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giovedì 12 maggio 2011

Il danno non patrimoniale dovuto anche in caso di condotta illecita degli intermediari finanziari

Secondo la Giurisprudenza, il danno non patrimoniale risarcibile presuppone l'individuazione dei diritti la cui violazione origina il danno setsso, indagine che non può prescindere dalle previsioni legislative, anche con riferimento agli specifici diritti costituzionalmente garantiti.

Nel caso di investitori retail che abbiano subito un danno a seguito della condotta dell'intermediario, si profila un danno non potrimoniale che ancora la sua essenza ontologica nel diritto al risparmio ex art. 47 Cost che tutela il risparmio pubblico, attuato per assicurare l’acquisto di beni personali e strumentali alla vita quotidiana, quali ad esempio la casa, e a soddisfare esigenze primarie quali innanzitutto il diritto alla salute.

Anzi, sulla base di tale presupposto, la Giurisprudenza conclude per l’inviolabilità del diritto al risparmio proprio in virtù della necessaria correlazione con gli artt. 2, 14 e 32 Cost. e per la risarcibilità conseguente all’accertamento della lesione dello stesso.

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