La Corte di Cassazione con la Sentenza n.
9079/2013 ha chiarito che quand'anche uno dei reati presupposto per l'applicabilità del D.lgs. 231/2001 commesso nell'interesse della Società non abbia determinato un vantaggio per la stessa, ciò è irrilevante ai fini dell'applicabilità del regime sanzionatorio previsto dal Dlgs 231/2001.
Se il reato è stato commesso nell'interesse della
società, il fatto che la condotta criminale non abbia avuto un esito
positivo apportando un vantaggio concreto è assolutamente
indifferente ai fini della configurazione della responsabilità della
persona giuridica.
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