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sabato 19 luglio 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: L'assurdo reato del mancato versamento IVA a seguito di regolare presentazione della dichiarazione dei redditi

MK&PARTNERS Адвокат в Италии

L'omesso versamento Iva è un stranissimo, che è difficile da comprendere nella sua struttura e nella sua essenza.

Di fatto il reato in parola è quello che punisce chi presenta la dichiarazione, ma non paga l'IVA o che non presenta la dichiarazione e di conseguenza non paga l'IVA, reato sanzionato con la reclusione da sei mesi a due anni e che sussiste quando, alla scadenza dell'acconto Iva dell'anno in corso, non è stata versata l'imposta dell'anno precedente, per importi superiori a 50.000 euro.

Il reato coesiste e l'illecito fiscale sono tra di loro concorrenti e coesistenti, ragione per cui, accertata l'evasione o l'elusione fiscale, di per sè vengono trasmessi gli atti alla Procura della Repubblica che procederà per la punizione del reato.

Ciò perché gli elementi costituivi delle violazioni penali e di quelle tributarie sono in parte differenti: ad esempio, le presentazione della dichiarazione Iva è richiesta solo ai fini penali, l'omesso versamento acconti Iva è solo una violazione tributaria.

L'altro elemento importante delle sanzioni riguarda l'esclusione della colpevolezza, in presenza di crisi di liquidità.

Vari tribunali penali (Firenze, Milano, Novara) anche di recente hanno ritenuto che la comprovata situazione di difficoltà economica escluda l'"elemento psicologico" del reato, cioè la volontà di commettere l'illecito. 

Evidentemente va provato l'effettivo stato di difficoltà.

Nei casi affrontati dalle sentenze, si va da un'impresa raggiunta da decreto ingiuntivo per omesso versamento di rilevanti importi, all'indisponibilità materiale di risorse finanziarie.

I giudici hanno accertato la condotta illecita, ma hanno ritenuto non provato il dolo perché, ad esempio, gli imputati vantavano crediti da enti pubblici, la cui mancata riscossione non consentiva di pagare le imposte.

Ma le Sezioni unite, nella sentenza 37424/2013, hanno ritenuto che il reato ci sia anche quando c'è crisi di liquidità.

Partono dal presupposto che l'Iva viene riscossa una volta emessa la fattura (il che per la verità non è sempre così) e quindi il contribuente ha l'obbligo di "accantonamento" degli importi necessari per eseguire il versamento.

Viene comunque riconosciuta al contribuente la facoltà di dimostrare, oltre alla sua crisi di liquidità, anche il fatto che l'omesso versamento non sia dipeso da sua scelta.

Una dimostrazione non semplice.

Le segnalazioni di omessi versamenti Iva, negli ultimi anni, sono molto aumentate, a causa della grave crisi economica, ma non si comprende come possa essere riconosciuto il dolo quando viene comunque effettuata la dichiarazione. Se un soggetto presenta la dichiarazione è ovvio che non abbia alcuna intenzione di violare la legge, mancando l'elemento soggettivo.

Infatti, chi dichiara ma poi non paga ha ormai la certezza automatica di venire scoperto in sede di liquidazione.

Ciò significa che, nella maggior parte dei casi, si commette il reato di mancato versamento soprattutto per mancanza di liquidità perchè le persone devono pure mangiare e magari si preferisce dare la priorità ad altri pagamenti anziché foraggiare l'Unione Europea.


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