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mercoledì 18 marzo 2020

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Il Covid-19 - Dopo l'emergenza sanitaria, una emergenza giudiziaria!

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии:

La pandemia di Coronavirus Covid-19 in atto si sta negativamente riverberando sulle libertà costituzionali, che sono il frutto di conquiste relativamente recenti, raggiunte dopo secoli di lotte.

Ovviamente, essendo connesse a situazioni emergenziali, che, si spera, supereremo in breve, queste misure "liberticide", che davvero travolgono tanti diritti fondamentali (incidono, ad esempio, su libertà di movimento e libertà di autodeterminazione fino ad arrivare alla limitazione della libertà di manifestazione, di espressione e di pensiero), potranno essere considerate legittime solo se saranno molto limitate nel tempo, posto altresì che, essendo state tutte definite per decreto (con tutti i dubbi di costituzionalità del caso), dovranno essere ratificate dal Parlamento. 

In ogni caso, non è mio obiettivo, per lo meno, non in questa sede, dissertare della legittimità costituzionale o meno di questi provvedimenti, ma semplicemente di farvi comprendere cosa potete fare o meno in questi giorni straordinari, in cui è compito di tutti noi fare la nostra parte, per fare in modo che questa emergenza rientri il prima possibile.

Innanzitutto, mentre in un primo momento si parlava di guidelines, ovvero di comportamenti suggeriti per limitare la diffusione del Covid-19, ora vi è l'obbligo di non uscire e di rimanere a casa, salvo che vi sia una effettiva e reale necessità di sposarsi dettata da:
-motivi di lavoro;
-ragioni di salute;
-ragioni di necessità.

Sui motivi di lavoro, si faccia bene attenzione, il cittadino è giustificato a muoversi se è "costretto" a recarsi al lavoro, qualora rientri in una di quelle categorie essenziali e/o che non può ricorrere al c.d. smart working. 

Il Governo ha stretto un accordo con i sindacati, per garantire che il Paese non si fermi.

A prescindere dalla ragione, chi esce deve portarsi dietro l'ormai celeberrima auto-dichiarazione, che deve riportare circostanze veritiere.

Suvvia, riportare circostanze false, oltre che vanificare il sacrificio di milioni di persone e di miliardi di euro (l'economia ferma costa), è anche stupido, perchè siamo nel 2020 e le forze di polizia delegate al controllo possono (e devono) fare delle verifiche (che a questo punto presentano il vero e proprio carattere di atti di indagine). 

Vi risparmio i tecnicismi - quelli interessano a noi giuristi, ma la violazione dell'obbligo di restare a casa comporta l'apertura di un procedimento penale per reati gravi.

Ovviamente, un processo penale non si conclude automaticamente con una condanna, ma è bene che sappiate cosa vi potrebbe accadere se decidete di uscire di casa al di fuori delle necessità previste.

Partiamo con il dire che al cittadino, già per il solo fatto di essere uscito in assenza di una ragione tipica, verrà contestato quanto meno il reato di inosservanza di un provvedimento dell'autorità (art. 650 c.p.). 

Trattasi di un reato minore, c.d. bagatellare, che però comporta l'automatica applicazione di una pena (€ 206,00 di multa o l'arresto fino a tre mesi), mediante emissione di decreto penale di condanna; chiaramente, a condizione, che venga accertato che siete usciti di casa senza una necessità reale.

Ma questo, nella maggioranza dei casi, è solo l'inizio, perchè la decisione di uscire di casa senza una motivazione valida nella prassi si accompagna spesso a false dichiarazioni, il che comporterà l'avvio di un procedimento per altri reati più gravi.

Nel caso di specie, si potrebbero teoricamente ipotizzare due reati per chi riferisce il falso agli agenti di Polizia nell’auto-dichiarazione, ovvero la falsità ideologica commessa in atto pubblico (reclusione sino a due anni oltre ad una sanzione pecuniaria) e la falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico Ufficiale sull'identità o qualità personali (reclusione sino a sei anni oltre alla sanzione pecuniaria).

Ora, i reati, secondo il principio di legalità, devono riferirsi a situazioni tipizzate dalle norme di Legge.

L'art. 483 c.p. punisce le attestazioni false a pubblico ufficiale in un atto pubblico e la dichiarazione predisposta dal Governo non è un atto pubblico ai sensi di Legge, ma un'auto-certificazione.

Anche la violazione dell'art. 495 c.p. non sembra essere integrata dalla eventuale dichiarazione mendace, in quanto il delitto previsto da tale norme viene integrato solo dalle false attestazioni relative ad identità, stato o qualità della persona.

Veniamo quindi al punto più delicato: con l'emanazione del Decreto Cura Italia, il Legislatore ha aumentato la dose di rischio connessa alle uscite, giustificate o meno che siano. 

Infatti, merita grande attenzione l'introduzione il 16/3/2020 della auto-dichiarazione circa il buono stato di salute. 

Diciamo che sin dalle prime misure di contenimento del Covid-19, il Governo aveva disposto che chi esce non deve presentare sintomi di malattia riconducibile al Covid-19 (ovvero normali sintomi influenzali - art. 1 comma I lett. b del decreto 8/3/2020) e, ovviamente, non deve essere in quarantena. 

Dal 16/3/2020 è altresì richiesto al cittadino di dichiarare di non essere affetto da Covid-19.

L’interessato, infatti, deve dichiarare e sottoscrivere "di non essere sottoposto alla misura della quarantena" e deve inoltre asserire "di non essere risultato positivo al virus Covid-19".

Questa è la parte più delicata, perchè, innanzitutto, in questo caso potrebbe esservi l'applicazione dell'art. 495 c.p. (falsa attestazione sulle qualità personali) ed altresì l'applicazione delle norme a tutela dell'integrità della salute pubblica e della persona.

Prima di vedere tali norme, però, è bene premettere due cose:
-come noto, il Covid-19 è un virus che spesso si presenta in modo asintomatico o con sintomi lievi.
-vi potrebbero essere migliaia di persone con sintomi rilevanti, che le autorità, pur non inserendole nel calcolo dei sicuri positivi, non testandole, tuttavia considerano come affette da Covid-19.

Ora, ricordato che i sintomatici o paucosintomatici (chi ha 37,5 di febbre, ad esempio) DEVONO comunque rimanere a casa per espressa previsione normativa (art. 1 comma I lett. b del decreto 8/3/2020), il caso che ci interessa è quello del cittadino che sia sintomatico, ma non ufficialmente Covid-19 positivo (in assenza del famoso "tampone") e dei suoi conviventi.

Insomma, è giusto chiedersi se e cosa rischino queste persone, non ufficialmente positive al Covid-19, ma consapevoli di aver probabilmente avuto il Covid-19, qualora, anziché starsene a casa, se ne vadano in giro, mettendo a rischio i propri contatti e la salute pubblica.

L'obiettivo dei decreti legge emanati in questo periodo dal Governo è evitare la circolazione di possibili soggetti infetti che possano protrarre lo stato di emergenza.

Oggi, il SSN non è in grado di diagnosticare tutti i casi di Covid-19 e di adottare i conseguenti provvedimenti ufficiali di quarantena mirati. 

La mia impressione è che, per ovviare a questa mancanza, il Governo, con la auto-certificazione dello stato di salute, stia chiedendo ai cittadini di assumersi di fronte alla Legge la responsabilità delle proprie azioni, ricollegando ai comportamenti dei singoli cittadini conseguenze gravissime, che vanno ben oltre l'art. 650 c.p. o gli altri improbabili reati sopra esaminati.

Formalmente il decreto chiede semplicemente di auto-dichiarare "di non essere sottoposto alla misura della quarantena" e "di non essere risultato positivo al virus Covid-19".

Queste sono condizioni necessarie per poter uscire di casa.

Apparentemente tutto tranquillo, visto che, ad un'analisi superficiale, la norma sembrerebbe riferirsi solo a chi abbia fatto il test e sia risultato positivo ed abbia positivamente terminato il periodo di quarantena.

Eppure, guardando le varie disposizioni normative e prassi vigenti, a me qualche dubbio viene.

In primo luogo, sembra che chi sia risultato Covid-19 positivo non debba poter proprio uscire di casa. 

Diversamente non mi è chiaro perchè ci venga chiesto di attestare che non siamo risultati positivi al tampone.

In secondo luogo, è pacifico che oggi il concetto di "quarantena" sia, per usare un eufemismo, quanto meno un po' confuso.

Ricordiamo che il Ministero della Salute ha disposto l'obbligo di quarantena per i malati di Covid-19 e per i contatti stretti con un caso risultato positivo. 

In questo momento, con la malattia in rapida diffusione ed un sistema sanitario sotto forte stress, non vi è la possibilità di fare controlli su tutta la catena dei contatti di un contagiato.

Pare (questo non lo so, perchè non è il mio campo) che i famosi tamponi adesso vengano fatti esclusivamente a chi arrivi in ospedale, perchè presenta sintomi gravi (come, del resto, da sempre fatto in altri paesi come Germania e Francia). 

Eppure, secondo la stampa, le città sarebbero piene di soggetti malati, con sintomi Covid-19 compatibili, sotto il monitoraggio dei medici di famiglia, che non possono fare visite domiciliari nè tamponi.

Diverse ATS (le vecchie USL) hanno dato ai medici di famiglia (fonte il "Corriere Della Sera" e "SkyTg24") indicazioni chiare: "se avete pazienti con sintomi da Covid-19, trattateli come tali, considerateli positivi, monitorateli, stiano isolati come da Legge, ma segnalate solo se hanno avuto con certezza contatti con un contagiato".

Prendiamo, ad esempio, il caso in cui Tizio sia stato ammalato per giorni, con sintomi compatibili con quelli da Covid-19, ma poi sia guarito da solo.

Tizio, per Legge (almeno stando alle indicazioni delle ATS di cui parlano i giornali), dovrebbe rimanere in quarantena, in quanto, secondo tali disposizioni delle ATS, il suo caso è stato trattato come positività da Covid-19, pur in mancanza di tampone. 

Del pari, i suoi contatti stretti o quanto meno le persone con lui conviventi, dovrebbero stare in quarantena.

Però Tizio, da quando sta bene e sua moglie Caia, da sempre, escono, portandosi dietro la suddetta auto-certificazione, ove ovviamente dichiarano di non essere risultati positivi al Covid e di non trovarsi in quarantena.

Al di là dell'art. 495 c.p. (falsa attestazione circa identità, stato e qualità propri al Pubblico Ufficiale), nel caso in cui si verifichi un contagio per Covid-19 riconducibile a Tizio o Caia, è giusto chiedersi se possano o meno venire in rilievo i reati contro la persona e la salute pubblica.

Mi riferisco ai delitti di lesioni colpose, ma a mio avviso anche dolose, che in caso di morte possono trasformarsi nel reato di omicidio anche doloso e dei reati di epidemia colposa o dolosa.

Parliamo di reati puniti anche con l'ergastolo (omicidio ed epidemia volontari) o, comunque, con pene severissime anche nella forma del reato colposo.

A mio avviso, i medesimi reati possono essere contestati anche in forma dolosa, per il semplice motivo che chi va in giro, anche solo sospettando di potere essere infetto, perchè magari ha avuto una malattia o convive o è stato a contatto con persone ufficialmente infettate o anche solo potenzialmente e verosimilmente infette (ovvero i sintomatici lievi o gravi, ma non ospedalizzati, che ormai il sistema tratta come Covid-19), viene messo di fronte ad una fortissima assunzione di responsabilità.

Chi esce e se ne va in giro, perchè dichiara di essere "Covid-19 free" e di non essere in quarantena (anche solo volontaria), si assume il rischio di infettare gli altri e di contribuire alla propagazione e continuazione nel tempo della pandemia.

Ritorniamo, infatti, ai nostri Tizio e Caia e vediamo cosa potrebbe succedere in concreto: Tizio, come detto, per giorni ha avuto febbre alta e difficoltà a respirare; ha contattato il medico di famiglia, che gli ha suggerito la cura e lo ha tenuto sotto monitoraggio; Tizio ha sempre vissuto con Caia, che non ha sviluppato sintomi (o ha sviluppato sintomi lievi, cambia poco) ed è andata in giro con la sua auto-dichiarazione, come se nulla fosse. 

Mettiamo il caso in cui Caia nel suo girovagare sia andata a trovare Sempronio. Sempronio, nel momento in cui ha visto Caia, era ormai isolato da 20 giorni e stava benissimo. 

Dopo alcuni giorni dall'incontro con Caia, l'unico contatto con il mondo esterno avuto, Sempronio ha sviluppato una forma grave della malattia da Covid-19.

Sempronio, alle autorità, ha segnalato come unico contatto Caia, che, risultata positiva al tampone, a sua volta ha indicato i suoi ultimi contatti, tra i quali risultano altri positivi. A questo punto viene sottoposto a tampone anche Tizio, che risulta positivo.

Ebbene, Caia avrebbe dovuto rimanere in casa, perchè soggetto a rischio ed in questo caso le conseguenze potrebbero essere gravissime. 

Caia infatti ha sicuramente infettato Sempronio e verosimilmente altri soggetti.

Se Sempronio e gli altri contagiati sopravviveranno, Caia potrebbe rispondere del reato di lesioni (gravi o gravissime), ma se uno di essi dovesse morire, Caia risponderebbe di omicidio. 

Inoltre, Caia ha contribuito a tenere viva una malattia che è pandemica e quindi potrebbe rispondere per il reato di epidemia. 

Venendo all'elemento psicologico, commettere un'azione delittuosa, accettando il rischio che da quella azione possa derivare un danno, comporta l'applicazione della forma dolosa del reato e non di quella colposa, evidenziato comunque che provocare lesioni, epidemie o la morte di persone in modo colposo, comporta pene gravi.

Quindi, pensateci bene prima di andare in giro, pur essendo consapevoli di essere soggetti a rischio.

In ogni caso #iorestoacasa.

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martedì 3 marzo 2020

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Un duro colpo alla separazione patrimoniale nella Srl: più responsabilità per gli amministratori

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Con il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si è proceduto a riscrivere completamente la storia della piccola e media impresa italiana. 

Gli effetti di questo decreto non sono noti a tutti perchè sono stati scaglionati nel tempo forse proprio per tentare di diluire agli occhi dell'opinione pubblica i danni di questo decreto che rischia di mettere in crisi l’impresa e la libertà di iniziativa economica.

Più che un sistema di misure per salvare le imprese in difficoltà, questa riforma serve ad accrescere le difficoltà, fino a portare a morte inevitabile le imprese in crisi.

In particolare, a destare preoccupazione è il VI comma dell’articolo 2476 cod. civ., aggiunto dall’articolo 378 del Codice della crisi d’impresa: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi».
Di fatto si tratta della cancellazione della separazione patrimoniale perfetta tra l'amministratore di S.r.l. e il patrimonio sociale, posto che i creditori particolari della società potranno proporre azione direttamente contro gli amministratori, che spesso sono anche i soci dell'impresa. In ogni caso, oggi fare l'amministratore di S.r.l. sarà ancora più pericoloso, aumentando le responsabilità.
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