La Suprema Corte (Sent. n. 63/2012) ha consacrato il principio secondo cui il mero possessore della cambiale non ha diritto al pagamento se non fornisce la prova del diritto di credito di cui al pagherò cambiario.
Il mero possessore di un titolo di credito cartolare che non risulti prenditore né giratario dello stesso, qualora manchi sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostra l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito.
Infatti il principio del possesso del titolo non trova applicazione in materia di titoli di credito, dal momento che si può certo escludere che esso sia pervenuto al possessore in modo illecito.
Peraltro, chiarisce la Suprema Corte, in tali ipotesi il titolo non potrebbe neppure valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., poiché tale norma opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta.
Ne consegue che il mero possessore di un titolo all'ordine (privo di valore cartolare), qualora non risulti nella veste di beneficiario dal documento, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.
Il mero possessore di un titolo di credito cartolare che non risulti prenditore né giratario dello stesso, qualora manchi sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostra l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito.
Infatti il principio del possesso del titolo non trova applicazione in materia di titoli di credito, dal momento che si può certo escludere che esso sia pervenuto al possessore in modo illecito.
Peraltro, chiarisce la Suprema Corte, in tali ipotesi il titolo non potrebbe neppure valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., poiché tale norma opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta.
Ne consegue che il mero possessore di un titolo all'ordine (privo di valore cartolare), qualora non risulti nella veste di beneficiario dal documento, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.
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