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venerdì 6 maggio 2011

Anatocismo ammesso in relazione ai contratti di mutuo fondiario conclusi prima dell'entrata in vigore del TUB

Secondo la Corte di Cassazione (n. 9695/2011) la capitalizzazione degli interessi nel mutuo fondiario, i.e. interessi anatocistici, è prevista in modo espresso dalla normativa di cui al R.D. 16 luglio 1905, n. 646, applicabile ratione temporis in virtù della disciplina contenuta nel TUB, art. 161, che ha fatto salva l'applicabilità della disciplina previgente ai contratti di credito fondiario conclusi prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice.

La legislazione richiamata prevede espressamente la capitalizzazione degli interessi dovuti dal giorno della scadenza, in deroga alle previsioni dell'art. 1283 c.c.

Secondo la Suprema Corte la soluzione è del resto conforme alla giurisprudenza precedente, che, in tema di credito fondiario, ha sancito il principio secondo cui il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi del R.D.L. 16 luglio 1905, n. 646, art. 38, l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento (Cass. 31 gennaio 2006 n. 2140), escludendo la sola debenza degli interessi sulle rate ancora a scadere (Cass. S.U. 19 maggio 2008 n. 12639).

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