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lunedì 19 settembre 2011

Rex Law presenta: Io e te a spasso nell'universo cielo - un libro di Francesco Musella

Io e te a spasso nell'universo cielo è il titolo contenitore di una storia d'amore, a senso unico. Il racconto è costituito da quattro parti, l'una dentro l'altra, a mo' di matriosca. Cesco, il protagonista, è l'italiano tipo dei nostri giorni, l'indigeno di un paese che invecchia, età tra i cinquanta e i sessanta anni, pensionato o pensionando in fuga non solo dalla sua condizione di uomo al capolinea, ma anche dal conformismo che gli imporrebbe un fine vita tranquillo, ma grigio. Egli è certamente disilluso dai suoi miti giovanili, e tuttavia rimane ancorato a quel remoto idealismo che riversa, appunto, nella ricerca estrema di un amore unico e universale. 

http://www.ibs.it/code/9788875685614/musella-francesco/spasso-nell-universo.html

sabato 17 settembre 2011

La Cassazione punisce il curatore negligente: l'azione di responsabilità è ammissibile anche quando il curatore non sia stato preventivamente rimosso dall'incarico ed anche dopo che il rendiconto sia stato approvato

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sent. 18348/2011), l'azione di responsabilità nei confronti dei curatori fallimentari può essere sempre proposta, anche se non preceduta dalla revoca del professionista ed addirittura quando il rendiconto di gestione sia già stato approvato.

Sebbene infatti l'art. 38 L.F. preveda che il curatore debba essere revocato prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità, la norma in questione non si configura come una disposizione tassativa, ma si esaurisce in un mero consiglio normativo privo di effetti preclusivi.

In caso contrario, il curatore negligente potrebbe liberarsi delle proprie responsabilità spogliandosi del proprio incarico prima che il danno provocato al fallimento venga alla luce.


Sulla base del medesimo principio, la Corte di Cassazione ha ammesso l'azione di responsabilità anche nei casi in cui il rendiconto sia giò stato approvato.

Anche se di norma l'azione di responsabilità è proposta proprio in sede di rendiconto, tuttavia tale momento non costituisce l'unico ed esclusivo termine per l'ammissibilità dell'azione, alla luce dell'ammissibilità della scissione del controllo più propriamente contabile da quella gestionale.

E' infatti irrilevante che il rendiconto si stato approvato senza che siano stati formulati specifici rilievi critici, dal momento che sempre secondo la Corte di Cassazione l'approvazione del rendiconto non può avere un effetto liberatorio, rendendo inammissibile la successiva azione di responsabilità per mala gestio.

Anzi, la Suprema Corte nella propria decisione ha tratto espressa ispirazione dalle norme in materia di  approvazione del bilancio di società per azioni o nell'ipotesi del l'omessa contestazione degli estratti conto bancari.

I curatori fallimentari sono avvertiti.

La Cassazione punisce le scappatelle extraconiugali. Le corna al coniuge configurano un autonomo illecito civile risarcibile in via autonoma rispetto alla causa di separazione.

Secondo la Giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 18852/2011) il tradimento del coniuge si configura come un illecito civile ed in quanto tale può essere risarcito in via autonoma e, quindi, anche fuori dall'ambito del giudizio di separazione. 
Il principio consacrato dalla Suprema Corte, effettivamente, aggrava il concetto di addebito nella separazione, alzando, e non di poco, i costi e gli impatti economici della separazione.
Il tradimento, infatti, determina la violazione di diritti di rango costituzionale, quali la salute della persona tradita e la sua dignità, determinando la responsabilità di chi lo ha provocato.

Infatti, i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione.

Il principio enunciato dalla Suprema Corte ad avviso di chi scrive potrebbe avere applicazione estensiva, quanto meno con riferimento alle convivenze more uxorio, dal momento che il rapporto di fiducia ed il livello di compenetrazione spirituale intercorrente tra i conviventi more uxorio non è meno pregnante e degno di tutela di quello proprio del rapporto coniugale.

Escludendo l'applicabilità di tale principio alle convivenze more uxorio, si configurerebbe una aperta violazione del principio di uguaglianza formale (art. 3 comma I Cost.), assicurando una tutela inferiore al partner tradito nella coppia non coniugata rispetto al coniuge.

Infatti, il risarcimento del danno in caso delle cosiddette corna opera per la violazione di diritti costituzionalmente garantiti, quale, secondo la Suprema Corte, il diritto alla salute e la dignità del partner tradito e rappresenta una fattispecie di danno autonoma, risarcibile, si ribadisce, anche al di fuori del giudizio di separazione o divorzio.


mercoledì 14 settembre 2011

Corte di Cassazione Penale: La società paga per le malefatte dell'Amministratore anche per i reati non contemplati dal D.lgs. 231/2001. Verso l'applicazione analogica del D.lgs. 231/2001

Secondo la Corte di Cassazione (n. 28731 del 19 luglio 2011), ha confermato la confisca per equivalente ex D. Lgs. 231/2001 nei confronti di un ente genovese, confermando così la decisione dei giudici di merito, ritenendo l'ente stesso responsabile per l'occultamento o distruzione di documenti contabili finalizzato alla commissione di evasione fiscale, perpetrato dal legale rappresentante della società, e ciò nonostante il reato in questione non sia espressamente previsto .
 
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che nel caso di specie non potesse essere invocata l'assenza di responsabilità dell'ente che pure si appellava al fatto che il reato che aveva portato alla predetta sanzione non era contemplato dal D.lgs. 231/2001.
 
La Suprema Corte ha infatti opposto a tale eccezione che il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto un nuovo genere di autonoma responsabilità amministrativa dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o vantaggio, di un reato da parte di soggetto che riveste nell'ente una posizione apicale; la responsabilità amministrativa dell'ente peraltro non si configura come una forma di responsabilità oggettiva, in quanto necessita in ogni caso di una carenza organizzativa interna. che si concretizza nel fatto che non sono state predisposte le procedure per evitare la perpetrazione dell'illecito penale.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha evidenziato cheil D.lgs. 231/2001 è applicabile, con conseguenti profili di responsabilità amministrativa dell'ente, in tutti i casi in cui i reati commessi nell'ambito di una società producano conseguenze patrimoniali che ricadono sulla società, nei confronti della quale è indiscutibile che si sia ravvisato un vantaggio e/o un interesse dall'atteggiamento del suo amministratore.
 
Pertanto, in tali ipotesi, gli enti non possono mai considerarsi terzi estranei al reato e risponderanno ex D.lgs. 231/2001.

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