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domenica 28 febbraio 2016

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии - Legge di Stabilità e leasing immobiliare

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии

La Legge di Stabilità ha di recente introdotto lo strumento del leasing immobiliare.

La locazione finanziaria immobiliare prevede che la banca, o altro intermediario finanziario, si obblighi ad acquistare, o a far costruire, un immobile secondo le indicazioni dell’utilizzatore e lo metta a disposizione di quest’ultimo per un determinato periodo di tempo dietro il pagamento di un canone che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto.

Alla scadenza del contratto sarà l’utilizzatore a decidere se versare una maxirata finale al fine di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo stabilito; altrimenti potrà chiedere la prosecuzione del contratto di locazione finanziaria o rinunciare definitivamente all’acquisto.

In caso di risoluzione del contratto di leasing per l’inadempimento dell’utilizzatore, la banca ha diritto alla restituzione dell’immobile ed é tenuta a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotti i canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto.

Una novità importante é la possibilità, nel caso in cui l’utilizzatore non riesca a versare quanto dovuto e alle scadenze pattuite, di chiedere la sospensione dei corrispettivi periodici. Tale facoltà, subordinata al verificarsi di determinati eventi tra i quali, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, é concessa all’utilizzatore per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’esecuzione del contratto di leasing.

I destinatari di questo strumento sono principalmente giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono proprietari di immobili a destinazione abitativa, ovvero la categoria che ha maggiori difficoltá ad ottenere un mutuo dalle banche. 

La normativa prevede infatti che i soggetti rientranti in questa categoria possano acquistare la casa in leasing ottenendo una detrazione Irpef del 19% sui canoni fino a 8.000 euro all’anno e una detrazione sempre del 19% calcolata su un massimo di 20.000 euro sul pagamento del prezzo di riscatto finale.

L’imposta di registro è pari all’1,5% del prezzo dell’immobile. Per gli over 35 o, in ogni caso, per chi dichiara un reddito superiore a 55.000 euro, le detrazioni sono ridotte della metá, ossia 4.000 euro annui per i canoni e 10.000 euro per la maxi-rata finale.

La convenienza del leasing immobiliare, rispetto al contratto di mutuo, consiste per l’utilizzatore principalmente nella maggior facilità ad ottenere l’approvazione per avviare lo stesso da parte dell’intermediario finanziario, considerato che non vi é l’obbligo di garantire il finanziamento con l’iscrizione di ipoteche (oltre naturalmente ai vangaggi fiscali già enunciati all’interno di questo articolo).

Per le banche, invece, il contratto di leasing comporta un grande vantaggio in caso di morosità dell’utilizzatore poiché, una volta convalidato lo sfratto, possono procedere alla vendita del bene immobile, evitando così le difficoltá e le lunghe tempistiche delle procedure esecutive immobiliari.

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venerdì 19 febbraio 2016

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: Perchè trascrivere il contratto preliminare di compravendita immobiliare conviene sempre

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Capita spesso, soprattutto a cittadini stranieri, di stipulare contratti preliminari di vendita con società di costruzione e di non trascrivere il preliminare, e ciò spesso per risparmiare il costo della trascrizione.

Ora, il nostro ordinamento prevede esclusivamente la possibilità di trascrivere i contratti preliminari stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, ragione per cui per poter beneficiare della tutela legale legata alla trascrizione, bisognerà per forza di cose rivolgersi ad un avvocato e ad un notaio.

Ciò è fondamentale il promissario acquirente (il compratore) vuole tutelarsi contro la possibilità, purtroppo assai frequente, che il costruttore entri in crisi.

Ciò tanto in caso di fallimento, quanto nel caso di espropriazione immobiliare, vale a dire il pignoramento.

La trascrizione del contratto preliminare in caso di pignoramento pignoramento può salvare le sorti e le tasche del promissario acquirente, vanificando il pignoramento, che invece se debitamente trascritto, produce l’effetto di rendere inopponibili al creditore procedente, e agli altri creditori che intervengono nell’esecuzione, tutti gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati, quand'anche questi siano anteriori.

L'immobile oggetto di preliminare non trascritto, se pignorato, verrà venduto all'asta, non assumendo alcun rilievo gli eventuali accordi precedentemente stipulati con il costruttore o il proprietario, espropriati a seguito dell'instaurazione del giudizio esecutivo.

In un siffatto contesto, al promissario acquirente non resta che procedere giudizialmente contro il costruttore per la restituzione degli importi corrisposti ed il risarcimento dei danni.

Allo stesso modo, in caso di fallimento del costruttore, la trascrizione del preliminare aiuta senz'altro il compratore, in caso di crisi e successivo fallimento del costruttore o sua ammissione a procedura di concordato preventivo.

La trascrizione del preliminare, ovviamente prima del fallimento, consente al promissario acquirente di poter prendere o mantenere il possesso dell'immobile, al fine di concludere il contratto definitivo con il curatore fallimentare, che non può procedere a revocatoria, ovvero in caso di scioglimento del preliminare può insinuare il proprio credito al passivo al privilegio ex art. 2775 bis cod. civ.


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