venerdì 7 giugno 2013

Niente etilometro senza avvocato? Non illudetevi, non è così



ML&G torna a stretto giro ad occuparsi di guida in stato di ebbrezza poiché sta facendo molto scalpore una recentissima sentenza del Tribunale di Milano, secondo cui, quand'anche un automobilista, fermato dalle forze dell'ordine, risulti visibilmente in stato di alterazione, non può essere sottoposto all'alcoltest senza essere preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

In difetto di tale avvertimento, l'accertamento sul suo tasso alcolemico è nullo e non vale come prova nel processo.

Devo dire che si tratta, a mio avviso, del classico caso montato dalla stampa per fare notizia, senza alcun approfondimento sul tema.

L'alcool test è, per ovvie ragioni, da sempre considerato un atto irripetibile, con diritto per l'interessato di richiedere l'avviso di un avvocato, ma senza l'obbligo dell'operatore di attenderne l'arrivo, qualora l'eccessiva attesa possa alterare il risultato delle prove, proprio come avviene nel caso di perquisizione personale.

E’ sempre stato così ed il personale di Polizia Giudiziaria ab origine ha l'obbligo di informare l’interessato del diritto di farsi assistere da un legale.

La sentenza in questione si giustifica probabilmente per il fatto che tale avviso non fosse presente nel fascicolo della pubblica accusa.

Tengo a precisare, per correttezza di informazione, che il principio contenuto nella sentenza in commento è tutt'altro che innovativo e ripercorre le tesi proposte da alcuni precedenti illustri (vd Tribunale di Cassino 2011), riconducibili ad un filone giurisprudenziale minoritario. 

Al di là di queste sentenze isolate, l’orientamento maggioritario è di tutt’altro avviso.

Ad esempio, la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna di un automobilista che non era così ubriaco da non essere neppure in grado di sottoporsi all’alcool test.

Posso assicurarvi che, anche dalla lettura di altre sentenze in materia, più o meno recenti, viene affermato il principio contrario, ponendo l’accento sulla pericolosità sociale di tali condotte, anziché sulla tutela del diritto di difesa di chi guida ebbro.

Pertanto, è meglio non abbandonarsi a facili entusiasmi e farsi ingannare dal clamore dato alla decisione de qua perché: 
1) la guida in stato di ebbrezza, al di là dei cavilli giuridici, è una condotta pericolosissima e tali decisioni ipergarantiste non fanno bene al nostro paese, alle prese con un bollettino di guerra incivile ad ogni week end o ponte; 
2) come detto, vi sono tanti precedenti analoghi, evidentemente espressione di un orientamento minoritario, che ogni tanto recluta nuovi adepti; peraltro, è possibile che in questo caso sia stato dato rilievo ad una dimenticanza casualissima degli agenti, che, contrariamente a quanto avviene di solito, non hanno o dato l'avviso o semplicemente non lo hanno inserito nel fascicolo;
3) la giurisprudenza maggioritaria da anni applica la normativa in materia senza nulla eccepire al riguardo, anche in presenza di cavilli procedurali.

Sono, comunque, curioso di vedere cosa deciderà la Corte d'Appello, nel caso in cui la Procura della Repubblica, proporrà ricorso contro questa decisione (anche se dubito visto che, da approfondimenti, è emerso che il Pubblico Ministero condividesse la tesi della difesa dell’imputato).

In ogni caso, pare evidente che, anche su un argomento tanto delicato, vi sia una importante lacuna, come sempre succede in Italia, che dà il là a qualche scorribanda interpretativa da parte di una certa giurisprudenza e si auspica un intervento chiarificatore da parte del Legislatore volto a dissipare le (a dire il vero, poche) nubi al riguardo. 

Peraltro, la sentenza del Tribunale di Milano, oggettivamente sopravvalutata, ci dice anche che l'obbligo di avvertire l'automobilista del diritto a farsi assistere da un legale, non ricorre nel caso in cui l'accertamento venga eseguito in via esplorativa, ovvero se, al momento in cui si alza la paletta e l’automobilista viene sottoposto a controllo di routine, non vi sono chiari sospetti che ci sia il reato.

In tal caso, infatti, l'autorità compierebbe attività di "polizia amministrativa", come tale non soggetta alle norme sull'assistenza legale. Basta, quindi, che gli agenti accertatori non diano atto nel verbale della sintomatologia esteriore del guidatore (occhi lucidi, stato di alterazione, alito vinoso) ed il gioco è fatto.

Peraltro, la casistica di questo tipo di reati ci dice che si tratta di reati notturni ed il rischio è che qualcuno, galvanizzato da notizie distorte, si metta alla ricerca di un avvocato che alle 4 del mattino per farsi assistere all'alcool test, e ciò nonostante gli agenti non siano tenuti ad attendere l’arrivo del legale.

Insomma, a me sembra il classico tzunami nel bicchiere d'acqua, che può generare facili entusiasmi, con effetti controproducenti.

Ho notato che molti siti di informazione (o disinformazione) hanno accolto con entusiasmo questa sentenza, di cui evidentemente non hanno approfondito nulla. 

Sinceramente non comprendo questi entusiasmi.

Chi scrive è titolare di uno Studio Legale, che ha partecipato e partecipa a procedimenti penali importanti, per fatti ben più gravi della guida in stato di ebbrezza, che comunque trattiamo. Non ho alcuna remora o riserva mentale a difendere un criminale, anche se colpevole (è il mio lavoro), e faccio i complimenti ai colleghi che hanno fatto assolvere il loro assistito nel caso di Milano. 

Un bravo avvocato deve innanzi tutto valutare se il procedimento nei confronti del suo assistito è stato correttamente instaurato e correttamente si è svolto in tutte le sue fasi.

Tuttavia, sul piano umano, ritengo aberrante non solo accogliere con entusiasmo una decisione che rischia di dare il via a comportamenti pericolosi, ma anche contribuire a diffondere questa decisione con articoli sensazionalistici, che distorcono la vera portata di questa sentenza.

Non approvo le condotte di questi colleghi, che evidentemente vogliono accaparrarsi nuova clientela, facendosi pubblicamente portatori dei diritti degli incoscienti che si mettono alla guida con tassi alcolemici imbarazzanti.

Non esiste alcun diritto di mettersi al volante in stato di alterazione alcolica e mettere a repentaglio la vita propria e quella di tanti innocenti. 

Le stragi del sabato sera sono provocate da persone che non hanno avuto la fortuna di essere fermati e sottoposti ad un alcol test. Certo, gli effetti della contestazione del reato di guida in stato ebbrezza sono pesantissimi, soprattutto in termini economici e ML&G, consapevole di questo, vi ha messo a disposizione una guida pratica, confidando nel fatto che le persone possono sbagliare ed imparare dagli errori.

Ma voler riconoscere il diritto di mettersi alla guida ubriachi è inaccettabile.

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