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giovedì 1 ottobre 2015

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - I precedenti di Mk&Partners: no all'assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии

L'assegnazione della casa coniugale, pur in presenza di un coniuge economicamente debole, non costituisce oggetto dei provvedimenti del giudice della separazione (o del divorzio).

In questi casi casi, peraltro, il pregresso consenso all'assegnazione, quand'anche prestato, da uno dei coniugi, in favore dell'altro, è sempre revocabile.

Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, che ha integralmente accolto le difese di Mk&Partners e, per l'effetto, in accoglimento delle nostre domande, ha integralmente riformato l'ordinanza del Tribunale di Como, con la quale il Presidente ribadiva l'assegnazione della casa familiare in favore di uno dei coniugi, nonostante fosse stato revocato il consenso da parte del coniuge, che, pur in assenza di figli minori o non autosufficienti, aveva illo tempore acconsentito all'assegnazione della casa coniugale in favore della moglie.

Mk&Partners ha evidenziato nel proprio reclamo come l'assegnazione della casa coniugale, in assenza di figli, in favore di un coniuge, piuttosto che di un altro, realizzi una fondamentale ingiustizia e violazione di legge nonché leda prondamento i diritti del coniuge privato dell'assegnazione.

In caso di separazione o divorzio, la casa coniugale non può essere assegnata al coniuge economicamente più debole, se non vi sono figli conviventi minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, poiché la norma che prevede l'assegnazione dispone espressamente che essa è stabilita nell'interesse della prole e non di un coniuge.

Ciò in quanto, secondo un principio generale, la casa coniugale viene assegnata al coniuge (anche non proprietario della casa) presso il quale sono collocati i figli, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, e ciò, secondo la ratio della norma, nell'esclusivo interesse dei figli stessi, e non certo nell'interesse del coniuge. 

L'art. 337 sexies cod. civ., infatti, stabilisce espressamente che, nell'ambito della crisi coniugale, il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, non facendo menzione alcuna al coniuge debole.



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