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giovedì 28 agosto 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: ЗАЩИТНИКИ ЗАКОНА: КАК В ИТАЛИИ ОБМАНЫВАЮТ И КИДАЮТ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТОРОВ

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ВНИМАНИЕ К АФЕРИСТАМ И МОШЕННИКАМ! Массовый приход российских инвесторов на зарубежные рынки недвижимости показал не только преимущества вложений в ностранные «кирпичи», но и то, что обманывать способны не только российские риелторы и застройщики.

Согласно практике, обманывают российских инвесторов и иностранные агентства. Ренато Муселла, старше партнер адвокатиески фирма MK&Партнерс, управляющий инвестициями, основатель консалтингового портала www.mkpartners.ru, рассказывает о наиболее типичных случаях обмана.

Мошенничества с недвижимостью существуют везде, кроме нескольких стран. Топ стран по чистоте сделок возглавляют Великобритания, Франция, Австрия и Швейцария.

Уже в Италии, Испании начинается бардак. Таким образом, 90 % стран на чем-то обманывают, говорит Ренато Муселла.

Способы введения в заблуждение инвесторов одинаковы. Обычно эти схемы реализуются на рынках разных стран с периодичностью в 5-10 лет. Причем видоизменяются названия этих схем, но не их суть.


Прежде всего, то лучше следовать от начала до конца ваших инвестиционных профессионалов MK&PARTNERS Адвокат в Италии.


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MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Успехи MK&PARTNERS Адвокат в Италии - Подозреваемому по делу 13-го января россиянину в Италии назначен домашний арест

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Подозреваемому по делу 13-го Января российскому гражданину ************ суд Италии назначил домашний арест, подтверждают прокуроры Литвы.


"Суд Италии назначил подозреваемому меру пресечения - домашний арест. Все необходимые по этому делу процессуальные действия осуществляются интенсивно", - сказала в четверг агентству BNS представитель Генпрокуратуры Литвы Рита Стундене.



По словам литовских прокуроров, бывший десантник 76-й Псковской воздушной дивизии подозревается в совершении пяти преступных деяний, имевших место у Дома печати и Вильнюсской телебашни.

http://ru.delfi.lt/news/live/podozrevaemomu-po-delu-13-go-yanvarya-rossiyaninu-v-italii-naznachen-domashnij-arest.d?id=65502332


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mercoledì 27 agosto 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: I precedenti di MK&PARTNERS Адвокат в Италии: L'accertamento induttivo dell'INPS per omesso versamento nei confronti dell'ex socio di società di persone è nullo in caso di cessione di partecipazioni sociali

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E' stato di recente comunicato allo Studio Mk&Partners un provvedimento di accoglimento del ricorso gerarchico proposto all'INPS di Milano che, accogliendo le argomentazioni difensive proposte dallo Studio Mk&Partners, ha dichiarato la nullità e la conseguente revoca dell'accertamento induttivo per omesso versamento nei confronti dell'ex socio di società di persone.

Al contribuente da noi difeso era stato notificato l’avviso di accertamento induttivo, con il quale si richiedeva il pagamento di un ingente importo sulla base di un presunto, ed in realtà mai verificatosi, omesso versamento dei contributi pensionistici e degli oneri accessori, nella sua qualità di socio di società di persone ********* S.a.s. di ******* & C.

Infatti, ad avviso dell'INPS, sarebbe emerso che il contribuente sarebbe stato socio della predetta società e per tale ragione lo stesso era stato iscritto ex officio alla competente gestione separata, con conseguente imposizione contributiva a decorrere dall'iscrizione in Camera di Commercio della società de qua e del nominativo dei soci e degli amministratori.

In realtà, il contribuente aveva da anni ceduto le proprie quote di partecipazione societarie a soggetto terzo, e l'atto di trasferimento risultava regolarmente iscritto presso la CCIAA competente.

Pertanto, il contribuente aveva illo tempore perso la propria qualifica di socio e amministratore della società di persone, che aveva anche modificato la propria forma societaria.

La ragione per la quale l'INPS aveva contestato al contribuente il mancato versamento dei contributi pensionistici è molto semplice e tipica del nostro ordinamento, dove la mano destra spesso e volentieri non si intende con la mano sinistra.

L’accertamento induttivo notificato al nostro cliente era frutto di un errore omissivo, ascrivibile solo ed esclusivamente all'INPS ed alla competente Camera di Commercio.

Come ben noto, infatti, l’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, al comma 8, attribuisce efficacia, anche ai fini previdenziali, alle domande di iscrizione alle CCIAA presentate dalle imprese artigiane e commerciali a decorrere dal 1/1/2004.

Pertanto, tali soggetti da tale data sono esonerati dall’obbligo di presentare apposita domanda di iscrizione agli enti previdenziali, con conseguente semplificazione degli adempimenti dei contribuenti attraverso l’informatizzazione dei processi comunicativi tra le Camere di Commercio e l’INPS. 

Un imprenditore commerciale, a far data dal 1/1/2004, avrebbe in teoria dovuto solo iscriversi alla sezione ordinaria della CCIAA, per assolvere anche l’obbligo di iscrizione alle relative gestioni contributive.

Di fatto, attraverso la periodica trasmissione dei dati da parte della CCIAA all'INPS, dovrebbe essere realizzata sia l’iscrizione che la cancellazione degli artigiani e dei commercianti alle rispettive gestioni previdenziali.

Anzi, proprio per fugare ogni dubbio interpretativo circa le nuove procedure, l’INPS nel febbraio 2004 ha emanato una circolare esplicativa, la Circolare n. 39, ove tra le altre cose specificava che “per i soci di S.n.c., S.a.s., S.r.l., sempre sulla base esclusiva delle notizie fornite da Unioncamere, i dati concernenti la partecipazione all’attività dell’impresa saranno richiesti agli interessati direttamente dall’Istituto”, esonerando, quindi, i contribuenti da qualsivoglia incombente o onere;

Poiché la società di cui era socio il contribuente da noi difesa è stata costituita ed iscritta in CCIAA dopo l'entrata in vigore della predetta norma, alla medesima ed ai suoi soci trovava ratione temporis applicazione la novella legislativa in commento, secondo i principi interpretativi forniti con la circolare n. 39/2004.

Pertanto, ai fini dell’iscrizione del contribuente alla competente gestione separata, tanto le comunicazioni circa la costituzione dell’ente giuridico quanto le comunicazioni relative alla cessazione dell’ente o dei soci/amministratori avrebbero dovuto essere effettuate ex officio all'INPS direttamente dalla competente CCIAA.

 Alla luce di quanto sopra, è evidente che il contribuente non può e non deve assistere inerme alla lesione dei suoi diritti ed interessi legittimi per un errore imputabile solo ed esclusivamente a fatto e colpa della Pubblica Amministrazione, che ha omesso di effettuare i flussi informativi ex lege prescritti.

Ne consegue che, come eccepito ed argomentato dallo Studio Mk&Partners, il contribuente non era tenuto a pagare contributi ed accessori per il periodo in cui aveva cessato la propria qualità di socio di società di persone con atto di trasferimento di partecipazioni societarie, iscritto nell’apposita sezione della CCIAA in e, pertanto, efficacemente opponibile all'INPS.

A supporto di tale tesi difensiva, peraltro, è stato argomentato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, la cancellazione del contribuente dagli elenchi delle Camere di Commercio e la relativa iscrizione in CCIAA dell’atto che produce il relativo effetto è opponibile agli enti fiscali e previdenziali (cfr. ex plurimis Cass. 3946/2011, 2639/2001);

Infatti, la Corte di cassazione, da ultimo con sentenza 3946/2011, ha stabilito che l'eventuale cessione delle partecipazioni societarie, per essere opponibile ai terzi, e nella fattispecie al fisco o agli enti previdenziali, deve essere trascritto antecedentemente nel registro delle imprese.

Ad integrale accoglimento del ricorso gerarchico l'INPS ha disposto la revoca e l’annullamento del provvedimento di accertamento induttivo impugnato e lo sgravio totale dei contributi induttivamente accertati in via meramente presuntiva.


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MK&PARTNERS Адвокат в Италии: I precedenti di MK&Partners: Avviso di accertamento nullo in caso di notifica al domicilio fiscale - Commissione Tributaria Provinciale

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E' di oggi la pubblicazione del provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale di ****** che, accogliendo le argomentazioni difensive proposte dallo Studio Mk&Partners, ha dichiarato la nullità dell'accertamento fiscale notificato al domicilio fiscale anziché alla residenza anagrafica di un contribuente da noi assistito.

Come noto, oggi l'avviso di accertamento tributario, se non opposto nel termine di legge, assume al contempo il valore di titolo esecutivo e di atto di precetto ed ha, in determinati casi, sostituito le famigerate e tanto temute cartelle esattoriali.

E', quindi, fondamentale in siffatte ipotesi che l'atto sia portato a conoscenza effettiva, e non solo probabile, del contribuente, il quale, in caso di mancata opposizione o pagamento spontaneo nel termine di legge, si troverà sul groppone un titolo esecutivo pronto per essere azionato da Equitalia, senza alcun ulteriore avviso da parte del Fisco e controllo da parte dell'autorità giudiziaria (SIC).

Ne consegue che la effettiva conoscenza dell'atto impoesattivo da parte del contribuente è fondamentale, vista la gravità delle conseguenze in caso di mancata conoscenza dell'avviso di accertamento.

Dopotutto, la conoscenza effettiva dell'atto tributario è richiesta espressamente da una norma che pochi conoscono, vale a dire l'art. 6 della Legge n. 212/2000, che impone apertis verbis all'amministrazione Finanziaria di assicurarsi che il contribuente abbia preso effettiva cognizione degli atti a lui destinati.

La presunzione di conoscenza effettiva non può essere soddisfatta dalle notifiche degli atti tributari presso il domicilio fiscale, quando questo non coincida con la residenza anagrafica.

Anche in considerazione delle moderne e costose banche dati di cui è dotata, l’Agenzia delle Entrate potrebbe fare lo sforzo di verificare la residenza anagrafica del Contribuente e controllare che coincida con il domicilio fiscale, e ciò proprio in ottemperanza del suddetto principio normativo, ma anche del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dei principi di ragionevolezza e correttezza dell’azione amministrativa, cui soggiace necessariamente anche il Fisco.

Infatti, quando l'avviso di accertamento viene notificato al domicilio fiscale, anziché alla residenza anagrafica, si realizza una violazione delle norme in materia di notificazione.

Ne consegue che la nullità della notifica dell'atto presupposto (avviso di accertamento), in caso di mancata opposizione dovuta all'aver incolpevolmente ignorato la pretesa dell'Erario, non viene in alcun modo sanata e si riflette necessariamente sul diritto del Fisco di agire in executivis contro il contribuente, determinandone, a sua volta, la nullità.

Peraltro, quand'anche la notifica dovesse avvenire presso familiari del contribuente, nell'atto di notifica dovrebbe, comunque, essere certificata la convivenza di questi ultimi con il contribuente stesso, presunzione superabile mediante la produzione del certificato storico anagrafico.

Quando, invece, come nel caso di specie, l'atto impoesattivo, oltre ad essere notificato ad indirizzo diverso dalla residenza anagrafica, viene per di più notificato mediante consegna a mani del portiere, vengono in rilievo altri possibili profili di nullità della notifica, in relazione ai quali lo Studio ha già ottenuto precedenti pronunce da parte della Corte d'Appello di Milano negli anni 2010 e 2013.

Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge n. 890/82 stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza del destinatario, può essere consegnato il plico nel seguente ordine:

-I familiari conviventi, gli addetti alla casa o al servizio.
-Il portiere dello stabile, solo nel caso di constatata assenza delle suddette persone.

L'ordine sopra indicato è tassativo e non può essere modificato e ne consegue la nullità della notificazione se:

-non è rispettato l'ordine preferenziale sopra indicato;
-non è specificamente indicata, nell'avviso di ricevimento, la ragione per la quale l'atto non è stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone che nell'ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di notifica.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 10/1/2007, n. 279, ha ribadito il principio della necessaria certificazione dell'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere l'atto, anche per la notificazione a mezzo del servizio postale.

È nulla la notificazione, quand'anche richiesta presso l'indirizzo di residenza del contribuente, se eseguita nelle mani del portiere, qualora la relazione dell'ufficiale giudiziario, o dell’agente postale, non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata e delle ricerche effettuate, anche senza ricorrere a forme sacramentali.

Va anche aggiunto che, in caso di notifica al portiere, è necessario non solo dare atto delle vane ricerche, ma anche spedire successivamente una raccomandata per avvisare dell'avvenuta consegna al portiere.

Anche questa formalità deve essere espletata a pena di nullità della notifica.

Infine, il portiere di un condominio deve ricevere la notifica della copia di un atto, dichiarandosi specificamente “addetto” alle notifiche ed incaricato dal destinatario di tale mansione.

Deve essere indicata sull'originale della relata di notifica redatta dell’ufficiale giudiziario procedente la dichiarazione resa dal portiere, nel qual caso ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata, presunzione che può essere superata con prova contraria da fornire da parte del destinatario.

Tale prova ben può essere rappresentata dal fatto che il contribuente ha mutato la propria residenza ed ivi riceve regolarmente tutta la propria corrispondenza. 

Infatti, il portiere dello stabile condominiale in cui vivete può ritirare la corrispondenza a Voi diretta solo se espressamente e per iscritto a ciò delegato.

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