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martedì 18 ottobre 2016

I precedenti di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Commissione Tributaria Regionale - Sentenza del 14 Luglio 2016 - Illegittimi gli avvisi di accertamento a cui non venga allegata la delega

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MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Il Governo chiude Equitalia: cosa c'è di vero al di là dei proclami?

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Come si legge su tutti i mass media, il decreto fiscale varato lo scorso 15/10 dal Consiglio dei ministri dovrebbe portare alla chiusura di Equitalia entro sei mesi,

L'abolizione di Equitalia e la c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali, tuttavia, varranno solo per i tributi contestati dall'Agenzia delle Entrate e per i contributi previdenziali e assistenziali affidati per la riscossione o inseriti in ruoli ordinari o straordinari entro il lo scorso 31/12/2015, rimanendo quindi escluse dal provvedimento legislativo le multe per le violazioni al codice della strada.

Lo sconto dovrebbe riguardare anche le sanzioni, ma il condizionale è d'obbligo visto che la forma della rottamazione dei ruoli da cui l'Esecutivo stima di poter ottenere 4 miliardi di euro non è ancora definita.

Si parla ad esempio di andare verso lo stralcio anche delle sanzioni dalle vecchie cartelle dell'agente della riscossione, mentre resta in dubbio la eventuale introduzione di un forfait che secondo le ipotesi inizialmente circolate si dovrebbe calcolare su imposte dovute, inclusi gli interessi di mora per coprire quello che fino al termine si chiamava aggio e ora onere di riscossione, ossia il compenso spettante a Equitalia per l'attività svolte di recupero delle imposte.

Dunque, rimarrebbe solo la pretesa iniziale: le imposte contestate dall'ente impositore (nella maggior parte dei casi l'agenzia delle Entrate) più gli interessi legali, che dovranno essere interamente pagate dal contribuente-debitore già raggiunto dalla cartella esattoriale.

La rottamazione si applica anche ai debiti a ruolo oggetto di rateizzazione, in corso o decaduta.

Nel caso di parziali pagamenti, già avvenuti alla data di entrata in vigore della norma, la procedura di definizione deve intendersi riferita ai soli carichi residui, in quanto non è ammessa né la restituzione né la compensazione con quanto dovuto.

La definizione si riterrà completata, a seguito del pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute, al momento del versamento in unica soluzione o dell'ultima rata.


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venerdì 2 settembre 2016

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - La riforma della giustizia, processi più brevi?

Approvata l'ennesima riforma della giustizia. E' lecito domandarsi se velocizzerà davvero il processo civile o se si tratti dell'ennesimo intervento utile solo sulla carta e nelle previsioni del ministero. 
C'è da premettere che le intenzioni del Legislatore sono buone e che sono stati effettivamente individuati i principi cardine su cui impostare una futura e più importante riforma, anche se lascia molto perplessi l'utilizzo della forma del decreto.
E' da apprezzare anche l'intervento, oltre che sulle norme processuali, anche sull'ordinamento giudiziario, in modo da razionalizzare e sfruttare al meglio le risorse del ministero. 
Siamo in periodo di crisi e va riconosciuto ai magistrati ed a tutto il personale amministrativo un grandissimo lavoro per ovviare alle carenze, gravi, che da anni attanagliano gli uffici.
Entrando nel merito degli interventi e tralasciando in questa sede gli aspetti relativi alle modifiche all'ordinamento giudiziario, in primo luogo il decreto detta misure sulla ragionevole durata del ricorso per Cassazione, riformando in particolare l’art. 375 c.p.c. 
D'ora in poi, le sezioni semplici della Corte decideranno in Camera di Consiglio, senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 c.p.c. in esito alla Camera di Consiglio che non ha definito il giudizio.
La riforma investe anche il procedimento in Camera di Consiglio, prevedendo che sia il Presidente a fissare con decreto l’adunanza della Corte. Sarà suo compito anche indicare se è stata ravvisata un’ipotesi d’inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso, così come di notificare agli avvocati delle parti, almeno 20 giorni prima della data stabilita, il decreto con facoltà di presentare memorie, non oltre 5 giorni prima.
Numerose sono anche le modifiche al processo di primo grado, con l'abolizione - storica - della citazione in giudizio.

La causa si introduce con ricorso, che dovrà contenere, a pena di decadenza, anche le istanze istruttorie. Anche la comparsa di costituzione del convenuto, che dovrà costituirsi 10 giorni prima dell'udienza fissata dal giudice, dovrà contenere oltre alle difese anche le istanze istruttorie.

Il Giudice deciderà sulle prove, come nel rito del lavoro, alla prima udienza, facendo di fatto andare nel dimenticatoio le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.

Per ovviare alle lungaggini dell'escussione dei testimoni, sarà permesso, nuovamente, all’avvocato di produrre le dichiarazioni testimoniali di terzi capaci di testimoniare previa identificazione da parte dell'avvocato che ne attesta l’autenticità. 
Dulcis in fundo, a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., prima scarsamente usato ed ora, nella logica del Legislatore, destinatario di un forte rilancio, il giudice, dopo che le parti avranno precisato le conclusioni, potrà ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, all’udienza successiva, pronunciando, al termine, la sentenza.
A decorrere dalla pronuncia in udienza ovvero, se anteriore, dalla comunicazione o dalla notificazione, il termine per l'impugnazione sarà di soli 30 giorni.

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martedì 14 giugno 2016

I precedenti di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Tribunale di Milano - e' consumatore l'acquirente di immobili da Società e il Foro del consumatore straniero è il Foro del domicilio contrattuale

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Interessante decisione ottenuta da MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии a definizione di un giudizio incardinato avanti al Tribunale di Milano, che ha statuito i seguenti principi.

Innanzi tutto, accogliendo la tesi di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии, il Tribunale ha riconosciuto la natura di consumatore all'acquirente di immobile da professionista, affermando quindi la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto, come la clausola di scelta del Foro.

Ne consegue che, a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale, il Foro esclusivo è quello della residenza del consumatore.

Tuttavia, se il consumatore è cittadino straniero, il Foro è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all'atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall'art. 47 cod. civ. 

Al consumatore straniero è, tuttavia, fatto divieto di effettuare, ai fini della determinazione della competenza, elezioni di domicilio successive, fatte prima dell'inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso.

Poichè in mancanza di elezione di domicilio contrattuale da parte del contraente straniero, si applicano - per la determinazione della competenza - i normali criteri di collegamento del codice di procedura civile, in forza dei quali è competente anche il Giudice del luogo ove l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere eseguita, in caso di azione di risoluzione del contratto l'obbligazione rilevante ai fini della determinazione della competenza non è quella di pagamento, ma bensì l'obbligazione rimasta inadempiuta.

I principi di diritto proposti da MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии ed accolti dal Tribunale di Milano, presentano grande interesse e rilievo pratico soprattutto per i tanti cittadini stranieri che acquistano beni (soprattutto immobili) e servizi sul suolo Italiano.


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lunedì 9 maggio 2016

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!


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I precedenti di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: il Tribunale di Milano ripercorre i requisiti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria

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In un sistema giuridico che si allontana di più dal codice e si affida spesso e volentieri a sentenze artistiche, la Sentenza della Sezione II del Tribunale di Milano del 29/2/2016 in tema di revocatoria è una ventata di freschezza e ristabilisce i principi propri di un sistema positivo e legato al codice, quale quello italiano.

Questi i principi affermati in tema di revocatoria dallo Studio ed integralmente accolti dal giudice:

- in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore.

- ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni, ma non in via indiziaria;

- alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione;

-  per l’ipotesi in cui l’atto di disposizione concerna un bene già gravato da ipoteche di terzi, se è vero che non vale ad escludere l'eventus damni la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, è tuttavia anche vero che valutazione del pericolo di danno è rimessa alla concreta valutazione del giudice, con la conseguenza che, ove oggetto dell'azione revocatoria sia un atto di compravendita di un bene già ipotecato, se ad agire è un creditore chirografario, il pregiudizio deve essere specificamente valutato - nella sua certezza ed effettività - con riguardo al potenziale conflitto tra il creditore chirografario e il creditore garantito da ipoteca, e quindi in relazione alla concreta possibilità di soddisfazione del primo con riguardo all'entità della garanzia reale del secondo

Alla luce di tali principi, la declaratoria di inefficacia dei due atti presuppone la prova del fatto: 1) “che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore”; 2) “che (…) il terzo fosse consapevole del pregiudizio”.

Non si dimetichi, come spesso purtroppo avviene, conclude il Tribunale che la prova della scientia damni grava su chi agisce in revocatoria.

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martedì 1 marzo 2016

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии - Non paghi sette rate del mutuo? La banca potrebbe prendersi la casa senza passare dal tribunale

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E' tutto vero. Il Governo attuale sta chiaramente trasformando gli Italiani in sudditi, esposti alla mercè di multinazionali e banche.

Da ultimo, con il pretesto di attuare la Direttiva n. 17/2014, si vorrebbe eliminare il divieto di cui all'art. 2744 cod. civ., che codifica il divieto del patto commissorio (il patto con cui il creditore ed il debitore si accordano per il passaggio della proprietà del bene del debitore in caso di inadempimento), e ciò al fine di regalare alle banche la casa di quei cittadini inadempienti al pagamento di n. 7 rate del mutuo (in media € 4.000,00) comporterebbe per la banca la possibilità di espropriare le case dei cittadini senza passare per la procedure di pignoramento immobiliare.

Di fatto, nella prassi, le banche potranno sottoporre contratti di mutuo - o anche solo di finanziamento - ai consumatori, imponendo loro di accettare clausole che prevedano il trasferimento della proprietà in capo alla banca in caso di inadempimento al pagamento di n. 7 rate.

Una norma che entra in aperto contrasto anche con la previsione di cui all'art. 1455 cod. civ., che fonda la risoluzione del contratto sulla gravità dell'inadempimento.

Non possiamo che ribadire che il mancato pagamento di n. 7 rate in media corrisponde a poche migliaia di euro. 

E come sempre avviene, il Governo si nasconde dietro il classico: Ce lo dice l'Europa.

Anche l'autorevole quotidiano "Il Corriere della Sera" sposa la tesi del "Ce lo dice l'Europa", pubblicando in prima pagina un articolo sul tema, ove si limita, a giustificazione dell'operato del Governo, ad un richiamo generico ed acritico alla direttiva europea 2014/17.

E' evidente che chi sostiene la tesi del "Ce lo dice l'Europa" non sia andato assolutamnete a vedere il testo della direttiva che imporrebbe Al Governo l'adozione di un provvedimento tanto sofferto.

Noi invece la direttiva l'abbiamo letta e l'ordine tassativo di consentire alle banche di bypassare contrattualmente i pignoramenti proprio non esiste.

Anzi, la direttiva in questione nasce - all'apparenza - per accrescere la tutela dei consumatori di fronte allo strapotere degli intermediari ed all'art. 28 si occupa delle morosità.

Pubblichiamo il testo integrale della norma incriminata, a scanso di equivoci - una norma a nostro avviso scritta in modo confusionario:

1. Gli Stati membri adottano misure per incoraggiare i creditori ad esercitare un ragionevole grado di tolleranza prima di dare avvio a procedure di escussione della garanzia.

2. Gli Stati membri possono imporre che, qualora al creditore sia consentito definire e imporre al consumatore oneri derivanti dall’inadempimento, tali oneri non siano superiori a quanto necessario per compensare il creditore dei costi sostenuti a causa dell’inadempimento.

3. Gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento. In tal caso, gli Stati membri fissano un limite massimo per tali oneri.

4. Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito.

5. Se il prezzo ottenuto per il bene immobile influisce sull’importo dovuto dal consumatore, gli Stati membri predispongono procedure o misure intese a consentire di ottenere il miglior prezzo possibile per la vendita del bene immobile in garanzia. Se a seguito di una procedura esecutiva rimane un debito residuo, gli Stati membri assicurano che siano poste in essere misure intese a facilitare il rimborso al fine di proteggere i consumatori.

Non è dato comprendere dove sia possibile leggere una imposizione agli Stati di consentire alle banche di appropriarsi delle case dei mutuari per il recupero dei crediti garantiti da ipoteca.

Anzi, dall'esame della Direttiva n. 2014/17 sembra proprio che il Governo attuale voglia fare l'ennesimo favore alle banche ed a tutti coloro i quali vorrebbero una privatizzazione della giustizia.

Sembra ormai chiaro che questo Governo abbia assunto una deriva neoliberista e contraria allo stato di diritto.

Si moltiplicano i provvedimenti che mirano a risolvere il problema della lentezza della giustizia italiana non aumentandone l'efficienza, ma privatizzando la giustizia civile e depenalizzando gravi reati sotto il profilo del diritto penale, sostituendo anche la pena carceraria con gli arresti domiciliari. 


Sia chiaro, noi siamo avvocati e siamo apolitici. Quindi, non vogliamo criticare il Governo in base alla sua bandiera, ma ci arroghiamo il diritto di criticare quei provvedimenti che trasformano l'Italia da patria del diritto a tomba.


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domenica 28 febbraio 2016

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Legge di Stabilità e leasing immobiliare

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La Legge di Stabilità ha di recente introdotto lo strumento del leasing immobiliare.

La locazione finanziaria immobiliare prevede che la banca, o altro intermediario finanziario, si obblighi ad acquistare, o a far costruire, un immobile secondo le indicazioni dell’utilizzatore e lo metta a disposizione di quest’ultimo per un determinato periodo di tempo dietro il pagamento di un canone che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

Alla scadenza del contratto sarà l’utilizzatore a decidere se versare una maxirata finale al fine di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo stabilito; altrimenti potrà chiedere la prosecuzione del contratto di locazione finanziaria o rinunciare definitivamente all’acquisto.

In caso di risoluzione del contratto di leasing per l’inadempimento dell’utilizzatore, la banca ha diritto alla restituzione dell’immobile ed é tenuta a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotti i canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.

Una novità importante é la possibilità, nel caso in cui l’utilizzatore non riesca a versare quanto dovuto e alle scadenze pattuite, di chiedere la sospensione dei corrispettivi periodici. Tale facoltà, subordinata al verificarsi di determinati eventi tra i quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, é concessa all’utilizzatore per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto di leasing.

I destinatari di questo strumento sono principalmente giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono proprietari di immobili a destinazione abitativa, ovvero la categoria che ha maggiori difficoltá ad ottenere un mutuo dalle banche. 

La normativa prevede infatti che i soggetti rientranti in questa categoria possano acquistare la casa in leasing ottenendo una detrazione Irpef del 19% sui canoni fino a 8.000 euro all’anno e una detrazione sempre del 19% calcolata su un massimo di 20.000 euro sul pagamento del prezzo di riscatto finale.

L’imposta di registro è pari all’1,5% del prezzo dell’immobile. Per gli over 35 o, in ogni caso, per chi dichiara un reddito superiore a 55.000 euro, le detrazioni sono ridotte della metá, ossia 4.000 euro annui per i canoni e 10.000 euro per la maxi-rata finale.

La convenienza del leasing immobiliare, rispetto al contratto di mutuo, consiste per l’utilizzatore principalmente nella maggior facilità ad ottenere l’approvazione per avviare lo stesso da parte dell’intermediario finanziario, considerato che non vi é l’obbligo di garantire il finanziamento con l’iscrizione di ipoteche (oltre naturalmente ai vangaggi fiscali già enunciati all’interno di questo articolo).

Per le banche, invece, il contratto di leasing comporta un grande vantaggio in caso di morosità dell’utilizzatore poiché, una volta convalidato lo sfratto, possono procedere alla vendita del bene immobile, evitando così le difficoltá e le lunghe tempistiche delle procedure esecutive immobiliari.

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venerdì 19 febbraio 2016

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Perchè trascrivere il contratto preliminare di compravendita immobiliare conviene sempre

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Capita spesso, soprattutto a cittadini stranieri, di stipulare contratti preliminari di vendita con società di costruzione e di non trascrivere il preliminare, e ciò spesso per risparmiare il costo della trascrizione.

Ora, il nostro ordinamento prevede esclusivamente la possibilità di trascrivere i contratti preliminari stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, ragione per cui per poter beneficiare della tutela legale legata alla trascrizione, bisognerà per forza di cose rivolgersi ad un avvocato e ad un notaio.

Ciò è fondamentale il promissario acquirente (il compratore) vuole tutelarsi contro la possibilità, purtroppo assai frequente, che il costruttore entri in crisi.

Ciò tanto in caso di fallimento, quanto nel caso di espropriazione immobiliare, vale a dire il pignoramento.

La trascrizione del contratto preliminare in caso di pignoramento pignoramento può salvare le sorti e le tasche del promissario acquirente, vanificando il pignoramento, che invece se debitamente trascritto, produce l’effetto di rendere inopponibili al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell’esecuzione, tutti gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati, quand'anche questi siano anteriori.

L'immobile oggetto di preliminare non trascritto, se pignorato, verrà venduto all'asta, non assumendo alcun rilievo gli eventuali accordi precedentemente stipulati con il costruttore o il proprietario, espropriati a seguito dell'instaurazione del giudizio esecutivo.

In un siffatto contesto, al promissario acquirente non resta che procedere giudizialmente contro il costruttore per la restituzione degli importi corrisposti ed il risarcimento dei danni.

Allo stesso modo, in caso di fallimento del costruttore, la trascrizione del preliminare aiuta senz'altro il compratore, in caso di crisi e successivo fallimento del costruttore o sua ammissione a procedura di concordato preventivo.

La trascrizione del preliminare, ovviamente prima del fallimento, consente al promissario acquirente di poter prendere o mantenere il possesso dell'immobile, al fine di concludere il contratto definitivo con il curatore fallimentare, che non può procedere a revocatoria, ovvero in caso di scioglimento del preliminare può insinuare il proprio credito al passivo al privilegio ex art. 2775 bis cod. civ.


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giovedì 28 gennaio 2016

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Ecco come cambierà la responsabilità medica

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La responsabilità medica è un tema che a noi di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии sta particolarmente a cuore. 

Nata di fatto dalla prassi dei tribunali sulla scorta della professional malpractice d'oltre oceano, la responsabilità medica è stata oggetto di un lungo e acceso dibattito dottrina e giurisprudenziale, ma i vari governi non hanno mai affrontato in modo sistematico una questione tanto delicata.

Nella responsabilità medica si contrappongono infatti due diritti e interessi che in apparenza sembrano convergenti, ma che in realtà sono contrapposti,

Ovvero, il diritto del paziente ad ottenere una prestazione sanitaria erogata in modo puntuale, secondo le regole della diligenza, prudenza e perizia richieste per il tipo di attività svolta (art. 1176 cod. civ. ed artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ed il diritto del medico di operare in serenità, senza dover vivere nell'ansia di oiter incorrere in denunce e cause di responsabilità in caso di intervento non riuscito.

E' chiaro che non si sta parlando dei casi in cui il medico improvvido causi lesioni se non la morte del paziente per errori banali.

Si sta affrontando il tema di una normale attività in cui non sempre l'intervento riesce ad hoc.

Interventi legislativi in materia erano rari e redatti in modo impreciso e contraddittorio, come nel caso del Decreto Balduzzi (vd. nostro articolo del 2014).

Oggi, invece, la Camera dei Deputati ha approvato, a favore di cittadini e operatori sanitari, la legge sulla responsabilità professionale approvata. 

Ovvio, manca ancora il passaggio al Senato, ma non dovrebbero esserci sorprese al riguardo.

Una riforma molto attesa di tutta la materia che, secondo una certa stampa (vd. Corriere della Sera di oggi), dovrebbe portare vantaggi sia a chi chiede il risarcimento del presunto danno subito durante una cura o un intervento, sia a chi viene accusato di averlo procurato (singoli operatori). 

Secondo il Governo la riforma dovrebbe consentire la riduzione della cd. medicina difensiva.

Tra le principali novità, spiccano l’obbligo di assicurazione per strutture pubbliche e private, tempi più veloci, introduzione nel codice penale di un reato sanitario specifico. 

Viene riportata tra le "novità", la possibilità per un paziente, che ritiene di essere stato lesionato, di denunciare il medico portando le prove, attraverso ad esempio relazioni di periti. Risulta a chi scrive che la persona offesa possa sempre portare le prove a corredo della propria denuncia.

Sempre secondo la stampa, rappresenta una vittoria per il paziente la possibilità di procedere giudizialmente entro cinque anni a partire dall’episodio. 

A nostro avviso, questa norma tutela solo le Aziende Sanitarie.

Condivide i nostri dubbi il Dott. Tonino Aceti, coordinatore del Tribunale per i diritti del malato, poco convinto della norma sull’inversione dell’onere della prova. 

Noi di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии siamo scettici soprattutto per quanto riguarda il regime di prescrizioni e decadenze.

Sino ad oggi, la prescrizione decennale (e non quinquennale) decorreva, come scritto dall'Avv. Renato Musella su Il Sole 24 Ore del 22/2/2008, non dal fatto lesivo, ma dalla scoperta del nesso causale tra il fatto lesivo ed il danno lamentato dal paziente.

Facendo un esempio, il paziente che abbia contratto il virus dell'HIV a seguito di una trasfusione con sangue infetto, potrebbe proporre la causa di risarcimento entro 10 anni non dalla operazione e neppure dalla scoperta di aver contratto il virus dell'HIV, ma dal momento in cui scopre che ha contratto il virus a seguito dell'operazione, ricollegando l'evento dannoso (infezione) ad un fatto storico ben preciso (operazione chirurgica con trasfusione).

Ancora una volta, una riforma che contiene una decisa contrazione dei diritti del cittadino, presentata come portatrice di vantaggi e tutele.
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lunedì 25 gennaio 2016

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Ваш рейс задержали или отменили?

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Вам положено до 600€ компенсации, если ваш рейс был задержан, отменен, или вам отказали в посадке

Ваша законная компенсация

Вы получите положенную компенсацию, согласно воздушному кодексу ЕС (Закон ЕС № 261/2004). Наши юристы стоят на стороне пассажиров и стремятся, чтобы все получили положенную по закону компенсацию. Мы поможем вам, если ваш рейс был задержан, отменен, или вам отказали в посадке.

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