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sabato 14 settembre 2013

Le pillole di RexLaw: Affidamento esclusivo se il genitore manifesta palese disinteresse verso i figli

Quando l'amore finisce, in tema di affidamento dei figli - sia nati da genitori coniugati che nati fuori dal matrimonio - la regola generale è quella dell'affidamento congiunto, o condivisio.

Quindi, sebbene la prole venga fisicamente collocata presso uno solo dei genitori (e non potrebbe essere altrimenti a seguito della separazione personale), il genitore affidatario è, comunque, in via di principio libero di coltivare e sviluppare il proprio rapporto con i figli, seppur nei limiti degli accordi relativi al diritto di visita raggiunti con il genitore presso cui il minore è collocato.

A tale principio era possobile derogare solo se, come previsto dall'art. 155 cod. civ., il rapporto con l'altro genitore poteva risultare pregiuzievole per il minore e, quindi, costituire un pericolo o una minaccia per lo svilupppo della sua personalità o per il suo percorso educativo. 

Tuttavia, una recente sentenza della Suprema Corte ha introdotto una nuova ipotesi in cui è necessario procedere con l'affidamento esclusivo, e cioè quando uno dei genitori manifesta palese disinteresse verso la prole.



Le pillole di RexLaw: Anche d'ufficio l'addebito al coniuge della rata del mutuo fondiario contratto per l'acquisto della casa coniugale

Secondo la Corte di Cassazione (Sent. 20139/2013), l'assegno per il mantenimento della prole può essere comprensivo di una quota della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, quand'anche acquistato in regime di separazione dei beni.

L'addebito della rata del mutuo costituisce, infatti, secondo la Suprema Corte, una modalità di adempimento dell'obbligo di mantenimento della prole e perciò il Tribunale può, anche ex officio, ritenutane la necessità, procedere alla relativa imputazione al coniuge.

L'importanza di questa statuizione risiede proprio nella circostazione che l'addebito della rata del mutuo al coniuge sia stato disposto d'ufficio, in assenza di apposita domanda ex parte, peraltro in una fattispecie in cui le parti avevano raggiunto un accordo tanto sull'aspetto economico (assegno di mantenimento/alimenti/casa coniugale) quanto sui profili relativi al mantenimento della prole, all'affidamento ed all'esercizio del diritto di visita.

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