MK&PARTNERS Адвокат в Италии
Quando l'immobile concesso in comodato da un terzo venga assegnato in godimento al coniuge ed alla prole a seguito di separazione, l'assegnazione non può protrarsi per tutto il tempo necessario a soddisfare le esigenze familiari.
Infatti, quando il bene
immobile oggetto di comodato sia stato destinato ad abitazione della famiglia,
il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa ad uno dei coniugi resta
regolato dalla disciplina del comodato, negli stessi limiti che segnavano il
godimento da parte della comunità domestica, nella fase fisiologica della vita
matrimoniale.
Ne consegue la piena
applicabilità dell'art. 1810 cod. civ. in caso di comodato a tempo
indeterminato.
Secondo la suddetta
norma, ove il comodato sia stato concluso senza determinazione di durata, il
coniuge assegnatario è tenuto, quale comodatario, a restituire il bene non
appena il comodante lo chieda.
E ciò a maggior ragione
se il comodante non è una persona fisica (ad esempio, genitore o parente
dell'ex coniuge), ma una società.
La sentenza in commento
ribadisce l'orientamento maggioritario della giurisprudenza, secondo cui il
bene immobile di proprietà di un terzo che, quale precedente casa coniugale,
sia stato assegnato al coniuge affidatario della prole, deve comunque essere
restituito al legittimo proprietario, il quale ne faccia richiesta ex art. 1810
cod. civ.
Tale risultato tutela i
diritti e l'affidamento dei terzi, e penso soprattutto ai genitori di uno dei
coniugi, che non devono vedere compresso il proprio diritto di proprietà,
in ragione della crisi coniugale.
MK&PARTNERS Адвокат в Италии ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
INFO E CONTATTI: www.mkpartners.it
Nessun commento:
Posta un commento