facili entusiasmi e farsi ingannare dal clamore dato alla
decisione de qua perché:
1) la guida in
stato di ebbrezza, al di là dei cavilli giuridici, è una condotta
pericolosissima e tali decisioni ipergarantiste non fanno bene al nostro paese,
alle prese con un bollettino di guerra incivile ad ogni week end o ponte;
2) come detto, vi
sono tanti precedenti analoghi, evidentemente espressione di un orientamento
minoritario, che ogni tanto recluta nuovi adepti; peraltro, è possibile che in
questo caso sia stato dato rilievo ad una dimenticanza casualissima degli
agenti, che, contrariamente a quanto avviene di solito, non hanno o dato
l'avviso o semplicemente non lo hanno inserito nel fascicolo;
3) la
giurisprudenza maggioritaria da anni applica la normativa in materia senza
nulla eccepire al riguardo, anche in presenza di cavilli procedurali.
Sono, comunque,
curioso di vedere cosa deciderà la Corte d'Appello, nel caso in cui la Procura
della Repubblica, proporrà ricorso contro questa decisione (anche se dubito
visto che, da approfondimenti, è emerso che il Pubblico Ministero condividesse
la tesi della difesa dell’imputato).
In ogni caso, pare
evidente che, anche su un argomento tanto delicato, vi sia una importante
lacuna, come sempre succede in Italia, che dà il là a qualche scorribanda
interpretativa da parte di una certa giurisprudenza e si auspica un intervento
chiarificatore da parte del Legislatore volto a dissipare le (a dire il vero,
poche) nubi al riguardo.
Peraltro, la
sentenza del Tribunale di Milano, oggettivamente sopravvalutata, ci dice anche
che l'obbligo di avvertire l'automobilista del diritto a farsi assistere da un
legale, non ricorre nel caso in cui l'accertamento venga eseguito in via
esplorativa, ovvero
se, al momento in cui si alza la paletta e l’automobilista viene sottoposto a
controllo di routine, non vi sono chiari sospetti che ci sia il reato.
In tal caso,
infatti, l'autorità compierebbe attività di "polizia amministrativa",
come tale non soggetta alle norme sull'assistenza legale. Basta, quindi, che
gli agenti accertatori non diano atto nel verbale della sintomatologia
esteriore del guidatore (occhi lucidi, stato di alterazione, alito vinoso) ed
il gioco è fatto.
Peraltro, la
casistica di questo tipo di reati ci dice che si tratta di reati notturni ed il
rischio è che qualcuno, galvanizzato da notizie distorte, si metta alla ricerca
di un avvocato che alle 4 del mattino per farsi assistere all'alcool test, e
ciò nonostante gli agenti non siano tenuti ad attendere l’arrivo del legale.
Insomma, a me
sembra il classico tzunami nel bicchiere d'acqua, che può generare facili
entusiasmi, con effetti controproducenti.
Ho notato che
molti siti di informazione (o disinformazione) hanno accolto con entusiasmo
questa sentenza, di cui evidentemente non hanno approfondito nulla.
Sinceramente non
comprendo questi entusiasmi.
Chi scrive è
titolare di uno Studio Legale, che ha partecipato e partecipa a procedimenti
penali importanti, per fatti ben più gravi della guida in stato di ebbrezza,
che comunque trattiamo. Non ho alcuna remora o riserva mentale a difendere un
criminale, anche se colpevole (è il mio lavoro), e faccio i complimenti ai
colleghi che hanno fatto assolvere il loro assistito nel caso di Milano.
Un
bravo avvocato deve innanzi tutto valutare se il procedimento nei confronti del
suo assistito è stato correttamente instaurato e correttamente si è svolto in
tutte le sue fasi.
Tuttavia, sul
piano umano, ritengo aberrante non solo accogliere con entusiasmo una decisione
che rischia di dare il via a comportamenti pericolosi, ma anche contribuire a
diffondere questa decisione con articoli sensazionalistici, che distorcono la
vera portata di questa sentenza.
Non approvo le
condotte di questi colleghi, che evidentemente vogliono accaparrarsi nuova
clientela, facendosi pubblicamente portatori dei diritti degli incoscienti che
si mettono alla guida con tassi alcolemici imbarazzanti.
Non esiste alcun
diritto di mettersi al volante in stato di alterazione alcolica e mettere a
repentaglio la vita propria e quella di tanti innocenti.
Le stragi del
sabato sera sono provocate da persone che non hanno avuto la fortuna di essere
fermati e sottoposti ad un alcol test. Certo, gli effetti della contestazione
del reato di guida in stato ebbrezza sono pesantissimi, soprattutto in termini
economici e ML&G, consapevole di questo, vi ha messo a disposizione una
guida pratica, confidando nel fatto che le persone possono sbagliare ed
imparare dagli errori.
Ma voler
riconoscere il diritto di mettersi alla guida ubriachi è inaccettabile.
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