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domenica 29 maggio 2011

Незаконное поведение обанкротившегося бизнесмена подразумевает,что судопроизводство по уплате долгов не может быть позволено от его имени.

Процедура освобождения от уплаты долгов является преимуществом, признанным итальянским законом для тех бизнесменов,кто действовал честно и порядочно в управлении своим собственным бизнесом ,но в следствии неудачи или общего кризиса,обанкротился.

Процедура освобождения позволяет бизнесмену закрыть производство по делу о банкротстве даже при том,что было невозможно выплатить все долги и освободиться так или иначе от долгов,включенных в сумму банкротства,которую,как было сказано ранее,было невозможно выплатить полностью.

В нескольких словах,те долги,которые нельзя было удовлетворить фондами,полученными от продажи   собственности обанкротившегося бизнесмена,регулируются в судебном порядке,который уничтожает все оставшиеся долги и позволяет предпринимателю начать все с нуля.

Бизнесмены могут подчиниться освобождению от выплаты долгов в течение года после окончательного закрытия процедуры банкротства  только, если во время управления бизнесом, либо во время всего производства дела о банкротстве,бизнесмен показал,что заслуживает такого специального обращения.

Требования,которые допустятк освобождению от уплаты долгов,обеспечены законом (ст. 142 L.F.-закон о банкротстве).

В соответствии с недавно выпущенным решением Верховного Суда ( пост.11279/2011),ст.142 L.F.,в число требований,предусмотренных к применению порядка освобождения в интересах обанкротившегося бизнесмена входит,чтобы обанкротившийся предприниматель не задерживал производство по делу о банкротстве.

Задерживать и препятствовать слушанию подразумевает под собой незаконное поведение,которое нарушает законы и принципы справедливого течения процессов,закрепленных ст.6 Закона о Правах человека и ст. 111 Итальянской Конституции.

В частности,в число действий,задерживающих или препятствующих процедуре банкротства должно быть включено каждое действие,которое действительно и фактически задерживает слушание,вызывая тем самым несправедливое затягивание процедуры банкротства,включая в этот список юридические иски,начатые обанкротившимся предпринимателем,которые,как он знал заранее,являются необоснованными ,неправильно используемые  или используемые в качестве оправдания к задержке процедуры.

В соответствии с решением Верховного Суда,в число незаконных действий,которые задерживают или препятствуют процедуре банкротства должны быть также включены все акты о передачи собственности,основанной бизнесменом,когда он уже был предупрежден о необратимом и чрезвычайно серьезном ухудшении состояния его собственного бизнеса.

Согласно итальянскому закону,фактически,когда предприниматель предупрежден о факте,что экономический кризис его бизнеса не может быть решен,он не может задействовать акты о передачи своей собственности,потому что с этого момента он признает факт,что все его имущество должно быть распродано в ближайшем будущем ,чтобы оплатить его кредиторам,и он не может уменьшить объем своего имущества.

Предприниматель,который знает о своей неплатежеспособностидолжен бы подать иск прежде в Суд ,чтобы самому потребовать банкротства,и не должен создавать акты о передачи имущества или любым иным способом задерживать процедуру банкротства пока доверенное лицо по делу,назначенное Судомпосле того как банкротство заказано,должен по этой причине подать законные жалобы,которые требуются для аннулирования мошеннической передачи имущества ,которые часто длятся много лет и влияют на продолжительность процедуры.

如何進入意大利市場業務


外國投資者可以很容易地發展他的存在對意大利市場在以下幾個方面:

1)建立一所中學的辦公室,與既定的代表團,這意味著必然以下概念:
- 經濟和行政辦公室的主要依賴;
- 手術穩定;
- 代表在代表辦公室向第三方。

根據與最高法院,中學部的外國公司是受意大利法律對社會的事蹟宣傳在登記處。 作為緊急事項的事實,那麼外交部必須註冊照顧意大利登記處 - Registro德爾 Imprese。

2)設立了代表處,執行一個輔助和初步功能為接入和滲透,公司在意大利市場;

3)註冊成立一家意大利公司所擁有的外國投資者,這意味著建立新的法人主體遭受了意大利法律。

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新的可能性为创业! 长期贷款,以帮助在伦巴第大区经济和商务起


伦巴第大区的决定,以配发贷款substain启动无年龄限制或失业的人还没有年龄限制的企业,其合伙人或业主的人在从18岁到35岁,女性。

无论是企业,个人的伙伴关系和个人与家族企业有以下特点之一可以参与的积极性:


一)
个体工商户的主人是一个人的年龄在18至35岁,女人还是失业的人包括在内;

二) 
熟悉业务,其主人是一个人的年龄在18至35岁,女人还是失业的人包括在内;

三)
其合作伙伴的2 / 3的同龄人了个人的伙伴关系,包括18至35岁,妇女或失业人士
;

四) 
公司的股份持有人的2 / 3的人了,包括年龄介乎18至35岁,妇女或失业人士,谁也扣留的2 / 3的股份;
é
 
个别业务必须是因为没有超过12个月的CCIAA登记服务,惠斯特的个人合伙制和公司必须在顶过90从提出请求天任期内的登记工作;

该业务的总部必须在伦巴第大区和/合伙业主/股份持有人必须是自不超过5年的请求在伦巴第大区的居民。

此次融资将用于收购物业的长期贷款或租赁合同的形式



贷款的金额将是:
从€15.000,00€40.000,00到 个人或家庭经营; 
从到€15.000,00 200.000,00 个人合伙企业或公司。

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The unlawful behaviour of the bankrupted business man implies that the discharge proceeding can’t be allowed on his behalf


The discharge procedure is a benefit ricognized by Italian law in favour of business men who acted with fairness and decency in the management of their own personal businesses but, due to misfortune or general crisis, got bankrupted.
The discharge procedure allows the business man to close up the bankruptcy proceeding even though it wasn't passible to pay all debts and get free anyway from the debts included in the bankruptcy mass, which, as previously told, was impossible to be entirely paid.
In few words, those debts that wasn’t possible to satisfy with funds obtained from the winding up sales of the bankrupted business man properties are anywho settled off by an order of the Court House which deletes all the remained debts and allows the business man to the fresh start.
The business men may comply with the discharge within a year from the definitive closing down of the bankruptcy procedure and only if either during the business management and during the whole bankruptcy proceeding the business man itself showed to deserve this special treat.
The requirements to be admitted to the discharge are provided by the law (art. 142 L.F. - bankruptcy act).
Pursuant to a recently issued decision of the Supreme Court (Sent. 11279/2011), the art. 142 L.F., from among the requirements provided to obtain the order of discharge in behalf of the bankrupted business man, requires that the bankrupted himself didn’t delay the bankruptcy proceeding.
To delay and impede the proceeding implies an unlawful behaviour which infringes and violates the principles of the fair duration of processes consecrated by the art. 6 of Human Rights Act and art. 111 of Italian Constitution.
In particoular, from among the actions and behaviours which delays or impedes the bankruptcy procedure, must be included every action or behaviour which really and actually impedes the proceeding, causing itself an unfair duration of the bankruptcy procedure, including in this list the legal suits started by the bankrupted business man which he from the beginning knows groundless, misused and used just as an excuse to delay the procedure.

Pursuant to the decision of the Supreme Court under discussion, from among the unlawful actions and behaviours which delays or impedes the bankruptcy procedure, must be even included all the deed of assignment of his own properties ordered by the business man when he already was aware of the irreversibile and extremely serious breakdown of this own business crisis.

Pursual to Italian law, in fact, when the business man is aware of the fact that the economic crisis of his business can’t be solved, he can’t put in action deeds of assignment of his own properties because from this very moment he is acknowledged of the fact that all his properties must be in the near future sold out to pay his creditors so he can’t decrease the consistence of his property.

The business man who is aware of the his own insolvency ought to lodge sue before to Court House to demand the self bankruptcy and doesn’t have to make deeds of assignment or in any different way delay the bankruptcy procedure since the trustee of the bankruptcy, appointed by the Court House only after the bankruptcy is ordered, must for this reason logde the legal actions needed to void faudulent conveyance which often last many years and influence the duration’s length of the procedure.

La cessione del credito può essere soggetta a revocatoria fallimentare

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. I, 27/04/2011, n. 9388), la cessione di credito effettuata in funzione solutoria, cioè per estinguere un debito pecuniario scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale - a prescindere dalla maggiore o minore affidabilità della posizione creditoria trasferita - alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali. 

Essa pertanto, ove non sia stata prevista ab origine come mezzo di estinzione contestuale al sorgere del debito così estinto, è soggetta a revocatoria fallimentare.

La condotta antigiuridica del fallito gli preclude l'accesso all'esdebitazione

Introdotta nel 2006 sulla falsa riga della procedura di discharge di origine anglosassone, l'esdebitazione è un beneficio accordato all’imprenditore corretto, ma sfortunato, che gli consente la liberazione dai debiti non soddisfatti nella procedura, al fine di consentire all'imprenditore corretto di di procedere con un fresh start.

Ne consegue che possono accedere all'esdebitazione gli imprenditori individuali ed i soci illimitatamente responsabili delle società personali.

L’esdebitazione è decisa dal tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori nel decreto di chiusura del fallimento oppure successivamente, su ricorso del debitore, entro un anno dalla chiusura della procedura, se sussistono i requisiti di meritevolezza indicati dall’art. 142 L.F., sempreché il fallito abbia collaborato con gli organi della procedura e siano stati pagati almeno parzialmente i debiti concorsuali.

Il decreto con cui il fallito viene ammesso all'esdebitazione determina l'inesigibilità nei confronti del debitore già dichiarato fallito dei debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Propio con riferimento ai requisiti di meritevolezza ex art. 142 L.F., secondo la Suprema Corte (Sent. 11279/2011), l'art. 142 L.F., nella nuova formulazione, tra le condizioni per l'ammissibilità del fallito persona fisica al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, richiede che il fallito stesso non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura concorsuale.
Il termine "ritardare" secondo la Suprema Corte deve essere letto nell'accezione di "ostacolare" e, quindi, indicativo di un comportamento da ritenersi antigiuridico, perchè in contrasto con il fondamentale principio di durata ragionevole del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed all'art. 111 Cost., comma 2.

La locuzione "in alcun modo" invece deve essere interpretate nel senso che qualsiasi azione o comportamento, che abbia ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura - vale a dire che abbia determinato o contribuito a determinare una irragionevole durata della procedura fallimentare - determini l'applicazione della norma in esame.

Tra le condotte antigiuridiche volte a ritardare la procedura concorsuale devono essere rincomprese anche eventuali azioni giudiziali che presentino a mio avviso i requisiti ex art. 96 c.p.c., introdotte dal debitore fallito sebbene destituite di fondamento e pretestuose e che possano, quindi, ritenersi proposte all'unico scopo di ritardare o, comunque, contribuire a ritardare lo svolgimento della procedura fallimentare.

Tra i comportamenti antigiuridici, di cui alla disposizione in questione, devono essere poi inclusi anche gli atti di disposizioni del proprio patrimonio, posti in essere dall'imprenditore, nella consapevolezza della irreversibilità della crisi dell'impresa, avendo da tale momento il dovere di astenersi dal compiere tutti quegli atti che possono in qualche modo pregiudicare o ritardare la liquidazione dei beni dell'impresa, destinati ormai, in conseguenza della crisi in atto, ad essere liquidati per provvedere al soddisfacimento dei creditori nel rispetto della par condicio degli stessi. 

Anche chi, consapevole della irreversibilità dello stato di insolvenza, omette di chiedere il fallimento e nella consapevolezza di tale situazione compie atti di disposizione del proprio patrimonio, ritarda o contribuisce a ritardare lo svolgimento della procedura, atteso che rende necessarie azioni recuperatorie da parte della curatela (azioni revocatorie, azioni di rilascio di beni immobili), che spesso comportano un lungo e impegnativo contenzioso.

E' illegittimo il diniego di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario (già sottoposto a espulsione) motivato dalla pendenza di un procedimento penale "allo stato di iscrizione" per reati di lieve entità in relazione ai quali è sopravvenuta l'archiviazione.

Secondo la Giurisprudenza del TAR (Sent. 729/2011) è illegittimo il diniego di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario (già sottoposto a espulsione) motivato dalla pendenza di un procedimento penale "allo stato di iscrizione" per reati di lieve entità in relazione ai quali è sopravvenuta l'archiviazione.


L'Amministrazione in ogni caso, anche in caso di condanna a mio avviso, deve valutare nel caso di specie l'esistenza di circostanze oggettive riguardanti l'inserimento sociale dello straniero e procedere con la revoca del provvedimento di espulsione nel caso in cui tale valutazione abbia esito positivo.

Deve essere infatti esclusa l'esistenza di qualsiasi automatismo -alla luce dell'art. 1, comma 8 lett. a), D.L. 9 settembre 2002 n. 195- tra la sottoposizione a procedimento penale e la irrevocabilità della misura espulsiva.

Le norme in materia di immigrazioni devono essere interpretate secondo criteri costituzionalmente orientati di ragionevolezza che inducono ad escludere che la disposizione medesima debba essere necessariamente intesa nel senso di introdurre l'automatismo della irrevocabilità della espulsione, ogni qual volta, come è accaduto nel caso in esame, il procedimento penale - tanto più se definito con provvedimento di archiviazione per reato, benché non colposo, di lieve entità- si trovi nello stato di iscrizione nel registro degli indagati.


La pendenza di un procedimento penale "allo stato di iscrizione" presuppone una situazione nella quale manca una imputazione e tantomeno un imputato, per cui ad una lettura costituzionalmente orientata secondo ragionevolezza la sottoposizione a indagini preliminari appare assimilabile alla situazione dello straniero denunciato e la condizione suddetta non può avere effetti definitivi tali da travolgere l'interesse dello straniero alla emersione dal lavoro irregolare.


 Quindi, la normativa in materia va letta nel senso che l'Amministrazione, verificata la possibilità di disporre la revoca del provvedimento di espulsione alla luce delle circostanze oggettive riguardanti l'inserimento sociale dello straniero, trovandosi di fronte a una situazione di pendenza di un procedimento penale "allo stato di iscrizione" debba non già rigettare in via definitiva la domanda di regolarizzazione, ma sospendere ogni determinazione fintanto che il procedimento penale risulti ancora pendente e quindi accogliere l'istanza qualora si concluda favorevolmente per l'indagato ed il provvedimento di espulsione sia così revocato.

La mancata adozione dei modelli ex D.lgs. 231/2001 è sufficiente per la configurabilità in capo all'ente stesso della responsabilità di cui al D.lgs. 231/2001

Ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reati commessi da soggetti inseriti nella compagine organizzativa dell'ente, è necessario che sussista la colpa di organizzazione dell'ente consistente nel non avere predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato, vale a dire le procedure ex D.lgs. 231/2001.

Infatti, la mancata adozione del modello organizzativo idoneo a sventare eventuali coinvolgimenti dell'impresa in azioni criminose dei suoi rappresentanti determina in capo all'ente stesso la colpevolezza per omissione organizzativa e gestionale.

Applicabilità, responsabilità, mancata adozione dei modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001

Con la Sent. 15657/2011, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile anche alle imprese individuali le disposizioni del decreto legislativo 231/01.

Pertanto, e riassumendo, secondo la Corte di Cassazione soggiacciono alla disciplina in materia di responsabilità amministrativa conseguente da reato, oltre alle società (sia di persone che di capitali) anche gli enti non societari, quali i consorzi, le associazioni non riconosciute, le fondazioni, nonché le imprese individuali e gli enti pubblici economici territoriali.

Naturalmente l'onere di provare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale commesso dalla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società ed il fatto che la stessa abbia agito nell'interesse di questa, grava sul Pubblico Ministero.


In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore deve costituirsi con iscrizione a ruolo della causa, decorre dalla prima notificazione


Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – confermando peraltro un indirizzo giurisprudenziale consolidato a partire dal 1997 – affermano, con la Sent. 10864/2011, che, in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore (ai sensi dell’art. 165 cod. proc. civ.) o l’appellante (ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., che alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi con iscrizione a ruolo della causa, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima.


In materia di rinuncia al diritto di servitù prediale, il requisito della forma scritta sussiste anche con la sottoscrizione di atti di tipo diverso dall'atto di rinuncia da cui si evinca una volontà a rinunciare al diritto stesso

Secondo la Suprema Corte (10457/2011) in materia di rinuncia al diritto di servitù prediale, il requisito della forma scritta previsto dall’art. 1350, n. 5), cod. civ., può essere integrato anche dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, purché contenenti una chiara dimostrazione di volontà incompatibile con il mantenimento del diritto stesso; pertanto, la rinuncia al diritto di “servitus inaedificandi” può essere contenuta nella domanda di concessione edilizia diretta all’esecuzione di opere che, ove compiute, necessariamente determinerebbero il venir meno dell’utilitas dalla quale dipende l’esistenza della servitù stessa.

La Corte di Cassazione nega il vero risarcimento del danno ai proprietari di veicoli che a seguito di sinistri abbiano subito pregiudizi tali da rendere antieconomica la riparazione

La Corte di Cassazione continua ad affermare un principio di inciviltà giuridica in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli. 

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, 24/05/2011, n. 11378) la domanda di risarcimento del danno riportato da un veicolo a seguito di un sinistro stradale, allorché abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve intendersi quale richiesta di risarcimento in forma specifica. 

Ne consegue che, a norma dell'art. 2058, comma 2, c.c., il Giudice ha il potere di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, consistente nella corresponsione di una data somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo le lesioni, allorché il costo delle riparazioni risulti notevolmente superiore al valore di mercato del veicolo.

Il principio suddetto rientra in quella giurisprudenza della Corte Suprema che non tiene in considerazione il fatto che, a seguito di sinistri in cui il veicolo del danneggiato subisca pregiudizi tali da renderne antieconomica la riparazione, il danneggiato deve provvedere all'acquisto, non preventivato, di una nuova auto.

E' pertanto ingiusto riconoscere al danneggiato un risarcimento pari alla differenza di valore del bene prima e dopo le lesioni in quanto il danno vero subito dal danneggiato consiste nel valore dell'auto che va ad acquistare, acquisto che il danneggiato non avrebbe fatto in assenza del sinistro.



Se la PA sta in giudizio in persona di un funzionario non può ottenere la condanna dell'opponente alla rifusione delle spese legali per diritti ed onorari di avvocato

La Corte di Cassazione afferma, ed era ora, un principio di civiltà e giustizia nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa.

La Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, 24/05/2011, n. 11389) pone fine al malcostume della rifusione delle spese di lite in favore della PA nei casi in cui l'Amministrazione emanante il provvedimento sanzionatorio impugnato stava in giudizio personalmente od avvalendosi di un funzionario delegato, come consentito dall'art. 23, comma 4, della legge n. 689 del 198.

Secondo i Supremi Giudici, infatti, la PA non può ottenere, in caso di soccombenza dell'opponente, la condanna di quest'ultimo al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in quanto il funzionario amministrativo che sta in giudizio non è né procuratore né avvocato. 

Correttamente, la predetta Amministrazione può ottenere la condanna dell'opponente soccombente al pagamento, in suo favore, delle spese concretamente affrontate in quella causa.

domenica 22 maggio 2011

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria alla persona fisica autrice della violazione è riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum

Secondo la Suprema Corte (Setn 10748/2011) in tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l’obbligatorietà dell’azione di regresso prevista dall’art. 195, comma 9, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nei confronti del responsabile della violazione, comporta che, anche quando l’ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione dev’essere riconosciuta un’autonoma legittimazione ad opponendum, che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società o dall’ente, configurandosi in quest’ultimo caso un litisconsorzio facoltativo e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l’applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti.

domenica 15 maggio 2011

Верховный Суд защищает законодательство относительно посредничества по недвижимости в ответ на жалобу в несоответствии с Законодательством ЕвропейскогоСоюза: в своем заключении Верховный Суд говорит,брокер,не зарегистрированный в юридическом списке или в Регистрационной палате CCIAA не имеет права получать полномочия на осуществлении своей деятельности.

В соответствии с постановлением Верховнго Суда (Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2011, n. 10205) законодательство относительно посредничества по недвижимому имуществу, что только брокер,зарегистрированный в специальном юридическом списке или в Регистрационной Палате - CCIAA может получить полномочия на осуществление своей деятельности , не находится в конфликте с Законодательством Европейского Союза.

Хотя юридический список был удален Итальянским Правительством в осуществлении постановления 126/2006,закон,при условии,что брокеры зарегистрированные в списке имеют право на свои полномочия,все еще в силе.

Фактически однако D.Lgs.n.59/2010,п.73 удалил вышеупомянутый список,не аннулировал правила,согласно которым брокеры должны сообщать деловые установления,включая сертификаты,которые доказывают,что брокеры имеют все квалификации,требуемые законом,чтобы быть представленными в Регистрационную Палату-CCIAA.

Из этого следует,что только брокеры,владеющие вышеупомянутыми требованиями,имеют право получать полномочия для их деятельности.

Кроме того,Верховный Суд исключает,что брокеры,не зарегистрированные в CCIAA или в юридическом списке могут утверждать,что их полномочия могли когда-либо проистекать из несправедливого обогащения,потому что сам закон исключает полномочия на осуществление деятельности незарегистрированного в CCIAA или юридическом списке брокера.

The Supreme Court defends the legislation on real estate mediation against complains of contrast with the European Union Law: in conclusion, Supreme Court says, the broker not registered in the legal roll or in the CCIAA Registration Ofiice don’t have the right to get the commission for his activity


Pursuant to Supreme Court (Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2011, n. 10205), the legislation on real estate mediation, providing that only the brokers registered in the special roll or care of Registration Office – CCIAA, have the right to get the commission, is not in conflict with the European Union law.

Although the legal roll has been deleted by Italian Government in enforcement of the Dir. 126/2006, the legislation that  provides that only the brokers registered in the special roll have the right to get the commission, is still in full effect.

In fact, nevertheless the D.Lgs. n. 59/2010, art. 73, deleted the roll as above mentioned, didn’t annul the rules which provides that the brokers must communicate the business setting up, with in attachment the certifications which prove that the broker owns all the qualifications required by the law, to be deposited care of the competent CCIAA – Registration Office.

It follows that, notwithstanding the cancellation of the roll, only the brokers in possession of the requirements as above mentioned have the right to get the commission for their activity.

Moreover, the Supreme Court rules out that the brokers non registered care of CCIAA or in the legal roll can claim that his commission could ever arise out of unjust enrichment, because the law itself excludes that the broker non registered in the CCIAA or in the legal roll doesn’t have the right to the commission.

Il recesso per giusta causa dal contratto di agenzia ancorato ai criteri del recesso dal rapporto di lavoro subordinato

Secondo la Suprema Corte (9779/2011), con riferimento ai contratti d'agenzia, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, si può ricorrere in via analogica all'accezione di giusta causa in materia di contratti di lavoro subordinato. Il giudizio sulla sussistenza di una giusta causa di recesso costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo.

La Suprema Corte difende la normativa in tema di mediazione immobiliare dalle accuse di contrasto con il diritto comunitario: il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione non ha diritto alla provvigione e non può pretendere alcun compenso neppure ai sensi degli artt. 2033, 2034 e 2041 cod. civ.

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-05-2011, n. 10205), la normativa che riserva ai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione e prevede la inesigibilità della provvigione in caso di mancanza di iscrizione, non contrasta con il diritto comunitario.

Infatti la normativa comunitaria in materia, che osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo, non si rivolge al mediatore, il quale agisce in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto e che proprio per tale motivo si differenzia dall'agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore.

Il legislatore comunitario, in ogni caso, si è recentemente occupato della materia dei servizi nel mercato interno (direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 123), dando occasione ad una nuova legislazione nazionale che ha soppresso il ruolo dei mediatori, ma la legislazione comunitaria comunque non intacca la conservazione degli effetti della normativa nazionale sulla retribuzione del mediatore non iscritto.
Infatti, il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 73, che, in attuazione della normativa comunitaria (Dir. 2006/123/CE), ha soppresso il ruolo dei mediatori, non ha abrogato la normativa in materia di mediazione, disponendo che le attività da essa disciplinate sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, corredata da certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti, da presentare alla camera di commercio.

Ne consegue che l'art. 6, della L. n. 39 cit. deve interpretarsi nel senso che, anche per i rapporti di mediazione sottoposti alla normativa di cui al D.Lgs. n. 59 del 2010, hanno diritto alla provvigione i soli mediatori iscritti nei registri o nei repertori tenuti dalla camera di commercio". (Cass. 8 luglio 2010, n. 16147).

La Suprema Corte esclude che il mediatore non iscritto alla CCIAA possa avere diritto ad un compenso attraverso l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c., affermando il principio di diritto secondo cui il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione non può pretendere alcun compenso neppure con l'azione generale di arricchimento senza causa, atteso che la stessa legge - secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite - comporta l'esclusione, di ogni possibilità di conseguire un compenso per l'attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto.

Identico fondamento ha l'esclusione dell'azione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c. 

 Infatti, pur essendo in astratto applicabile la disciplina dell'indebito oggettivo alle restituzioni conseguenti alla nullità di contratti aventi ad oggetto un facere invece che un dare, l'obbligo di restituzione della provvigione stabilito dal legislatore nel caso in esame, impedisce il ricorso alla disposizione suddetta.

Al contrario, la disciplina dell'indebito oggettivo si basa sull'assenza di causa dell'attribuzione patrimoniale effettuata, mentre nel nostro caso il mancato compenso è voluto dal legislatore come "sanzione" per lo svolgimento di attività senza iscrizione all'albo.

Il Consiglio di stato definisce il dies ad quem per l'operatività del condono edilizio

Secondi i Supremi Giudici amministrativi (Cons. Stato Sez. IV, 09/05/2011, n. 2750) ai fini del condono edilizio, per le specifiche ipotesi di mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato, è sufficiente che il mutamento di destinazione d'uso medesimo esso venga funzionalmente completato entro il primo ottobre 1983, ove per completamento funzionale deve intendersi la realizzazione delle principali opere necessarie per attuare il mutamento di destinazione.

giovedì 12 maggio 2011

Il mancato pagamento delle spese di condominio da parte di una società è sintomatico dello stato di insolvenza.

Il mancato pagamento delle spese di condominio da parte di una società è sintomatico dello stato di insolvenza.

Sulla base di tale presupposto, il Tribunale di Milano, contestualmente all'emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art,. 642 c.p.c. e 63 disp. att. a seguito di mancato pagamento di spese condominiali, ha, sulla base del predetto presupposto, trasmesso ex officio gli atti alla procura della repubblica affinché valutii presupposti per l.a proposizione di istanza di fallimento ex art. 6 e 7 L.F.

Il danno non patrimoniale dovuto anche in caso di condotta illecita degli intermediari finanziari

Secondo la Giurisprudenza, il danno non patrimoniale risarcibile presuppone l'individuazione dei diritti la cui violazione origina il danno setsso, indagine che non può prescindere dalle previsioni legislative, anche con riferimento agli specifici diritti costituzionalmente garantiti.

Nel caso di investitori retail che abbiano subito un danno a seguito della condotta dell'intermediario, si profila un danno non potrimoniale che ancora la sua essenza ontologica nel diritto al risparmio ex art. 47 Cost che tutela il risparmio pubblico, attuato per assicurare l’acquisto di beni personali e strumentali alla vita quotidiana, quali ad esempio la casa, e a soddisfare esigenze primarie quali innanzitutto il diritto alla salute.

Anzi, sulla base di tale presupposto, la Giurisprudenza conclude per l’inviolabilità del diritto al risparmio proprio in virtù della necessaria correlazione con gli artt. 2, 14 e 32 Cost. e per la risarcibilità conseguente all’accertamento della lesione dello stesso.

sabato 7 maggio 2011

Secondo la Corte dei Diritti dell’Uomo, il diritto del padre di vedere il proprio figlio è un diritto inviolabile della persona umana - l'Italia condannata a risarcire i padri per la lungaggine dei processi e per la negazione di giustizia


Il caso deciso dalla Corte dei Diritti dell’Uomo è paradigmatico della condizione in cui si trovano molti padri che dopo la fine della relazione con la propria compagna, in caso di affidamento della prole a quest’ultima, perdono il proprio diritto di esercitare la propria patria potestà ed il legame affettivo con i propri figli.
Nella fattispecie in esame, con la sentenza di divorzio, il Tribunale stabilì che il padre avrebbe avuto il diritto di visitare il figlio ogni 15 giorni.
Dopo un iniziale periodo di serenità ed armonia, successivamente la madre, come avviene peraltro in molti casi, per vendetta verso l’ex marito, ha iniziato a mettere il figlio contro il padre e, quando possibile, cercava di ostacolarne il diritto di visita.
Il padre ha pertanto adito il Tribunale di merito per la tutela dei propri diritti, soprattutto quando divenne chiaro che il figlio, in forza del fenomeno dell’alienazione affettiva, aveva iniziato a mostrarsi manifestamente ostile contro il padre, come se avesse assorbito dalla madre l’odio ed il risentimento della stessa verso l’ex marito.
Ed infatti, sia la Corte dei Diritti dell’Uomo che il Tribunale territoriale riconobbero che la madre aveva usato messaggi subliminali sul figlio, del tipo “oggi devi vedere tuo padre”, nel quadro di una strategia, forse inconscia, finalizzata ad influenzare la sfera affettiva del figlio.
In particolare, il Tribunale ha considerato la madre responsabile di aver rovinato la relazione affettiva tra il bambino ed il padre ed ha ordinato ai servizi sociali di assicurare che il rapporto tra il padre ed il figlio non subisse le influenze materne, ma a quel punto era troppo tardi in quanto il piccolo non voleva più vedere il proprio padre.
Secondo la Corte dei Diritti dell’Uomo, adita in ultima istanza dal padre ormai disperato, le autorità italiane, anche in considerazione della lungaggine dei processi in Italia, sono intervenute con estremo ritardo e peraltro con misure inefficaci a perseguire la protezione del bene giudirico meritevole di tutela, vale a dire il rapporto tra il padre ed il figlio e pertanto ha condannato l’Italia a risarcire al padre i danni non patrimoniali patiti.
Il principio giurisprudenziale affermato nella decisione in esame, sebbene riferito ad un caso relativo a genitori divorziati, può essere applicato in via analogica anche alle ipotesi di figli di coppie di fatto, che abbiano interrotto la convivenza more uxorio.
Con riferimento al rapporto tra i padri ed i figli nati in costanza di convivenza, la questione è ancora più delicata in quanto i Tribunali per i Minorenni, competente in materia, non sono in grado di assicurare decisioni adeguate in tempi brevi.
Basti pensare che chi scrive ha depositato un ricorso per l’affidamento di figlio minori in tenera età, in una fattispecie in cui la madre proibiva al padre di vedere i propri piccoli, ad ottobre 2010 ed il provvedimento di fissazione dell’udienza reca la data del 6/5/2011.
Risultato, il padre non vede i propri figli, dell’età di 2 anni ed 1 anno, da quasi un anno.
Naturalmente chi scrive ha tutta la preparazione necessaria per assicurare in tutte le sedi, nazionali ed internazionali, la più adeguata difesa. Contatti: renatomusella@hotmail.com

Pursuant to the Human Rights Court, the right of the parents to live their relation with the sons is an inviolable human right.


After the divorce, the plaintiff’s son was entrusted to his mother and the Courth House stated that the father could visit the kid each 15 days.
Nevertheless, after a first period of armony, afterwards the mother, to revenge against the father, started denying him to see the son and to put him against the father.
The father lodged sue before the Court House first and then before the European Human Rights Court.
The kid in fact started to hate his father, soaking up from his mother the same hate she had toward his dad.
Both Italian and European Courts recognized that the mother had given him subliminal messages telling him things as such as “today you must see your dad”. The Human Right Court recognized it was a strategy, unconscious maybe, but getting straight away into the kid’s mind.
Although the decision of the Court House, the father couldn’t see his own son and his life was ruined.
The Court House, lodged again by the father shortly afterward, considered the mother responsible for interrupting the relation between the kid and his dad, and ordered to social services to assure the father to see the kid, but at that point the kid himself didn’t want to spend time anymore with his dad.
Pursuant to the Human Rights Court, in light of events, the Italian Court House and the social services in this case took their decisions with a big delay and adopted measures uneffective which didn’t protect the father’s rights and didn’t guarantee the plaintiff to exercise his right to see his own kid.
For this reason the European Human Rights Court charged Italy to indemnify the plaintiff with 15.000,00 of moral damages.

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