La Corte di Cassazione (Sent.1 n. 8329/2011), ha sancito il principio per cui solo per le spese liquidate in  sentenza sussiste una responsabilità solidale dei condannati in solido, mentre le  successive spese necessarie a recuperare il quantum debeatur sono a carico del solo condebitore nei cui confronti è stata instaurata l'azione esecutiva, mentre gli altri condebitori sono obbligati esclusivamente per quanto di propria  stretta competenza.  
La Corte di Cassazione ritiene infatti che non sussistesse solidarietà  per le spese di recupero del credito.
Infatti, argomenta la Suprema Corte, non è possibile pretendere dal debitore  solidale che abbia adempiuto spontaneamente o al quale comunque non sia imputabile alcun inadempimento, senza costringere il  creditore ad una preventiva minaccia di esecuzione col precetto o ad  un'esecuzione nei suoi confronti, il pagamento delle spese di una  siffatta attività che il creditore abbia preventivamente svolto senza  successo nei confronti di altro obbligato solidale.
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