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Nuove sanzioni per chi non rispetta le misure assunte per contenere e contrastare i rischi sanitari che derivano dall’emergenza coronavirus.
Innanzi tutto, il Governo deve aver capito che la precedente normativa rischiava di intasare le procure con forse centinaia di migliaia di cause bagatellari per la violazione dell'art. 650 c.p. e quindi, sempre con la discutibile formula del decreto ministeriale, ha depenalizzato la semplice trasgressione delle norme consistente nell'uscire senza ragione valida.
Quindi chi verrà sorpreso a girovagare senza una ragione valida, dovrà pagare una sanzione amministrativa, ovvero una multa che va dai 400 a 3mila euro, con una riduzione del 30% per chi paga entro 30 giorni.
Se si viene colti nell’ambito di una violazione alle norme alla guida di un veicolo, la multa è aumentata di un terzo.
A dimostrazione della correttezza della nostra precedente analisi, il decreto presidenziale vale un po' da remainder, in quanto ricorda (non c'è alcuna creazione di nuove norme) chiaramente ai cittadini che la violazione della quarantena integra il reato di epidemia colposa o dolosa.
La depenalizzazione introdotta con il nuovo DPCM si estende alle precedenti violazioni, in relazione alle quali veniva contestato l'art. 650 c.p. nel quadro del favor rei.
Per chi è stato multato in base al Dpcm 11 marzo per non aver rispettato i divieti, decadono le accuse di reato e la multa da 206 euro si riduce a 200 euro : viene previsto che si applichi la nuova sanzione (400 euro), ridotta della metà. C'è da dire che chi ha reso false dichiarazioni o dichiarazioni mendaci rimarrà indagato ed eventualmente sarà processato per tali reati.
Ma il nuovo quadro normativo non esclude a priori il rischio che chi viola l'obbligo di stare a casa si trovi coinvolto in processo penale.
L’articolo 260 Testo Unico della Sanità dispone che chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da lire 40.000 a lire 800.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un’arte sanitaria la pena è aumentata.
In questo contesto, appare rivestire carattere di specialità la norma di cui all’articolo 260 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie che prevede un’ulteriore fattispecie contravvenzionale: “Inosservanza dell’ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo”.
Tuttora in vigore, questa disposizione sanziona la condotta in modo più rigoroso rispetto all’articolo 650 del codice penale; la sanzione penale infatti non è alternativamente quella dell’arresto o dell’ammenda, ma cumulativamente di entrambi.
La contestazione di questo reato appare ad oggi l’orientamento più seguito da diverse Procure della Repubblica nel caso di inottemperanza alle misure restrittive anticontagio.
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