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domenica 24 novembre 2013

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Рекомендую: Адвокат Musella Renato, участник проекта Праворуб

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martedì 19 novembre 2013

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: «ВКонтакте» заблокировали на территории Италии



MK&PARTNERS Адвокат в Италии 

Кинокомпания Medusa Film, входящая в холдинг Mediaset бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, добилась судебного постановления о блокировке на территории Италии сайта социальной сети «ВКонтакте». 

Главная страница соцсети vk.com 18 ноября появилась в списке заблокированных по решению суда сайтов публикуемом на сайте Observatorio Censura.

Указанный фильм «Солнце льет как из ведра» (Sole a catinelle) действительно был размещен в социальной сети, однако на момент написания этой заметки поиск во «ВКонтакте» по названию фильма выдавал только ссылку на его трейлер.

Пользователи «ВКонтакте» из Италии подтверждают факт блокировки соцсети некоторыми провайдерами. 

В то же время, как отмечается, с помощью мобильного телефона зайти на сайт все еще возможно.

18 ноября также стало известно о частичной блокировке «ВКонтакте» в России. 

Доступ к интернет-сайту был ограничен «Ростелекомом». Представители компании сообщили, что решение о блокировке было вынесено Лефортовским районным судом города Москвы, однако, что послужило причиной блокировки, не уточнили.

Решение суда уже витало в воздухе долгое время, потому что незаконно свободно распространять материалы, попадающие под авторские права, без выплаты авторского вознаграждения. В конце концов, уже много лет назад музыканты и авторы видео были разгневаны YouTube. 


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domenica 10 novembre 2013

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: La vendetta della suocera - secondo atto: la casa coniugale in comodato deve essere restituita al proprietario che ne faccia richiesta anche se assegnata dal Tribunale al coniuge affidatario della prole


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Quando l'immobile concesso in comodato da un terzo venga assegnato in godimento al coniuge ed alla prole a seguito di separazione, l'assegnazione non può protrarsi per tutto il tempo necessario a soddisfare le esigenze familiari. 

Infatti, quando il bene immobile oggetto di comodato sia stato destinato ad abitazione della famiglia, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa ad uno dei coniugi resta regolato dalla disciplina del comodato, negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica, nella fase fisiologica della vita matrimoniale.  

Ne consegue la piena applicabilità dell'art. 1810 cod. civ. in caso di comodato a tempo indeterminato.

Secondo la suddetta norma, ove il comodato sia stato concluso senza determinazione di durata, il coniuge assegnatario è tenuto, quale comodatario, a restituire il bene non appena il comodante lo chieda. 

E ciò a maggior ragione se il comodante non è una persona fisica (ad esempio, genitore o parente dell'ex coniuge), ma una società. 

La sentenza in commento ribadisce l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, secondo cui il bene immobile di proprietà di un terzo che, quale precedente casa coniugale, sia stato assegnato al coniuge affidatario della prole, deve comunque essere restituito al legittimo proprietario, il quale ne faccia richiesta ex art. 1810 cod. civ.

Tale risultato tutela i diritti e l'affidamento dei terzi, e penso soprattutto ai genitori di uno dei coniugi,  che non devono vedere compresso il proprio diritto di proprietà, in ragione della crisi coniugale.

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Crisi di coppia: il marito fedifrago e violento risponde sempre della propria condotta con l'addebito della separazione anche se la moglie si è vendicata, denigrandolo di fronte alla prole

Quando una coppia scoppia le colpe non sono mai da una parte sola.  

Ma quando il giudice deve addebitare una separazione, deve pur sempre compiere una valutazione comparativa del comportamento dei due coniugi, pesando quale dei comportamenti è il più grave.

Infatti, al Tribunale è sempre richiesto di valutare quale dei comportamenti tipici della casistica in materia di crisi familiare è quello determinante, e cioè passibile di essere punito con l'addebito.

Spesso di fronte al Giudice compaiono un marito che ha tenuto un comportamento violento ed ha tradito la moglie e, naturalmente, proprio quest'ultima che, a sua volta, si è vendicata, denigrando il marito nei confronti dei figli per provocare in loro un odio nei confronti del padre.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza 14 ottobre 2013, n. 23236), in questi casi, è legittimo l'addebito della separazione al marito violento e fedifrago e non alla moglie che con un atteggiamento rigido e vendicativo lo abbia denigrato agli occhi del figlio per provocare odio nei suoi confronti.

Alla moglie, infatti, in una siffata ipotesi non sarebbe ascrivibile alcuna volontaria violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, avendo la stessa solo reagito alle violazioni commesse dal marito, il quale, invece, ha violato il vincolo coniugale, assumendo un comportamento aggressivo e violento nei confronti sia della moglie sia dei figli e coltivando una relazione extraconiugale con un'altra donna, il che aveva determinato la rottura del rapporto coniugale. 

In questi casi, la comparazione dei comportamenti dei coniugi deve portare ad una motivata valutazione di merito sfavorevole al marito. 

Certo un atteggiamento unilaterale ed eccessivamente rigido di un coniuge teso a squalificare l'altro coniuge agli occhi dei figli e a provocare negli stessi odio nei confronti del genitore, in re ipsa, sopratutto se protratto per lungo tempo nel corso del rapporto matrimoniale, rappresenta in una violazione degli obblighi del genitore nei confronti dei figli di cui all'art. 147 cod. civ., oltre che una grave violazione dell'obbligo nei confronti dell'altro coniuge. 

Ma ciò, si ribadisce, solo se una siffatta condatta dovesse essere ingiustificata e priva di cause scatenanti.

Se al contrario, essa si inserisce in un contesto di tradimenti ed abusi, non può in alcun modo essere causa di addebito, oltre che di risarcimento del danno, e deve essere, se non giustificata, quanto meno compresa. 

 

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Le pillole di Rex Law: per il reato di bancarotta semplice per omessa presentazione dell'istanza di fallimento in proprio deve essere provata la colpa grave dell'imprenditore

Come noto, tra gli elementi integrativi del reato di bancarotta semplice vi è il mancato deposito dell'istanza di fallimento in proprio, a seguito della quale si sia aggravato il dissesto finanziario dell'azienda in crisi.

Secondo la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43414/2013, sotto il profilo psicologico è richiesta quanto meno la prova della colpa grave per la commissione del reato.

La gravità della colpa non può ritenersi presunta, laddove il fallimento non sia tempestivamente richiesto dall’imprenditore in stato di insolvenza ed una diversa soluzione apparirebbe per un verso priva di ragionevolezza, oltre a non trovare giustificazione alcuna dal dettato normativo.


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