MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии
Inatteso e rivoluzionario provvedimento quello del Tribunale di Como che, con ordinanza del 5/1/2015, ha dichiarato ammissibile l'intervento adesivo del padre biologico nel giudizio di disconoscimento della paternità.
Come noto, la giurisprudenza si è sempre dimostrata divisa e combattuta sull'argomento, con la Corte di Cassazione che nel 2012 addirittura negava l'intervento al padre biologico.
L'orientamento maggioritario, tuttavia, ad avviso di Mk&Partners, confliggeva con la posizione della CEDU, che in numero pronunce aveva sancito che il diritto alla partenità ed alla verità biologica fosse un diritto inviolabile del cittadino e trovava necessaria tutela negli artt. 6 e 8 CEDU.
Anche il Tribunale di Como, inzialmente, sembrava volersi uniformare alla giurisprudenza italiana, adducendo che un Tribunale non ha il potere di contravvenire alle scelte del legislatore, che ha deciso di escludere il padre naturale dal giudizio di disconoscimento della parternità.
Mk&Partners non si è dato per vinto ed ha proposto opposizione avverso la prima prununcia di estromissione.
E' stato evidenziato come sia contraddittorio che un Tribunale si opponga all'intervento in giudizio del padre naturale, ma possa dichiarare la validità di un matrimonio tra persone dello stesso sesso, contravvenendo ad una precisa scelta del Legislatore che viete i matrimoni tra omosessuali.
Attenzione, qui non si vuole certo sostenere che si condivida la scelta dello Stato Italiano di violare i matrimoni tra omosessuali, ma si vuole esprimere un concetto diverso. Ciò che tanti Tribunali dichiarano illegittima la scelta del Legislatore in materia di matrimoni tra omosessuali, ma nessun Tribunale aveva mai messo in discussione l'assurdità di una Legge che vieta al padre naturale la partecipazione al giudizio di disconoscimento di paternità, difendendo il proprio diritto a crescere un figlio, che senza di lui non sarebbe al mondo.
Inatteso e rivoluzionario provvedimento quello del Tribunale di Como che, con ordinanza del 5/1/2015, ha dichiarato ammissibile l'intervento adesivo del padre biologico nel giudizio di disconoscimento della paternità.
Come noto, la giurisprudenza si è sempre dimostrata divisa e combattuta sull'argomento, con la Corte di Cassazione che nel 2012 addirittura negava l'intervento al padre biologico.
L'orientamento maggioritario, tuttavia, ad avviso di Mk&Partners, confliggeva con la posizione della CEDU, che in numero pronunce aveva sancito che il diritto alla partenità ed alla verità biologica fosse un diritto inviolabile del cittadino e trovava necessaria tutela negli artt. 6 e 8 CEDU.
Anche il Tribunale di Como, inzialmente, sembrava volersi uniformare alla giurisprudenza italiana, adducendo che un Tribunale non ha il potere di contravvenire alle scelte del legislatore, che ha deciso di escludere il padre naturale dal giudizio di disconoscimento della parternità.
Mk&Partners non si è dato per vinto ed ha proposto opposizione avverso la prima prununcia di estromissione.
E' stato evidenziato come sia contraddittorio che un Tribunale si opponga all'intervento in giudizio del padre naturale, ma possa dichiarare la validità di un matrimonio tra persone dello stesso sesso, contravvenendo ad una precisa scelta del Legislatore che viete i matrimoni tra omosessuali.
Attenzione, qui non si vuole certo sostenere che si condivida la scelta dello Stato Italiano di violare i matrimoni tra omosessuali, ma si vuole esprimere un concetto diverso. Ciò che tanti Tribunali dichiarano illegittima la scelta del Legislatore in materia di matrimoni tra omosessuali, ma nessun Tribunale aveva mai messo in discussione l'assurdità di una Legge che vieta al padre naturale la partecipazione al giudizio di disconoscimento di paternità, difendendo il proprio diritto a crescere un figlio, che senza di lui non sarebbe al mondo.
Nessun commento:
Posta un commento