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Con il Decreto Liquidità è stata disposta la sospensione delle cambiali e degli altri titoli di credito (invero già decisa dal 22 febbraio al 31 marzo 2020 limitatamente però alle c.d. zone rosse allora indicate).
Oggi, ai sensi dell’art. 11 del Decreto Liquidità, la sospensione riguarda tutti i titoli di credito emessi sull'intero territorio nazionale della Repubblica Italiana e durerà fino al 30/4/2020.
La sospensione riguarda i “vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva” (ivi inclusi gli assegni bancari o postali) emessi prima dell'8/4/2020 e con scadenza intercorrente tra il 1 marzo ed il 30 aprile 2020 (la sospensione, peraltro, opera a favore anche dei debitori e obbligati in via di regresso o di garanzia, a meno che quest’ultimi non vi rinuncino espressamente).
Di conseguenza, il debitore, senza la necessità di inviare alcuna comunicazione, beneficerà di una proroga della scadenza fino al 30 aprile p.v. per la data del pagamento della cambiale o dell’altro titolo di credito in scadenza sino al 30 aprile a condizione che il titolo sia stato emesso prima dell'8/4/2020.
Più specificatamente la sospensione interessa:
-i termini di presentazione al pagamento della cambiale o del titolo di credito (con la specifica, valevole solo per gli assegni bancari o postali, che il creditore potrà comunque presentarsi in banca o alla posta per l’incasso, dovendo, tuttavia, in caso di mancata copertura dei fondi, attendere il 30 aprile per rivendicare formalmente l’inadempimento al debitore);
-i termini per la levata del protesto e delle constatazioni equivalenti, previsti per tutti i titoli di credito (nel caso in cui il protesto o la constatazione equivalente sia stato già pubblicato dalla Camera di Commercio nel periodo 9 marzo - 8 aprile dovrà essere dalla stessa cancellato);
-i termini per trasmettere il protesto o le constatazioni equivalenti alla Camera di Commercio al fine di consentire a quest’ultima la pubblicazione nel “Registro informatico dei protesti”;
-i termini per la trasmissione dell’esito negativo al Prefetto nei casi di levata del protesto, constatazione equivalente o di assegno scoperto (Legge 386/90, art. 8 bis);
-i termini per la comunicazione di iscrizione, e per la successiva iscrizione all’ “Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari”, adempimenti previsti per il mancato pagamento degli assegni bancari (Legge 386/90, art. 9 bis e 9);
-i termini per il pagamento tardivo che normalmente consentono di esonerare il debitore dalla soggezione alle sanzioni amministrative previste per il mancato pagamento degli assegni.
A tale misura si aggiunga poi che l’art. 12 dello stesso Decreto Liquidità, in materia di sospensione dei mutui finalizzati all’acquisto della prima casa, ha integrato le disposizioni già previste sul punto dal Decreto Cura Italia estendendo la misura alle ditte individuali e agli artigiani con specifico riferimento ai mutui in ammortamento da meno di un anno per un periodo di nove mesi dal data del 8 aprile 2020.
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