Nell'era della
globalizzazione cadono anche le frontiere di amore e sentimenti ed il numero di
matrimoni misti è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni.
Ma, dopo il fatidico si, yes, da et similia, l'amore spesso
e volentieri si volatilizza, con un altrettanto esponenziale aumento di
separazioni e divorzi.
Non è intenzione di chi scrive capire perché tutto ciò
accada, compito che lascio volentieri a sociologi ed antropologi, ma lo scopo
di questo breve (si augurano i responsabili del sito) scritto è fornirvi alcuni
suggerimenti di come comportarvi in questi casi.
In primo luogo, il matrimonio contratto all'estero, valido
secondo il diritto dello Stato in cui si sono celebrate le nozze, è
riconosciuto anche in Italia e può essere trascritto presso il Registro dello
Stato Civile (in poche parole il Comune).
Se poi, alas, gli sposini giungono all'idea di divorziare,
secondo le norme di diritto internazionale privato vigenti in Italia, sarà
possibile assoggettare la separazione, o addirittura direttamente il divorzio,
alla giurisdizione ed alla legge dello Stato estero in cui vi siete sposati e
far regolarmente trascrivere il provvedimento estero in Italia.
Magari vi starete chiedendo quale sia l'utilità pratica di
questi suggerimenti.
Ve lo spiego subito. La procedura di scioglimento degli
effetti civili del matrimonio in Italia è alquanto lunga e complessa.
Quand'anche tra i coniugi non vi sia litigiosità, il che
purtroppo non avviene molto spesso in caso di crisi coniugale, nel nostro paese
è necessario prima separarsi e poi, decorsi n. 3 anni dalla sentenza di
separazione, è possibile procedere con il divorzio.
Quindi, in ogni caso, la coppia in crisi rimarrà per ben 3
anni nel limbo della separazione.
Al contrario, in molti Stati esteri, per ragioni che non
sto qui a considerare, alla libertà matrimoniale si accompagna la libertà di
sciogliere il vincolo coniugale ed è addirittura previsto il divorzio immediato
(quindi senza separazione preventiva), anche in via amministrativa,
rivolgendosi alla stessa autorità che ha celebrato il matrimonio.
Questo tipo di procedure, previste ad esempio, per non
andare troppo lontano, nella Federazione Russa, consentono di evitare anche
l'iter processuale, in ogni caso più lungo.
Ma qual'è la validità di questi divorzi lampo nell'ambito
dell'ordinamento italiano?
Un divorzio alla velocità della luce avanti ad un'autorità
amministrativa straniera sarà riconosciuto in Italia?
Prendiamo il caso di Tizio e Katiusha. I due si
innamorano, contraggono matrimonio a Mosca e si trasferiscono a Milano, ove
stabiliscono il centro prevalente della vita coniugale.
Finito l'idillio Tizio e Katiusha litigano, la convivenza
tra i due diventa un incubo e decidono di liberarsi l'uno dell'altro senza
strascichi, divorziando in via amministrativa avanti all'Ufficiale di Stato
Civile di Mosca.
Tizio tira un sospiro di sollievo e, rientrato in Italia,
si reca tutto baldanzoso e sorridente in Comune, con il certificato di divorzio
legalizzato e tradotto, ma l'Ufficiale di Stato Civile quando vede l'atto russo
storce il naso e gli dice che solo il divorzio ottenuto mediante sentenza di un
Tribunale Estero che rispetti i principi dell'ordine pubblico e buon costume
dell'ordinamento italico può essere trascritta.
Tizio, evidentemente allergico agli avvocati, non si da per
vinto e, sempre deciso a fare di testa sua, chiama Katiusha e la convince a
ricorrere al Tribunale Russo per ridivorziare.
Tuttavia, è principio comune a molti ordinamenti quello del
“ne bis in idem”, vale a dire che in un ordinamento giuridico uno
stesso caso non può essere deciso due volte. Tizio e Katiusha per la legge
russa sono già legalmente divorziati.
Tizio, allora, torna sconsolato in Italia e,
disperato, questa volta dall'avvocato ci va e quest'ultimo gli spiega che il cittadino italiano, nel caso di divorzio previsto dallo
Stato estero come atto amministrativo, può ottenere la trascrizione e quindi
l'Ufficiale Civile non poteva rifiutarsi di ricevere l'atto di divorzio. Se
proprio l'Ufficiale dello Stato Civile si impunta, non è comunque il caso di
disperarsi, perché si può comunque ricorrere al giudizio di delibazione della
Corte d'Appello competente.
In ogni caso, per avere maggiori probabilità di essere
accolta al primo colpo, la richiesta di trascrizione del divorzio lampo deve essere
argomentata con alcuni principi di diritto consacrati dalla Suprema Corte di
Cassazione, che non sto qui ad elencarvi per non tediarvi con il mio legalese.
E' fondamentale considerare che il divorzio o la separazione
non saranno mai riconosciuti se pronunciati in via amministrativa, ma anche in
via giudiziaria, in uno Stato Estero i cui principi siano contrari all'ordine
pubblico ed al buon costume (ad esempio Stati che non prevedono alimenti e
mantenimento per il coniuge debole oppure con regole in materia di affidamento
dei minori che pregiudicano i diritti di uno dei genitori).
Se, invece, è tutto in regola, ma l'Ufficiale di
Stato Civile non ci vuol proprio sentire, il riconoscimento può essere
richiesto con il giudizio di delibazione alla Corte d'Appello competente per
territorio.
Naturalmente, la procedura nostrana è
tendenzialmente sempre esperibile fino a quando non si sia iniziato l’iter
straniero.
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