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domenica 10 novembre 2013

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: La vendetta della suocera - secondo atto: la casa coniugale in comodato deve essere restituita al proprietario che ne faccia richiesta anche se assegnata dal Tribunale al coniuge affidatario della prole


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Quando l'immobile concesso in comodato da un terzo venga assegnato in godimento al coniuge ed alla prole a seguito di separazione, l'assegnazione non può protrarsi per tutto il tempo necessario a soddisfare le esigenze familiari. 

Infatti, quando il bene immobile oggetto di comodato sia stato destinato ad abitazione della famiglia, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa ad uno dei coniugi resta regolato dalla disciplina del comodato, negli stessi limiti che segnavano il godimento da parte della comunità domestica, nella fase fisiologica della vita matrimoniale.  

Ne consegue la piena applicabilità dell'art. 1810 cod. civ. in caso di comodato a tempo indeterminato.

Secondo la suddetta norma, ove il comodato sia stato concluso senza determinazione di durata, il coniuge assegnatario è tenuto, quale comodatario, a restituire il bene non appena il comodante lo chieda. 

E ciò a maggior ragione se il comodante non è una persona fisica (ad esempio, genitore o parente dell'ex coniuge), ma una società. 

La sentenza in commento ribadisce l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, secondo cui il bene immobile di proprietà di un terzo che, quale precedente casa coniugale, sia stato assegnato al coniuge affidatario della prole, deve comunque essere restituito al legittimo proprietario, il quale ne faccia richiesta ex art. 1810 cod. civ.

Tale risultato tutela i diritti e l'affidamento dei terzi, e penso soprattutto ai genitori di uno dei coniugi,  che non devono vedere compresso il proprio diritto di proprietà, in ragione della crisi coniugale.

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