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sabato 29 giugno 2013

Speech of Mr. Renato Musella at Sochi International Forum "Global Grain"

It's amazing to observe how the productivity of each hectar of plot improved in last years up to 10 times.

From one hand such a news is as positive as it sounds, giving the increasing number of global population whose majority is still facing severe hard living conditions due to the lack of nutritional and living means.   

On the other hand, we can’t help but wonder how this sensational breakthrough matches with the demand of safety and quality needed by the worldwide customers.  

Health and diet are factors that many consumers now not only in Europe are taking into big account when doing their weekly shopping.  

Safe, nutritious and affordable food is top of their list. For this reason EU food safety policy has also evolved and adapted to ongoing changes and investment in research and innovation.

It was with the start of the new century that the EU really pushed forward in building up its food safety legislation and infrastructure.

In 2000, the European Commission published a White Paper on Food Safety, which underlined the importance of ensuring the highest possible standards of food safety and proposed a radical new approach to achieve them.  

On the wave of the White Paper on Food Safety in 2002, was entered into force the EU’s General Food Law, providing the fundamental principles for food safety in Europe.  

It also introduced the “farm to fork” approach, i.e. the application of good food safety practices and controls at each and every point in the food chain and the necessity for food to be traceable right back to its original source.  

The quality and safety of food and feed products, in fact, became the first and foremost demand of customers and shall be as well the first and foremost interest of operators in food industry, which should inspire the management practices at each stage of the feed and food chain from primary production to final processing.  

The General Food Law provided a solid base upon which further important food safety rules, such as the so-called “Hygiene Package”.  

Shortly afterwards was entered into force a very solid body of EU food safety legislation with the creation of the European Food Safety Authority and the Rapid Alert System for Food and Feed.  

Between 2004 and 2005 the Hygiene Package was completed with Regulation (EC) No 183/2005 on feed hygiene as well as Regulation (EC) No 852/2004, on the hygiene of foodstuffs.

European regulation is based on good hygiene practices to achieve the objectives laid down in the EU food and feed safety legislation and encourages the development of national or Community guides to good practice by food and feed business sectors, in consultation with any interested party.  

How is this matter concerned with cereals? The Hygiene Package is to be applied to the collection, storage, trading and transport of cereals, oilseeds and protein crops to help the compliance with the hygiene standards, to control food and feed safety risks and to guarantee the safety of the food and feed placed on the market and It aims to prevent or reduce the risks of biological, chemical and physical contamination that were identified in the hazard analysis, adapted by each operator according to the activities they control.

Pursuant to the regulation system enforced in Europe the operators who handle cereals, oilseeds and protein crops shall control constantly and attentively whether some of their outlets have specific requirements in respect of some identified hazards and increase their vigilance on the prevention of cross contamination.  

Operating sites, premises, equipment, transport,  waste and staff shall comply with good hygiene practices. 

In fact the new rules for both food and feed hygiene introduce Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) principles for all business sectors except for the primary sector (farms).

The competent authority in each Member State must control the situation through regular inspections and on-the-spot checks. All food and feed business operators need to be registered, and some businesses, such as cutting plants, need approval before they can operate.

Moreover, certain establishments as such as cutting plants must also guarantee other rules are complied with, like the prevention of cross-contamination.

The new legislation on food hygiene does provide some flexibility for small businesses, traditional food manufacturers and businesses in remote regions.

Breaches of feed and food law, as well as animal health and welfare rules, may constitute a threat for human health, animal health and the environment.

Two levels of sanctions are provided for at national level in the new legislation in the case of non-compliance by operators:

- Administrative sanctions, such as withdrawal or suspension of an approval, destruction or withdrawal of a product from the market or restriction of the scope and scale of activities;

- Criminal sanctions against non-compliant food operators may be imposed by Member States, according to the circumstances and to their national rules.

For all imported food and feed, the general principle is that the product must meet EU food and feed safety standards or conditions recognised by the Community to be at least equivalent to EU standards.

The Regulation provides for a full range of initiatives to make it easier for developing countries to implement the EU food and feed control requirements.

This Regulation shall be implemented with recent rules concerning the traceability and labelling of feed and food.

Nevertheless mandatory origin labelling is not a tool to prevent fraud by malicious operators.

The present scandal of GMO wheat and horsemeat could have occurred even if origin labelling was mandatory for the foods in question, but thanks to traceability system the reaction was immediate.

To date, the overall experience of the food hygiene package is regarded as positive, and there is broad support for the 3 principles introduced by the Regulations.  

Important food safety areas have been addressed over the last 10 years: the limitation of exposure to pesticides, the setting of safe levels of their residues and the evaluation of food and feed additives.

As a result, European consumers can feel safe in the knowledge that the nutrition or health claims on their food labels have a sound scientific basis.

Matter of huge concern though in full swing is the field of GMO as well as novel food.

To make sure that these foods posed no risk to consumer health, the EU introduced specific legislation to ensure that new products could only be placed on the market if they were scientifically proven to be safe.

Therefore, the European Commission drew up a new EU Regulation to govern “novel foods”.
Novel foods are defined as food and food ingredients which were not used for human consumption to any significant degree before the Regulation entered into force.

The Commission was keen to ensure that the novel foods legislation would not stifle progress that could bring benefits to the consumer.  

At the same time, however, protecting the health and safety of EU citizens remained the top priority.
That's why under EU legislation, novel foods must undergo a safety assessment before being placed on the market.

The very same can be affirmed about genetically modified organisms (GMOs), plants, animals and micro-organisms whose genetic characteristics have been artificially modified to create a new property.  

For example, genetic engineering can be used to boost a plant’s resistance to a particular insect or improve the nutritional value of a food, right as achieved with corn and wheat.  

In terms of food safety, genetically modified food and feed is principally covered by two Regulations which entered into force in April 2004.  

The first provides the framework for the assessment and authorization of GM food and feed at EU level.  

All authorized GMOs are listed on a register available to the public, which is maintained and regularly updated by the European Commission.  

The second deals with the labelling and traceability of GMOs once they have been authorized.  
Before any GMO can be used or sold in the EU, it must be scientifically assessed and its safety verified.  

All GMO authorizations must be renewed on a ten-year basis.  

With regard to the labelling of GMOs, EU rules require all food and feed made from GMOs to be marked with either “this product contains genetically modified organisms” or “produced from genetically modified (name of GM product)”.  

These labelling requirements also apply to food which was produced from GMOs, even if it no longer contains genetically modified DNA or proteins – for example, oils from GM crops.  

The only exception to this mandatory labelling is where there is only a tiny trace of GM material present, below a set minimum threshold.

This enables the rapid withdrawal of the product from the market if any problems arise.  

In conclusion, we can reckon that european consumers have benefited greatly from this evolution and the food supply situation is very different for Europeans today than it was for their counterparts in the 1950s.    

A solid body of food safety legislation has been set up over the years, along with reliable systems to ensure the protection of human and animal health and nowadays European citizens not only enjoy a stable supply of food, but also an enormous choice of products which are required to meet very high standards.  

The EFSA surely made food safer sooner, strengthening the EU's ability to deal with food crises swiftly and effectively, increasing cooperation with and among Member States, and finally, establishing a culture of trust between risk assessors and risk managers in support of science-based policymaking.

But there were also future challenges identified: to better understand the public's perception of risk and make communications more accessible, particularly given the rise of social media and 'viral' web stories; to ensure continued access to the best scientific experts; and to boost risk assessment capacity in the EU.

lunedì 24 giugno 2013

Ренато Музелла – старший партнер MK&Partners К дискуссии приглашены Форума GlobalGrainSochi

Тематика Форума  сфокусирована на обсуждении наиболее актуальных вопросов экономического развития аграрной отрасли в непростых условиях меняющегося экономического климата и природы финансовых изменений:




  • международный торговый импульс,
  • инструменты управления ценовыми рисками
  • новые подходы в организации международной логистики
  • инновации в сельскохозяйственном производстве.
 
Эти и другие вопросы мы собираемся обсудить на международном деловом мероприятии  «GlobalGrainSochi».

lunedì 17 giugno 2013

MK Partners – консалтинго-юридическая компания с центральным офисом в Милане.

MK&Partners – консалтинго-юридическая компания с центральным офисом в Милане.

Осуществляет юридическое сопровождение инвестиционных проектов и контрактов  международных поставок, занимается внедрением итальянских технологий в России, специализация в сельскохозяйственной отрасли и пищевой промышленности.
Адвокат Ренато Музелла (Renato Musella – старший партнер).

Имеет  обширный опыт в сфере гражданского и торгового права. Принимает участие в юридических публикациях ежедневной газеты «Il Sole 24 Ore». Специализируется в юридическом сопровождении слияний компаний, покупок активов на территории Италии, инвестиционных проектов итальянских компаний в России, международных торговых контрактах.

venerdì 7 giugno 2013

Niente etilometro senza avvocato? Non illudetevi, non è così



ML&G torna a stretto giro ad occuparsi di guida in stato di ebbrezza poiché sta facendo molto scalpore una recentissima sentenza del Tribunale di Milano, secondo cui, quand'anche un automobilista, fermato dalle forze dell'ordine, risulti visibilmente in stato di alterazione, non può essere sottoposto all'alcoltest senza essere preventivamente avvertito della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

In difetto di tale avvertimento, l'accertamento sul suo tasso alcolemico è nullo e non vale come prova nel processo.

Devo dire che si tratta, a mio avviso, del classico caso montato dalla stampa per fare notizia, senza alcun approfondimento sul tema.

L'alcool test è, per ovvie ragioni, da sempre considerato un atto irripetibile, con diritto per l'interessato di richiedere l'avviso di un avvocato, ma senza l'obbligo dell'operatore di attenderne l'arrivo, qualora l'eccessiva attesa possa alterare il risultato delle prove, proprio come avviene nel caso di perquisizione personale.

E’ sempre stato così ed il personale di Polizia Giudiziaria ab origine ha l'obbligo di informare l’interessato del diritto di farsi assistere da un legale.

La sentenza in questione si giustifica probabilmente per il fatto che tale avviso non fosse presente nel fascicolo della pubblica accusa.

Tengo a precisare, per correttezza di informazione, che il principio contenuto nella sentenza in commento è tutt'altro che innovativo e ripercorre le tesi proposte da alcuni precedenti illustri (vd Tribunale di Cassino 2011), riconducibili ad un filone giurisprudenziale minoritario. 

Al di là di queste sentenze isolate, l’orientamento maggioritario è di tutt’altro avviso.

Ad esempio, la Corte di Cassazione aveva confermato la condanna di un automobilista che non era così ubriaco da non essere neppure in grado di sottoporsi all’alcool test.

Posso assicurarvi che, anche dalla lettura di altre sentenze in materia, più o meno recenti, viene affermato il principio contrario, ponendo l’accento sulla pericolosità sociale di tali condotte, anziché sulla tutela del diritto di difesa di chi guida ebbro.

Pertanto, è meglio non abbandonarsi a facili entusiasmi e farsi ingannare dal clamore dato alla decisione de qua perché: 
1) la guida in stato di ebbrezza, al di là dei cavilli giuridici, è una condotta pericolosissima e tali decisioni ipergarantiste non fanno bene al nostro paese, alle prese con un bollettino di guerra incivile ad ogni week end o ponte; 
2) come detto, vi sono tanti precedenti analoghi, evidentemente espressione di un orientamento minoritario, che ogni tanto recluta nuovi adepti; peraltro, è possibile che in questo caso sia stato dato rilievo ad una dimenticanza casualissima degli agenti, che, contrariamente a quanto avviene di solito, non hanno o dato l'avviso o semplicemente non lo hanno inserito nel fascicolo;
3) la giurisprudenza maggioritaria da anni applica la normativa in materia senza nulla eccepire al riguardo, anche in presenza di cavilli procedurali.

Sono, comunque, curioso di vedere cosa deciderà la Corte d'Appello, nel caso in cui la Procura della Repubblica, proporrà ricorso contro questa decisione (anche se dubito visto che, da approfondimenti, è emerso che il Pubblico Ministero condividesse la tesi della difesa dell’imputato).

In ogni caso, pare evidente che, anche su un argomento tanto delicato, vi sia una importante lacuna, come sempre succede in Italia, che dà il là a qualche scorribanda interpretativa da parte di una certa giurisprudenza e si auspica un intervento chiarificatore da parte del Legislatore volto a dissipare le (a dire il vero, poche) nubi al riguardo. 

Peraltro, la sentenza del Tribunale di Milano, oggettivamente sopravvalutata, ci dice anche che l'obbligo di avvertire l'automobilista del diritto a farsi assistere da un legale, non ricorre nel caso in cui l'accertamento venga eseguito in via esplorativa, ovvero se, al momento in cui si alza la paletta e l’automobilista viene sottoposto a controllo di routine, non vi sono chiari sospetti che ci sia il reato.

In tal caso, infatti, l'autorità compierebbe attività di "polizia amministrativa", come tale non soggetta alle norme sull'assistenza legale. Basta, quindi, che gli agenti accertatori non diano atto nel verbale della sintomatologia esteriore del guidatore (occhi lucidi, stato di alterazione, alito vinoso) ed il gioco è fatto.

Peraltro, la casistica di questo tipo di reati ci dice che si tratta di reati notturni ed il rischio è che qualcuno, galvanizzato da notizie distorte, si metta alla ricerca di un avvocato che alle 4 del mattino per farsi assistere all'alcool test, e ciò nonostante gli agenti non siano tenuti ad attendere l’arrivo del legale.

Insomma, a me sembra il classico tzunami nel bicchiere d'acqua, che può generare facili entusiasmi, con effetti controproducenti.

Ho notato che molti siti di informazione (o disinformazione) hanno accolto con entusiasmo questa sentenza, di cui evidentemente non hanno approfondito nulla. 

Sinceramente non comprendo questi entusiasmi.

Chi scrive è titolare di uno Studio Legale, che ha partecipato e partecipa a procedimenti penali importanti, per fatti ben più gravi della guida in stato di ebbrezza, che comunque trattiamo. Non ho alcuna remora o riserva mentale a difendere un criminale, anche se colpevole (è il mio lavoro), e faccio i complimenti ai colleghi che hanno fatto assolvere il loro assistito nel caso di Milano. 

Un bravo avvocato deve innanzi tutto valutare se il procedimento nei confronti del suo assistito è stato correttamente instaurato e correttamente si è svolto in tutte le sue fasi.

Tuttavia, sul piano umano, ritengo aberrante non solo accogliere con entusiasmo una decisione che rischia di dare il via a comportamenti pericolosi, ma anche contribuire a diffondere questa decisione con articoli sensazionalistici, che distorcono la vera portata di questa sentenza.

Non approvo le condotte di questi colleghi, che evidentemente vogliono accaparrarsi nuova clientela, facendosi pubblicamente portatori dei diritti degli incoscienti che si mettono alla guida con tassi alcolemici imbarazzanti.

Non esiste alcun diritto di mettersi al volante in stato di alterazione alcolica e mettere a repentaglio la vita propria e quella di tanti innocenti. 

Le stragi del sabato sera sono provocate da persone che non hanno avuto la fortuna di essere fermati e sottoposti ad un alcol test. Certo, gli effetti della contestazione del reato di guida in stato ebbrezza sono pesantissimi, soprattutto in termini economici e ML&G, consapevole di questo, vi ha messo a disposizione una guida pratica, confidando nel fatto che le persone possono sbagliare ed imparare dagli errori.

Ma voler riconoscere il diritto di mettersi alla guida ubriachi è inaccettabile.

lunedì 3 giugno 2013

Guida in stato di ebbrezza: consigli pratici e strategie difensive


Quando si alza un po' il gomito, sarebbe buona regola non mettersi alla guida. 

Sono ben noti gli effetti negativi dell'alcool sulla prontezza di riflessi e sul grado di attenzione del guidatore, che, anzi, galvanizzato dai fumi del cocktail o di un buon bicchiere di vino, potrebbe pensare di essere un pilota di Formula 1 e lanciarsi in pericolosissime performance al volante.

Per tale ragione la legge punisce molto severamente la guida in stato ebbrezza e, nel caso in cui abbiate avuto la fortuna di essere fermati polizia stradale prima di essere coinvolti in un possibile incidente, queste, in base al tasso alcolemico riscontrato, saranno le sanzioni:
  • tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l), sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
  • tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, sanzione penale dell'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e dell'arresto fino a sei mesi, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sanzione penale dell'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e dell'arresto da sei mesi a un anno, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Inoltre il veicolo utilizzato al momento del reato viene confiscato, naturalmente se di vostra proprietà.
Come avrete potuto notare, la guida senza patente, con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro, è un reato e, quindi, a seguito della contestazione da parte degli agenti di polizia stradale si aprirà un processo penale, che si chiuderà con una condanna al pagamento di un'ammenda ed all'arresto del reo (oltre alla sospensione della patente ed alla confisca del veicolo, qualora ne ricorrano i presupposti). 

È importante non sottovalutare mai questi episodi e rivolgersi subito ad un avvocato, a maggior ragione perché la gravità del regime sanzionatorio potrebbe facilmente portare alla rovina una persona, che magari una volta nella vita ha commesso una leggerezza.

Non sto esagerando, cari lettori. Come riportato nel prospetto illustrativo, oltre all'ammenda (pena pecuniaria) è previsto nei casi più gravi anche l'arresto (pena carceraria). 

Per evitare di andare in prigione, si dovrà convertire la pena carceraria in pena pecuniaria, che non è gratis. Per ogni giorno di carcere convertito si dovrà pagare un'ammenda aggiuntiva di € 250,00, con il risultato che, ad esempio, 10 giorni di carcere equivalgono ad € 2.500,00 di ammenda ulteriori.

Tuttavia, esistono alcuni istituti legali, che se ben utilizzati possono limitare, e non poco, i disagi derivanti dalle sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza.

Il più utile di questi strumenti è sicuramente la sostituzione della pena (arresto e/o ammenda) con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso enti convenzionati con il Tribunale competente (enti locali, associazioni di volontariato ecc.). Per accedervi, si dovrà attendere l'emissione del decreto penale di condanna e successivamente chiedere al Giudice di sostituire la pena.

La durata dei lavori viene calcolata convertendo ogni giorno di arresto o € 250,00 euro di ammenda con lo svolgimento di due ore di lavoro. 

L’esito positivo dello svolgimento dei lavori permette non soltanto di ottenere l’estinzione del reato e la revoca della confisca del veicolo, ma altresì il dimezzamento del periodo di sospensione della patente. 

Tuttavia, come potete immaginare, i posti disponibili sono assai limitati e la domanda supera di gran lunga l'offerta.

E', quindi, non solo consigliabile, ma necessario, assicurarsi l'ammissione ad un ente convenzionato prima dell'emissione del decreto penale di condanna, in quanto poi potrebbe essere troppo tardi.

Qualora non possiate o non riusciate a sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità subito dopo l'emissione del decreto penale di condanna, non disperate, perché nulla è ancora perduto. 

Si può, infatti, fare opposizione al decreto penale di condanna (entro 15 giorni dalla notifica), chiedendo l'accesso alla procedura di patteggiamento. Questa è la strategia consigliata nel caso in cui non si riesca a trovare posto in un ente convenzionato, in quanto consente di guadagnare tempo prezioso, ma è anche la strategia da perseguire nel caso in cui non si possa, per qualsivoglia ragione, richiedere la sostituzione della pena.

Con il patteggiamento, che presuppone l'assenso del Pubblico Ministero e che comunque non fa venire meno la confisca dell'auto, le sanzioni originarie si riducono di 1/3 e si può anche ottenere la sospensione condizionale della pena (attenzione, la richiesta di sospensione condizionale della pena può essere richiesta una volta soltanto, ma comporta che non si dovrà pagare alcunché). 

Peraltro, anche in siffatte ipotesi si può poi chiedere la conversione della pena in lavori socialmente utili, riottenendo eventualmente la disponibilità dell'autovettura. 

In ogni caso, al di là dei profili penalistici, verrà sempre emessa dalla Prefettura competente l'ordinanza, con cui la patente verrà sospesa, in via definitiva nei casi in cui il tasso alcolemico non è superiore a 0,8 grammi per litro, ed in via cautelare nelle altre ipotesi, ove la competenza ad adottare il provvedimento definitivo di sospensione è del Tribunale. Avverso tale ordinanza si potrà proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica ovvero ricorso al Ministero dei Trasporti entro 20 giorni dalla notifica.

Ricordatevi, inoltre, che chi ha subito la sospensione della patente e si trova nella necessità di dover guidare per motivi di lavoro o di assistenza a parenti disabili, può chiedere alla Prefettura un permesso di guida per determinate fasce orarie che non superino le tre ore al giorno. 

Infine, poiché errare è umano, ma perseverare è diabolico, nel caso in cui non si sia trattato di un errore di gioventù, ma avete il vizio di mettervi alla guida dopo aver bevuto, giova rilevare che, nel caso in cui entro due anni si commetta di nuovo lo stesso reato, potrete dire addio alla vostra patente, che verrà inesorabilmente revocata.

Insomma cari amici, dopo una serata trascorsa in allegria è meglio tornare a casa in taxi o mettersi alla guida dopo un bel sonnellino rigenerante.

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