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E' di oggi la pubblicazione del provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale di ****** che, accogliendo le argomentazioni difensive proposte dallo Studio Mk&Partners, ha dichiarato la nullità dell'accertamento fiscale notificato al domicilio fiscale anziché alla residenza anagrafica di un contribuente da noi assistito.
E' di oggi la pubblicazione del provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale di ****** che, accogliendo le argomentazioni difensive proposte dallo Studio Mk&Partners, ha dichiarato la nullità dell'accertamento fiscale notificato al domicilio fiscale anziché alla residenza anagrafica di un contribuente da noi assistito.
Come noto, oggi l'avviso di accertamento tributario, se non
opposto nel termine di legge, assume al contempo il valore di titolo
esecutivo e di atto di precetto ed ha, in determinati casi, sostituito le
famigerate e tanto temute cartelle esattoriali.
E', quindi, fondamentale in siffatte ipotesi che l'atto sia
portato a conoscenza effettiva, e non solo probabile, del contribuente, il
quale, in caso di mancata opposizione o pagamento spontaneo nel termine di
legge, si troverà sul groppone un titolo esecutivo pronto per essere azionato
da Equitalia, senza alcun ulteriore avviso da parte del Fisco e controllo da
parte dell'autorità giudiziaria (SIC).
Ne consegue che la effettiva conoscenza dell'atto impoesattivo
da parte del contribuente è fondamentale, vista la gravità delle conseguenze in
caso di mancata conoscenza dell'avviso di accertamento.
Dopotutto, la conoscenza effettiva dell'atto tributario è
richiesta espressamente da una norma che pochi conoscono, vale a dire l'art. 6
della Legge n. 212/2000, che impone apertis
verbis all'amministrazione
Finanziaria di assicurarsi che il contribuente abbia preso effettiva cognizione
degli atti a lui destinati.
La presunzione di conoscenza effettiva non può essere soddisfatta dalle notifiche degli atti tributari presso il domicilio fiscale, quando questo non coincida con la residenza anagrafica.
Anche in considerazione delle moderne e costose banche dati
di cui è dotata, l’Agenzia delle Entrate potrebbe fare lo sforzo di verificare
la residenza anagrafica del Contribuente e controllare che coincida con il
domicilio fiscale, e ciò proprio in ottemperanza del suddetto principio
normativo, ma anche del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e dei principi di ragionevolezza
e correttezza dell’azione amministrativa, cui soggiace necessariamente anche il
Fisco.
Infatti, quando l'avviso di accertamento viene notificato
al domicilio fiscale, anziché alla residenza anagrafica, si realizza una
violazione delle norme in materia di notificazione.
Ne consegue che la nullità della notifica dell'atto
presupposto (avviso di accertamento), in caso di mancata opposizione dovuta
all'aver incolpevolmente ignorato la pretesa dell'Erario, non viene in alcun
modo sanata e si riflette necessariamente sul diritto del Fisco di agire in
executivis contro il contribuente, determinandone, a sua volta, la nullità.
Peraltro, quand'anche la notifica dovesse avvenire presso
familiari del contribuente, nell'atto di notifica dovrebbe, comunque, essere
certificata la convivenza di questi ultimi con il contribuente stesso,
presunzione superabile mediante la produzione del certificato storico
anagrafico.
Quando, invece, come nel caso di specie, l'atto
impoesattivo, oltre ad essere notificato ad indirizzo diverso dalla residenza
anagrafica, viene per di più notificato mediante consegna a mani del portiere,
vengono in rilievo altri possibili profili di nullità della notifica, in
relazione ai quali lo Studio ha già ottenuto precedenti pronunce da parte della
Corte d'Appello di Milano negli anni 2010 e 2013.
Nell'ipotesi di notifica a mezzo posta, la Legge n. 890/82
stabilisce una successione preferenziale tra le persone alle quali, in assenza
del destinatario, può essere consegnato il plico nel seguente ordine:
-I familiari conviventi, gli
addetti alla casa o al servizio.
-Il portiere dello stabile,
solo nel caso di constatata assenza delle suddette persone.
L'ordine sopra indicato è
tassativo e non può essere modificato e ne consegue la nullità della notificazione se:
-non è rispettato l'ordine
preferenziale sopra indicato;
-non è specificamente
indicata, nell'avviso di ricevimento, la ragione per la quale l'atto non è
stato consegnato al destinatario a mani proprie o ad alcuna di quelle persone
che nell'ordine tassativo precedono quella che viene indicata come consegnataria
nella relazione di notifica.
La Corte di Cassazione, con
sentenza del 10/1/2007, n. 279, ha ribadito il principio della necessaria
certificazione dell'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a
ricevere l'atto, anche per la notificazione a mezzo del servizio postale.
È nulla la
notificazione, quand'anche richiesta presso l'indirizzo di residenza del
contribuente, se eseguita nelle mani del portiere, qualora la relazione
dell'ufficiale giudiziario, o dell’agente postale, non
contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata e delle
ricerche effettuate, anche senza ricorrere a forme sacramentali.
Va anche aggiunto che, in
caso di notifica al portiere, è necessario non solo dare atto delle vane
ricerche, ma anche spedire successivamente una raccomandata per avvisare
dell'avvenuta consegna al portiere.
Anche questa formalità deve
essere espletata a pena di nullità della notifica.
Infine, il
portiere di un condominio deve ricevere la notifica della copia di un atto,
dichiarandosi specificamente “addetto” alle notifiche ed incaricato dal
destinatario di tale mansione.
Deve essere
indicata sull'originale della relata di notifica redatta dell’ufficiale
giudiziario procedente la dichiarazione resa dal portiere, nel qual caso
ricorre la presunzione legale (iuris tantum) della qualità dichiarata,
presunzione che può essere superata con prova contraria da fornire da parte del
destinatario.
Tale prova
ben può essere rappresentata dal fatto che il contribuente ha mutato la propria
residenza ed ivi riceve regolarmente tutta la propria corrispondenza.
Infatti, il portiere dello stabile condominiale in cui vivete può ritirare la corrispondenza a Voi diretta solo se espressamente e per iscritto a ciò delegato.
Infatti, il portiere dello stabile condominiale in cui vivete può ritirare la corrispondenza a Voi diretta solo se espressamente e per iscritto a ciò delegato.
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