La Corte di Cassazione interviene ancora a fissare le regole del diritto del mediatore alla provvigione.
Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, 07/06/2011, n. 12390), infatti, il mediatore matura il diritto alla provvigione solo se l'attività del mediatore viene svolta in modo palese, e cioè rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e la propria terzietà, non essendo sufficiente che le parti abbiano concluso l'affare grazie all'attività del mediatore se non siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal predetto e non abbiano perciò neppure potuto valutare l'opportunità di avvalersi o no della realtiva prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri.
Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, 07/06/2011, n. 12390), infatti, il mediatore matura il diritto alla provvigione solo se l'attività del mediatore viene svolta in modo palese, e cioè rendendo note ai soggetti intermediati la propria qualità e la propria terzietà, non essendo sufficiente che le parti abbiano concluso l'affare grazie all'attività del mediatore se non siano state messe in grado di conoscere l'opera di intermediazione svolta dal predetto e non abbiano perciò neppure potuto valutare l'opportunità di avvalersi o no della realtiva prestazione e di soggiacere ai conseguenti oneri.
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