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sabato 18 gennaio 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: La Composizione della crisi da sovraindebitamento: una sorta di "fallimento all'americana", con cui famiglie, piccoli imprenditori e professionisti possono liberarsi dei propri debiti e ripartire

MK&PARTNERS Адвокат в Италии

Per venire incontro a famiglie, imprese e professionisti in tempi di crisi, il Legislatore, con la Legge n. 3/2012, come modificata dal D.lgs. 179/2012, ha introdotto una procedura, di cui pochi sono a conoscenza, ma di fondamentale importanza, vale a dire la composizione della crisi da sovraindebitamento.


Si tratta di una sorta di "fallimento all'americana", con cui famiglie, piccoli imprenditori e professionisti possono liberarsi dei propri debiti e ripartire.

Qual'è il vantaggio introdotto da tale normativa? In breve, di mettere al riparo il debitore dalle azioni esecutive individuali dei creditori. 

In questo modo, si realizza una tutela della par condicio creditoris, da un lato, e, dall'altro lato, il debitore, comunque, può tutelare il proprio patrimonio, mediante un accordo transattivo, sotto il controllo del Tribunale Civile, al fine di estinguere i debiti pregressi.
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In particolare, la normativa in esame, a seconda della tipologia di debitore richiedente, ha introdotto tre distinte procedure di estinzione dei debiti, vale a dire:
a) l'accordo di ristrutturazione per piccoli imprenditori e professionisti;
b) il piano del consumatore;
c) la liquidazione del patrimonio; procedura quest'ultima esperibile da consumatori ed imprenditori, in alternativa all'accordo di ristrutturazione ed al piano del consumatore.

Naturalmente, i destinatari dell'accordo di ristrutturazione saranno imprenditori o soggetti professionali, che non siano assoggettabili alle procedure concorsuali ordinarie (piccoli imprenditori, lavoratori autonomi; enti non commerciali; imprenditori agricoli; start-up innovative), mentre il piano del consumatore sarà destinato alle famiglie indebitate.

Il minimo comune denomitatore per poter accedere alle procedure in esame è il trovarsi in uno stato di difficoltà economica, che determini una cronica incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

La procedura prevista per l'accordo di ristrutturazione e per il piano del consumatore è analoga a quella dettata per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. 

Su ricorso del debitore, il Tribunale dispone l'adunanza dei creditori. Se la proposta viene accettata almeno dal 60% dei creditori, il Tribunale, entro 6 mesi dal deposito della domanda, omologherà l’accordo, decretando la sospensione delle azioni individuali dei creditori, sino alla completa esecuzione dell'accordo.

Solo nel caso del piano del consumatore indebitato, il Tribunale, ricorrendone i presupposti, potrà sospendere fino all’udienza di omologazione le procedure esecutive individuali che possano pregiudicarne la fattibilità. 

Peraltro, sempre nel caso dei consumatori, il piano potrà essere omologato solo se il Tribunale potrà accertare che il consumatore abbia a suo tempo assunto obbligazioni in maniera responsabile e con la prospettiva di poterle adempiere.

Insomma, chi ha fatto un eccessivo ricorso al credito, sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, non potrà accedere a questo vataggioso procedimento.

La liquidazione del patrimonio ha, invece, caratteristiche similari alla procedura fallimentare. Sarà nominato un organo che provvederà alla vendita del patrimonio del debitore, con la specificazione che non possono essere utilizzati, per il pagamento dei debiti, i crediti del debitore aventi carattere alimentare ed i redditi che il debitore tragga dalla propria attività nei limiti di quanto necessario per il mantenimento della famiglia.

Quindi, l'Italia come l'America; anche oltre oceano famiglie e piccoli imprenditori eccessivamente indebitati possono accedere al "fallimento" (bankruptcy), per poter così liberarsi dai debiti, lasciarsi indietro il passato e ripartire.

Dopotutto, è la maggioranza dei creditori a decidere se accettare l'accordo di ristrutturazione/piano del consumatore o meno.

Nel caso del consumatore, poi, il Tribunale valuterà se il debitore è stato solo sfurtunato (si pensi ad un soggetto con un buon reddito che ha inaspettatamente perso il lavoro) o ha fatto la cicala, assumendo obbligazioni eccessive rispetto alle proprie possibilità economiche.

Insomma, ogni tanto una buona legge. 

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