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Ancora una volta la Corte di Cassazione interviene, evidenziando la necessità di incrementare la portata estensiva dell'applicabilità del D.lgs. 231/2001 (in materia di responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche come conseguenza di reato), che dovrebbe essere estesa anche ai reati tributari, che attualmente non figurano tra le ipotesi di reato che fanno scattare la responsabilità amministrativa dell'ente.
Dopotutto, è evidente che una simile assenza rischia di vanificare le esigenze di tutela delle entrate tributarie, a difesa delle quali è stato introdotto l'articolo 1, comma 143, legge n. 244 dei 2007 (come rilevato dalla Suprema Corte nella Sentenza n. 10561/2014).
De iure condito, infatti, è oggi possibile aggirare il sistema sanzionatorio di cui al D.lgs. 231/2001, attraverso l'intestazione alla persona giuridica di beni non direttamente riconducibili al profitto di reato.
In questo modo è possibile sottrarre tali beni alla confisca per equivalente, vanificando, o rendendo più difficile, la possibilità di recupero di beni pari all'ammontare del profitto di reato, ove lo stesso sia stato occultato e non vi sia disponibilità di beni in capo agii autori del reato.
Del resto, nel caso degli enti, il soggetto apicale che ponga in essere la condotta materiale riconducibile a quei reati non può che aver operato proprio nell'interesse ed a vantaggio dell'ente medesimo.
Ne consegue una profondissima incongruenza e lacuna di sistema, che deve essere colmata, consentendo nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto sia nella disponibilità di tale persona giuridica.
Oggi, invece, non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel confronti di una persona giuridica, qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario, compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio.
Del pari non è consentito neppure il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibile al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona, compresa quella giuridica, non estranea al reato.
Sebbene l'impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato, è evidente che la mancata previsione dei reati tributari tra quelli rilevanti ai fini dell'applicabilità del sistema sanzionatorio di cui al Decreto n. 231/2001, costituisce una lacuna profonda, che, in un paese devastato dall'evasione ed elusione fiscale, deve essere senz'altro ed al più presto colmata.
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