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martedì 2 agosto 2011

Il consenso informato assurto a diritto inviolabile dell'uomo

La Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. III, 28/07/2011, n. 16543) ha nuovamente affermato il principio in forza del quale il diritto al consenso informato deve essere sempre e comunque rispettato dal personale sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza che pongano in gravissimo pericolo la vita della persona.

Casi di urgenza che, secondo la Suprema Corte, possono profilarsi anche nell'ambito di un intervento concordato e programmato e per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, ma in relazione al quale, per eventi sopravvenuti ed imprevedibili, siano insorte complicanze che mettono a serio rischio la vita del paziente.

Infatti, solo per la tutela della vita umana, bene che riceve una tutela primaria nella scala dei valori giuridici a fondamento dell'ordine giuridico e del vivere civile, si può derogare al diritto al consenso informato.

Deroghe al consenso informato possono naturalmente profilarsi anche in caso di trattamento sanitario obbligatorio. 

Salvo siffatte ipotesi, il consenso informato è talmente inderogabile che non assume alcuna rilevanza, ai fini della sua esclusione, che l'intervento non concordato sia stato effettuato in modo tecnicamente corretto. 

Infatti, il deficit di informazione che non mette il paziente in condizione di assentire o meno al trattamento, determina sempre e comunque una lesione di quella dignità che connota nei momenti cruciali la sua esistenza.

La mancanza della richiesta del consenso informato per la esecuzione di un intervento chirurgico costituisce, secondo la Suprema Corte, una inosservanza del diritto inviolabile dell'uomo a vedere tutelato il suo diritto alla salute con dignità propria dell'essere persona. 

Ne consegue che, come anticipato, l'intervento in difetto di richiesta è consentito nella sola ipotesi in cui si verifichi, durante la esecuzione di un intervento già programmato ed assentito, un fatto nuovo che ponga a repentaglio la vita del paziente e venga ritenuto medicalmente indispensabile.

Pertanto, al di fuori di tale ipotesi e di quelle di cui si è in precedenza dissertato, l'atto terapeutico, quand'anche necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano poi derivate conseguenze dannose per il paziente, qualora non sia stato preceduto da adeguata informazione, determina un'ipotesi di inadempimento dell'obbligo informativo e tale carenza di informazione assume una valenza causale sui danni subiti dal paziente, determinando un nesso condizionalistico causale tra i danni e la violazione degli obblighi informativi.

lunedì 1 agosto 2011

The illegal staying imigrants can get married in Italy: possible to get married without visa or permit of staying


The Italian Costitutional Court (Sent. n. 245/2011) declared the illegittimacy of the art. 116 cod. civ., regarding the Italian Costitution, in the measure that it allows only the regoularly staying foreigners to contract marriage on the italian territory.

Pursuant to the Costitutional Court, in fact, the marriage rapresents expression of the freedom and liberty of every human, so that the right to contract ad lib the marriage itself is defended, protected and recognized by the Costitution (art. 2, 3, 29), due to the fact that the marriage is and must be included among the inviolable human rights, typified by the character of the universality and the absolutness.

According to the Costitutional Court, the Italian Republic aims at and eases up the way to the making of the family and denies and fights each kind of limits to the freedom of contracting marriage, which is frustrated and held back by the rule under discussion.

The freedom and liberty to contract marriage is consecrated even by the Human Rights Bill and by the European Union Treaties, pursuant to which the marriage liberty is a right that must be assured and warranted without if or buts so that the legislations of each State cannot provide unreasonable conditions and restrictions upon this right.

The Costitutional Court itself had already previously stated that the Italian Republic can surely provides rules which regoulate the entrance and stay of foreigners imigrants, but never with unreasonable rules which clashes with International duties provided by treaties subscribed and signed up (Sebt n. 61/2011, n. 187/2010, n. 306/2008).

Anyhow, the rules which regulate the entrance and stay of imigrants from countries not included in European Union must be the result of reasonable trade off between different interests, all recognized by Costitution, especially when it comes up to rules which influence and bear on human rights as such as the liberty of contracting marriage (Sent. n. 445 del 2002).

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