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sabato 17 settembre 2011

La Cassazione punisce il curatore negligente: l'azione di responsabilità è ammissibile anche quando il curatore non sia stato preventivamente rimosso dall'incarico ed anche dopo che il rendiconto sia stato approvato

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sent. 18348/2011), l'azione di responsabilità nei confronti dei curatori fallimentari può essere sempre proposta, anche se non preceduta dalla revoca del professionista ed addirittura quando il rendiconto di gestione sia già stato approvato.

Sebbene infatti l'art. 38 L.F. preveda che il curatore debba essere revocato prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità, la norma in questione non si configura come una disposizione tassativa, ma si esaurisce in un mero consiglio normativo privo di effetti preclusivi.

In caso contrario, il curatore negligente potrebbe liberarsi delle proprie responsabilità spogliandosi del proprio incarico prima che il danno provocato al fallimento venga alla luce.


Sulla base del medesimo principio, la Corte di Cassazione ha ammesso l'azione di responsabilità anche nei casi in cui il rendiconto sia giò stato approvato.

Anche se di norma l'azione di responsabilità è proposta proprio in sede di rendiconto, tuttavia tale momento non costituisce l'unico ed esclusivo termine per l'ammissibilità dell'azione, alla luce dell'ammissibilità della scissione del controllo più propriamente contabile da quella gestionale.

E' infatti irrilevante che il rendiconto si stato approvato senza che siano stati formulati specifici rilievi critici, dal momento che sempre secondo la Corte di Cassazione l'approvazione del rendiconto non può avere un effetto liberatorio, rendendo inammissibile la successiva azione di responsabilità per mala gestio.

Anzi, la Suprema Corte nella propria decisione ha tratto espressa ispirazione dalle norme in materia di  approvazione del bilancio di società per azioni o nell'ipotesi del l'omessa contestazione degli estratti conto bancari.

I curatori fallimentari sono avvertiti.

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