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sabato 30 aprile 2011

Pursuant to the European Justice Court it's illegal to convict the illegal imigrants

Pursuant to the Supreme European Justice Court (Decision n. 61/2011) there's a conflict, therefore solved with the supremacy of comunitarian law, between the Directive n. 2008/115/CE, which regulates the rempatriation of the illegal citizens coming from extraUE countries, with the internal regulation of the States whose rules provide the imprisonement of the illegal imigrant for the only reason that this one violated the order to leave the territory of the State by the legal term provided without a valid reason.

Responsabile anche l'intermediario finanziario per il comportamento scorretto del promotore

Secondo la Corte di Cassazione (1741/2011) anche l'intermediario è chiamato a risarcire il danno subito dal risparmiatore nelle ipotesi di comportamento illecito del promotore finanziario ed in via solidale con quest'ultimo.

Infatti, la legge pone a carico dell'intermediario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, addirittura anche nell'ipotesi in cui tali danni siano conseguenti a responsabilità da illecito penale.


La responsabilità dell'intermediario trae la propria ratio nel fatto che il promotore finanziario è pur sempre  un soggetto del quale l'intermediario si serve per l'espletamento della propria attività precipua e rientra quindi lato sensu nella organizzazione aziendale dell'intermediario stesso, il quale peraltro trae dall'attività del promotore benefici ai quali è ragionevole far corrispondere rischi, in applicazione del principio secondo cui ubi commoda et eius incommoda.

Inoltre la responsabilità dell'intermediario risponde alla necessità di assicurare una adeguata tutela ai destinatari delle offerte rivolte dall'intermediario fuori dalla propria sede per il tramite del promotore, soprattutto alla luce del fatto che in materia finanziaria e creditizia la buona fede degli investitori retail non qualificati può più facilmente essere trascesa dall'operatore professionale.

La Suprema Corte definisce i criteri di ripartizione tra venditore e compratore delle spese derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, innovazione e ristrutturazione delle parti comuni, in mancanza di accordo tra le parti e deliberati prima del rogito

Secondo la Corte di Cassazione, in caso di vendita di unità immobiliare in un edificio condominiale, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazione sulle parti comuni, qualora il venditore e l'acquirente non si siano accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi colui che era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi.

Pertanto, ove le spese oggetto di controversia siano state deliberate prima della stipula del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del suo dante causa di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. cod.civ.

La Suprema Corte definisce quindi, e si spera una volta per tutte, i criteri di ripartizione tra venditore e compratore delle spese derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, innovazione e ristrutturazione delle parti comuni, in mancanza di accordo tra le parti.

La competenza del Giudice di Pace potrebbe estendersi anche alle cause relative a risarcimento dei danni subiti da beni immobili



 La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 25480 del 16 dicembre 2010, ha rimesso alle Sezioni Unite il contrasto relativo all’interpretazione dell’art. 7 cod. proc. civ. in tema di limiti della competenza per valore del giudice di pace.  Infatti, mentre per la Seconda Sezione, a mio avviso correttamente, tale competenza è circoscritta alle controversie relative a beni mobili, l’ordinanza n. 17039 del 2010 della Terza Sezione Civile l’ha riconosciuta anche in riferimento ad immobili (risarcimento danni subiti da immobile, nei limiti di cui all’art. 7 del codice).    
 


Pubblicità ingannevole: Il Consiglio di Stato configura un'ipotesi di responsabilità aggravata per omessa vigilanza in capo all'operatore commerciale

Secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. VI, 19/04/2011, n. 2422), il provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato emesso contro una società qualificata come operatore commerciale e coautore di messaggi pubblicitari ritenuti ingannevoli e pertanto integrativi della fattispecie sanzionatoria di cui agli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 206 del 2005, risulta esente da censure nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza di un comportamento attivo da parte della predetta società nel momento in cui la stessa partecipi attivamente e volontariamente all'iniziativa al fine della sua riuscita sotto il profilo economico, anche attraverso la messa a disposizione dei propri segni distintivi ed altri assets aziendali, tali da consentire al pubblico di identificarla quale soggetto co-autore della campagna pubblicitaria contestata.

L'operatore commerciale, nella fattispecie un operatore telefonico, non può addurre a propria discolpa la circostanza per cui la controparte contrattuale, ovvero il content provider (agente pubblicitario), contravvenendo alla lettera ed allo spirito delle pattuizioni intercorse fra di loro, non avesse fornito informazioni tempestive e puntuali in ordine al contenuto effettivo delle campagne pubblicitarie oggetto di diffusione, in tal modo precludendo al committente la possibilità di operare un controllo effettivo sui richiamati contenuti.

A fronte di un'iniziale previsione di un pervasivo sistema di comunicazioni ed approvazioni preventive, del carattere di particolare qualificazione professionale dello stesso operatore commerciale, nonché dell'immediata co-interessenza economica nei risultati delle campagne pubblicitarie in questione, mediante il meccanismo di remunerazione cd. di revenue sharing, la società in parola era di certo tenuta a prevenire la realizzazione di condotte illecite attraverso gli strumenti tecnologici posti a disposizione delle proprie controparti negoziali.

Il Consiglio di Stato sembra quindi configurare un'ipotesi di responsabilità aggravata nei confronti dell'operatore commerciale, per omessa vigilanza sui contenuti delle campagne pubblicitarie effettuate dal content provider.

venerdì 29 aprile 2011

Corte di Giustizia Europea: illegittimo il carcere per i clandestini

Secondo la Corte di Giustizia Europea (Sentenza n. 61/2011) la Direttiva n. 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare, ed in particolare i suoi artt. 15 e 16, confligge con la normativa di uno Stato membro che preveda l'irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

martedì 19 aprile 2011

La scure della Suprema Corte sul commercialista furbacchione

Secondo la Suprema Corte, il commercialista incaricato della compilazione delle dichiarazioni dei redditi deve redigere le dichiarazioni stesse secondo il principio della correttezza della dichiarazione del singolo dichiarante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1176 c.c.

Il commercialista, quindi, deve fare attenzione quando fornisce al cliente consigli finalizzati alla riduzione dell’imponibile fiscale se a compilare la denuncia dei redditi è lui in persona, a pena di responsabilità ex art. 1176 cod. civ. qualora il Fisco accerti che era dovuta una somma più alta.

Approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge salva opposizione a decreto ingiuntivo

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge recante "Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo".

Il provvedimento in esame, che viene emanato a seguito della sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 della Corte di Cassazione, andrebbe ad eliminare dal secondo comma dell’articolo 645 c.p.c. la locuzione "; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà".

Inoltre, sempre secondo alla norma di interpretazione autentica, nei procedimenti pendenti il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

Il legislatore dissolve quindi le nebbie interpretative createsi successivamente all'emanazione della nota sentenza n. 19246/2010 da parte della Corte di Cassazione che aveva gettato nel panico gli operatori del diritto.

Il tutto naturalmente in attesa che il testo legislativo in esame venga approvato anche alla Camera.

Approvato dalla Commissione Giustizia del Senato il disegno di legge salva opposizione a decreto ingiuntivo

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato il disegno di legge recante "Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo".

Il provvedimento in esame, che viene emanato a seguito della sentenza 9 settembre 2010, n. 19246 della Corte di Cassazione, andrebbe ad eliminare dal secondo comma dell’articolo 645 c.p.c. la locuzione "; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà".

Inoltre, sempre secondo alla norma di interpretazione autentica, nei procedimenti pendenti il primo comma dell'articolo 165 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.

Il legislatore dissolve quindi le nebbie interpretative createsi successivamente all'emanazione della nota sentenza n. 19246/2010 da parte della Corte di Cassazione che aveva gettato nel panico gli operatori del diritto.

Il tutto naturalmente in attesa che il testo legislativo in esame venga approvato anche alla Camera.

lunedì 18 aprile 2011

Le scritture contabili, quand'anche regolarmente tenute, non dimostrano l'adempimento delle obbligazioni dell'imprenditore

Secondo la Suprema Corte (105/2011), quand'anche dalle scritture contabili risulti il pagamento di un debito, in assenza di ulteriori elementi di prova circa l'effettivo adempimento dell'obbligazione, non è soddisfatto l'onere probatorio in capo al debitore relativamente ai fatti modificativi, estintivi o impeditivi del diritto del creditore.

Le scritture contabili, infatti, anche se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte e che intenda utilizzarle come mezzi di prova, in assenza di qualsiasi altro mezzo di prova circa l'avvenuto pagamento.

Condanna veloce per gli amministratori

Secondo la Suprema Corte (15061/2011), se è vero che il reato di bancarotta fraudolenta presuppone di regola il passaggio in giudicato della declaratoria di fallimento, l'azione penale può in ogni caso essere esercitata anche prima del passaggio in giudicato, in quanto l'azione penale presuppone comunque la presentazione della domanda per ottenere la dichiarazione di fallimento.

domenica 17 aprile 2011

L'esito negativo del pignoramento presso terzi verso le società di persone non esaurisce il beneficium excussionis a tutela del socio illimitatamente responsabile

Secondo la Suprema Corte (5136/2011), l'esito negativo del pignoramento presso terzi richiesto nei confronti della società in nome collettivo non integra l'esaurimento del beneficium excussionis e non è pertanto idoneo a far ritenere certa l'incapienza del patrimonio societario, dal momento che la società ben potrebbe disporre di altri beni sufficienti a garantire il soddisfacimento del credito.

Pertanto il creditore in tali ipotesi non sarebbe legittimato a procedere in executivis direttamente nei confronti del socio che ancora gode del "beneficium excussionis" ex art. 2304 cod. civ.

La mancata iscrizione in proprio della società di intermediazione creditizia al relativo registro comporta l'esclusione del diritto alla provvigione anche se il legale rappresentate vi è iscritto

Secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Padova Sez. II, 08/03/2011), la mancata iscrizione, in proprio ed in quanto tale, della società di intermediazione finanziaria (rectius creditizia) al registro degli agenti di affari in mediazione, comporta l'esclusione del diritto a percepire la relativa provvigione risultando, infatti, irrilevante la circostanza che il legale rappresentante della società stessa sia, invece, iscritto come persona fisica.

sabato 16 aprile 2011

Sussiste la competenza dell'AGO nelle controversie relative alla revoca di contributi pubblici

Secondo il TAR del Lazio (2867/2011) nelle controversie aventi ad oggetto la revoca di contributi pubblici per fatto asseritamente imputabile al beneficiario degli stessi sussiste in ogni caso la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, a prescindere dall'accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva. 

Infatti, il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l'interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il Giudice Ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo.

La conclusione cui giunge il Tar è corretta, in quanto l'erogazione di un contributo pubblico - sia in via provvisoria che definitiva - crea un credito dell'impresa all'agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'Amministrazione erogante.

Infatti, sussiste già per effetto di una siffatta concessione un diritto dell'impresa al finanziamento, rientrante nella competenza del Giudice Ordinario, anche qualora sia ammissibile la revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.

venerdì 15 aprile 2011

E' valida la notifica di un atto nei confronti del condominio effettuata presso il portiere dello stabile anziché presso l'amministratore

Secondo la Corte di Cassazione (8274/11), la notifica di un atto al condominio può essere effettuata anche con consegna al portiere dello stabile e non all’amministratore,

I giudici di legittimità hanno pertanto affermato che è ammessa la notificazione al condominio nello stabile condominiale anche a persona diversa dall’amministratore purché, nel palazzo, si trovino locali destinati allo svolgimento e alla gestione delle cose e dei servizi comuni, come la portineria, idonei a configurare un ufficio dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo.

Non è invece consentita, perché affetta da nullità, la notifica fatta presso l’edificio condominiale al singolo condomino, anche se questo si è qualificato come incaricato al ritiro.

If the contractor admits the existence of defects, a new novative obligation rises up subdued to a 10 year period of termination


Pursuant to the Italian Supreme Court (5388/2011), the contractor who admits the existence of defects and of his liability, binds himself to delete the defects and propose the solutions for their elimination.

In such cases, a new obligation binding the contractor rises up, implying a novation in substitution of the originary one, and subdued to a 10 year period of termination.

Termini processuali - opposizione all'opposizione

Secondo la Corte di Cassazione (7854/2011), le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi sono escluse dalla sospensione feriale dei termini e tale principio è valevole per l'intero procedimento, ivi inclusa l'eventuale impugnazione con ricorso per cassazione.


Il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi dell'opera e l'impegno ad eliminarli configura una nuova obbligazione a carattere novativo

Secondo la Corte di Cassazione (5388/2011), nell'ipotesi in cui l'appaltatore riconosca la sussistenza dei vizi della prestazione eseguita e, riconoscendo la propria responsabilità, si impegni ad eliminare i vizi, proponendo i rimedi idonei alla loro definitiva eliminazione, sorge ex lege a carico dell'appaltatore stesso una nuova obbligazione, a carattere novativo rispetto a quella originaria.

Tale obbligazione è soggetta pertanto al termine di prescrizione decennale.

Il contratto di cessione di beni perfezionato al solo fine di celare un contratto d'appalto ha effetti elusivi

Secondo la Corte di Cassazione (Sent. 688/2011) è elusivo il contratto di cessione di beni stipulato da due aziende al solo fine di celare, per evidenti risparmi di imposta, un appalto.

Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto dì ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa dì quel risparmio fiscale

La Corte di Cassazione definisce i criteri per la partecipazione agli utili nelle imprese familiari

Secondo la Corte di Cassazione (5448/2011), la partecipazione agli utili per la collaborazione prestata nell’impresa familiare deve essere determinata sulla base degli utili non ripartiti al momento della sua cessazione nonché dell’accrescimento della produttività dell’impresa, in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.

La partecipazione agli utili è quindi condizionata dai risultati raggiunti dall’azienda, dal momento che gli stessi utili potrebbero essere naturalmente destinati, salvo il caso sussista un diverso accordo, non alla distribuzione tra i partecipanti, ma al reimpiego nell’azienda o in acquisti di beni.

In assenza di un patto di distribuzione periodica di tali utili, il diritto alla partecipazione agli utili coincide con la cessazione dell’impresa familiare o della collaborazione del singolo partecipante.

All’atto della cessazione dell’azienda occorre pertanto che venga fornita prova dell’esistenza di utili da distribuire o di beni acquistati con gli utili in precedenza prodotti o di eventuali incrementi dell’azienda, anche solo afferenti all’avviamento, rispetto alla sua originaria consistenza affinché possa essere riconosciuto il diritto alla partecipazione o al risarcimento.

giovedì 14 aprile 2011

Immobili in costruzione: ridotta la tutela del compratore - il costruttore non è tenuto a prestare la garanzia fideiussoria se non è ancora stato ottenuto il permesso a costruire

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sent. 5749/2011), i promissari acquirenti di immobili sulla carta, vale a dire immobili in costruzione, non ricevono la protezione stabilita dalla normativa sugli edifici in costruzione, in quanto l’ambito di applicazione del D.lgs 122/2005, introdotto per tutelare il compratore dall’ipotesi di fallimento del costruttore, si applica solo ai contratti preliminari per i quali sia già stato richiesto il permesso a costruire o un titolo equipollente. 

La sentenza n. 5749/2011 della Corte di Cassazione è stata emessa in un giudizio in cui era stata richiesta l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita di un terreno edificabile da parte di una società che si era impegnata a dare in permuta ai venditori alcuni immobili che avrebbe costruito sull’area.

Secondo la Corte di Cassazione, il D.lgs 122/2005 può essere applicato solo nel caso di immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità.

Secondo la Corte di Cassazione sono quindi meritevoli di tutela solo gli immobili che si trovino in uno stadio compreso tra la richiesta del permesso di costruire ed il completamento dell’opera e in virtù di tale considerazione è stato consacrato il principio per cui il D.lgs 122/2005 non può essere applicato al contratto preliminare di immobili allo stato di progetto.

Infatti, le disposizioni del Dlgs 122/2005 - che tutelano il promissario compratore di una casa in costruzione dal rischio di potersi trovare senza l'abitazione a causa del fallimento del costruttore – si applicano solo agli immobili per i quali “sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità”.

Ne consegue che prima che il titolo abilitativo sia stato protocollato al Comune, il promissario acquirente e il costruttore possono accordarsi per stipulare un preliminare relativo a un edificio progettato solo sulla carta senza che l`impresa sia onerata dall`obbligo di prestare idonea garanzia fideiurssoria, con notevole compressione dei diritti del promissario acquirente in caso di inadempimento del costruttore.

Per l'assemblea annuale delle società quotate possibile il differimento al 29 giugno 2011

In attuazione della Direttiva 2007/36/CE, che ha introdotto tutele più rafforzate per gli azionisti delle società quotate attraverso l’estensione delle norme sulla trasparenza, dell’esercizio del diritto di voto per delega, della possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi elettronici e garantendo l’esercizio transfrontaliero del diritto di voto, è stato emanato, il D.Lgs. n. 27 del 27 Gennaio 2010.

Tale norma, in particolare, all’articolo 3 del D.Lgs. 27/2010 ha introdotto importanti modifiche alla parte IV del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 (T.U.F.), relativa all’informativa finanziaria nelle emittenti quotate.

La ratio ultima della riforma è naturalmente quella di tutelare gli azionisti delle società quotate ed il loro diritto ad una tempestiva informazione.

Alla luce di tale normativa, ritenuta l'urgenza di garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee annuali di cui agli artt. 2364 comma II e 2364 bis c.c., il 25 marzo scorso è stato emanato il D.lgs. 26/2011, con cui si concede alle società quotate di convocare l'assemblea annuale nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio di bilancio del 2010, anche nel caso in cui abbiamo già provveduto alla convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio ovvero quella per deliberare sulla distribuzione degli utili.

mercoledì 13 aprile 2011

La Suprema Corte pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'osservanza della percentuale dei lavoratori da assumere a termine rispetto ai dipendenti impiegati a tempo indeterminato

Secondo la Corte di Cassazione (Sent. 7645/2011), l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nelle ipotesi di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1983, n. 79, è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

Conformemente a quanto sostenuto dalla dottrina maggioritaria, l'unica limitazione imposta alla contrattazione collettiva dalla L. n. 56 del 1987 è quella di stabilire il numero percentuale dei lavoratori a termine rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato; limitazione che funge da contrappeso agli ampi poteri alla stessa contrattazione assegnati, perché a fronte del sistema di tassatività previsto dalla L. n. 230 del 1962, la normativa del 1987 ha mostrato di volere procedere ad una significativa inversione di tendenza per avere, appunto, assegnato all'autonomia sindacale il compito di individuare, come detto, ipotesi di contratto a termine ulteriori rispetto a quelle previste per legge (cfr. in motivazione Cass. 7 dicembre 2005 n. 26989).

Dubbi di costituzionalità sulla mediazione in materia civile e commerciale

Il TAR del Lazio, con ordinanza 9 marzo/12 aprile 2011, ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale in relazione all'art. 5 comma I del D.lgs. n. 28/2010, vale a dire proprio in relazione alla norma che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e che l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice.

Con le medesime ordinanze, il TAR del Lazio ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate, sempre in relazione agli artt. 24 e 77 Cost., le questioni di legittimità sollevate in relazione all'art. 16, comma 1 del medesimo decreto legislativo, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.

A mio avviso, in relazione ai profili di illegittimità costituzionale dell'art. 5 comma I del D.lgs. n. 28/2010, la Corte Costituzionale potrebbe propendere per la dichiarazione di manifesta inammissibilità delle censure di legalità costituzionale sollevate.

Infatti, l'eccezione di incostituzionalità sollevata con riguardo alla norma in esame è in tutto e per tutto analoga a quella sollevata nel 2009 in relazione al presunto contrasto dell'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 102 Cost. ed in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con riferimento al tentativo obbligatorio di conciliazione avanti ai Corecom in materia di telecomunicazioni.

In tale occasione, con ordinanza n. 51 del 18 febbraio 2009, la Corte Costituzionale aveva dichiarato la manifesta inammissibilità delle censure di legalità costituzionale sollevate.


Infatti, si sosteneva all'epoca che l'introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti ai Corecom limitasse l'accesso alla giustizia per il cittadino e determinasse l'istituzione di un giudice speciale diverso da quello naturale.

Inoltre, si sarebbe in tal modo violato il diritto dell'individuo a ricorrere ai tribunali, vietando espressamente di imporre procedure di definizione extragiudiziale delle controversie.

Di contrario avviso si era dichiarata invece  la Corte Costituzionale, che aveva affermato chiaramente come la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione fosse finalizzata ad assicurare l'interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali realizzato attraverso la composizione preventiva della lite rispetto a quello conseguito attraverso il processo.

Secondo il Giudice delle leggi l'istituto della conciliazione obbligatoria introdotta dall'art. 1 della legge n. 249/1997 era uno strumento volto ad assicurare un più elevato livello di protezione dei consumatori ed a promuovere la loro fiducia, in linea con le raccomandazioni della Commissione CE del 4 aprile 2001 (Sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo).

In ogni caso l'accesso ai Tribunali non era precluso, in quanto, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti avrebbero potuto adire i giudici ordinari.

A mio avviso, pertanto, salvo un improbabile mutamento di orientamento, la Corte Costituzionale dovrebbe dichiarare manifestamente infondate le questioni sollevate in relazione all'art. 5 comma I del D.lgs. 28/2010, mentre potrebbe dichiarare fondata la questione di costituzionalità sollevata in relazione all'art. 16, comma 1 del D.lgs. 28/2010, laddove dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.

Infatti, la facoltà di creare organismi privati cui viene demandata una funzione giurisdizionale sembra in contrasto con i principi fondamentali cardine dello stato moderno, di derivazione toquevilliana, secondo cui è lo Stato l'unico soggetto ad esercitare il potere legislativo,quello esecutivo e quello giudiziario.




lunedì 11 aprile 2011

The effects of the injunctions of payment extended to the partners of a general partnership

Pursuant to a recently issued judgement of the Italian Supreme Court (6734/2011), which stated this way a general principle already contained in the positive law, the injunction of payment issued towards a general partnership extends its legal effects also towards the single partners.

So that, each of them must file up the opposition against the injuction, and, failing that, the injunction itself can be enforced against the non opponent partners.

Il decreto ingiuntivo ottenuto contro la snc si estende a tutti i soci in caso di mancata opposizione da parte di ciascuno di questi

Secondo la Corte di Cassazione (6734/2011), che afferma così un principio comunque già desumibile dalla disciplina codicistica in materia di società in nome collettivo, il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, ciascuno di questi ha l’onere di proporvi opposizione.

Ne consegue che, in mancanza di opposizione nel termine di legge, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l’eventuale prescrizione maturatasi in precedenza.

domenica 10 aprile 2011

L'onus probandi nella cause di responsabilità degli amministratori si inverte in caso di errata o non regolare tenuta delle scritture contabili

Secondo la Suprema Corte (2011, n. 7606), anche in tema di risarcimento del danno nelle cause di responsabilità contro amministratori e sindaci compete a chi agisce l'onere di provare l'esistenza del danno, il suo ammontare ed il fatto che esso sia stato causato dal comportamento illecito di un determinato soggetto. 

Tale principio trova applicazione, con particolare riferimento al nesso di causalità, anche per ciò che concerne le azioni di responsabilità proposte nei confronti di amministratori e sindaci per danni causati alla società per irregolare tenuta dei libri contabili.

Un' inversione dell'onere probatorio in tali cause sarebbe ammissibile solo qualora una assoluta mancanza delle scritture contabili rendesse impossibile fornire la prova del nesso di causalità.

La totale mancanza di contabilità sociale, o la sua tenuta in modo sommario e non intellegibile, infatti, è di per sè giustificativa della condanna dell'amministratore al risarcimento del danno, in sede di azione di responsabilità promossa dalla società a norma dell'art. 2392 cod. civ., vertendosi in tema di violazione da parte dello amministratore medesimo di specifici obblighi di legge, idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio sociale. (Cass. 3925/79, Cass. 6493/85). 

sabato 9 aprile 2011

The administrators of Ltd companies are to be considered liable towards creditors

According with a principle expressed by the Bankrupticy Court House of Milan, in a recently issued statement, the liability of the admistrator provided for the Public Companies (SpA) towards the company's creditors, in case of bankrupticy's declaration, is to be applied also to the limited companies' administrators (S.r.l.) as a direct effect of the provision content in the art. 146 L.F., since this rule is to be referred to all the cases of liability of the administrators, regardless of the typology of company choosen in concrete terms.

Суд Милана усиливает ответственность управляющих S.r.l. в случае банкротства

В соответствии с принципом, понятно поясненным Судом Милана - Отдел Банкротства - последняя статья 2394 т/c, которая предусматривает  ответственность управляющих S.p.A. по отношению к кредиторам, в случае банкротства, применима по аналогии S.r.l. чтобы пояснить содержание статьи 146 L.F ,норма которой,через требование ко всем "действие ответственности против управляющих"обеспечивает нормативные рамки , которые не были воспроизведены, вероятно, из-за контроля со стороны законодательной власти, требования, изложенного в старом тексте статьи.

Il Tribunale di Milano estende la responsabilità agli amministratori di S.r.l. in caso di fallimento

Secondo il principio interpretativo espresso dal Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare, in una recentissima sentenza, l'articolo 2394 c.c., che prevede la responsabilità degli amministratori delle S.p.A. nei confronti dei creditori, in caso di fallimento, è applicabile in via analogica alle S.r.l. per effetto della previsione contenuta nell'articolo 146 L.F., norma che, attraverso il richiamo a tutte "le azioni di responsabilità contro gli amministratori", conferisce completezza ad un quadro normativo che non ha riprodotto, probabilmente a causa di una svista del legislatore, il richiamo contenuto nel vecchio testo dell'articolo 2487 c.c..

venerdì 8 aprile 2011

La liquidazione come presupposto logico-legale della cancellazione dal Registro delle imprese

Secondo la giurisprudenza di merito, anche dopo l'interpretazione data all'art. 2495 c.c. dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4062/10 di cui al precedente post, non sarebbe preclusa l'applicabilità dell'art. 2191 c.c. per i casi in cui la cancellazione sia avvenuta in mancanza dei necessari presupposti.

Presupposto della cancellazione della società dal Registro delle imprese, secondo i Giudici di merito sarebbe l'effettivo compimento della liquidazione (art. 2495, comma 1, c.c.).

Pertanto, qualora il soggetto a ciò legittimato (nella specie il liquidatore) dimostri che in realtà la liquidazione non è terminata, si deve provvedere, ai sensi dell'art. 2191 c.c., alla cancellazione dal registro delle imprese della iscrizione della cancellazione della società.

Ha efficacia retroattiva la cancellazione della società dal registro delle imprese che estingue tanto la società di persone quanto le società di capitali

Secondo la Suprema Corte (Sent. 4062/2010), l'art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, è norma innovativa e ultrattiva, che disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004).

La norma in esame, dato il suo carattere retroattivo, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sulla natura, all'epoca non costitutiva, della iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, che invece dal 1 gennaio 2004 estingue di certo le società di capitali.

Con riferimento alle società di persone, cui la norma in oggetto è senz'altro applicabile per analogia, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, può comunque affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa collettiva, opponibile dal 1 luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c. 

In forza di tali norme si giunge ad una presunzione del venir meno delle loro capacità processuale e legittimazione, anche nel caso in cui perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti.

La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1 gennaio 2004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per le società di persone che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa.

Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l'estinzione di esse dagli effetti della novella dell'art. 2495 c.c., sull'intero titolo 5^ del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è l'evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma".

giovedì 7 aprile 2011

Иностранные инвестиции: принципы взаимности на практик

Иностранные инвесторы (из стран, не входящих в Европейский Союз), которые хотят основать компанию могут сделать это или приобретением доли итальянской компании (при условии, что страна, в которой они учреждены,  позволит итальянским гражданам быть владельцами долей) или созданием компании такого же вида, что иностранные инвесторы хотят создать в Италии или чьи доли хотят купить.

Министр Иностранных дел Италии каждый год обновляет перечень стран, с которыми соблюдается условия взаимности (www.esteri.it).

Фактически, в соответствии с недавно опубликованным заявлением Верховного суда Италии, принцип взаимности  должен применяться для бизнес инвестиций, так как этот принцип относится ко всем правам, не затрагивающим прав человека.

На практике, наличие принципов взаимности в стране гражданства инвестора должно быть подтверждено самим инвестором, а в случае отсутствия принципа взаимности, учредительный акт компании или договор, который передает право собственности доли, является недействительным.

Inammissible l'eccezione di inadempimento formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. II, 04/04/2011, n. 7622), nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal professionista per il pagamento delle proprie competenze, sono inammissibili le domanda volte a contestare le presunte inadempienze del medesimo, mai espresse dall'opponente prima del provvedimento monitorio.

Il principio è a mio avviso estensibile in via analogica a tutte le ipotesi di opposizioni in cui per la prima volta vengono eccepiti inadempimenti di parte creditrice e preclude al debitore la possibilità di instaurare giudizi di opposizione dilatorie e strumentali, proprio con la sanzione dell'inammissibilità della domanda.

Pur trattandosi di principio giurisprudenziale, a mio avviso la sua'estensione analogica è corollario naturale dell'art. 3 Cost. comma I che impone di trattare in modo analogo situazioni analoghe.


Possibile la pubblicità ad personam nelle professioni intellettuali

Secondo la Corte di Giustizia Europea la Direttiva n. 2006/123/CE (Sent. 119/2011), relativa ai servizi nel mercato interno, confligge con una normativa nazionale che vieti totalmente agli esercenti una professione regolamentata, come quella di dottore commercialista/esperto contabile, di effettuare atti di promozione commerciale diretta e ad personam dei propri servizi («démarchage»).

Rappresentanza diretta anche senza contemplatio domini

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 21/10/2009, n. 22234), in materia di rappresentanza, non è sempre necessaria la contemplatio domini.

Infatti, l'esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza l'espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato, purché vi sia un comportamento del rappresentante ovvero un contesto in cui questi opera che, per univocità e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell'altro contraente la circostanza che egli agisce per un soggetto diverso, nella cui sfera giuridica gli effetti dell'attività sono destinati a prodursi direttamente.

L'accertamento circa la sussistenza o meno della spendita del nome del rappresentato è compito devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori di diritto.

Foreign investments: the reciprocity condition in the practice

The foreign investors (coming from countries not included in the European Union) who want to constitute a company either purchase stakes of an Italian company can do it only if the native country allows italian citizens to be stake’s holders or to create companies of same kind of those that the foreigner investors want to be create in italy or whose stakes they want to purchase.

The Italian Foreign Minister upgrades every year the list of countries which respect the reciprocity conditions (www.esteri.it).

In fact, according to a recently issued statement of the Italian Supreme Court, the reciprocity condition is to be applied to the business investments since this principle must be applied to all the rights which are not considered in the category of the human rights.

In concrete terms, the subsistence of the reciprocity’s condition in the native country of an investor must be proved by the investor himself and in case of nonexistence of the reciprocity condition, the company’s institutive act or the contract which transfers the propriety of the stakes is invalid.

Investimenti stranieri: il principio di reciprocità nella prassi

Lo straniero che  vuole divenire socio di una società italiana può farlo solo a condizione di reciprocità con lo Stato straniero di cui ha la nazionalità.

Sussiste la reciprocità quando il diritto dello Stato straniero ammette la partecipazione di un cittadino italiano ad un tipo di società analogo a quello a cui lo straniero intende partecipare in Italia ed alle medesime condizioni.

Il Ministero degli Esteri ogni anno aggiorna l'elenco dei paesi in relazione ai quali ha verificato la sussistenza delle condizioni di reciprocità (www.esteri.it).

Infatti, secondo la Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III, 07/05/2009, n. 10504) l'art. 16 preleggi sulla condizione di reciprocità è perfettamente applicabile alle ipotesi di business investment in quanto la norma in esame trova applicazione solo in relazione ai diritti non fondamentali della persona.

Nella prassi, in caso di controversia, l'onere di provare la reciprocità versa sullo straniero ed in caso di assenza della reciprocità la società o la partecipazione sociale dello straniero è nulla per violazione di norme imperative.

Nella società di fatto il prestanome risponde per i reati di bancarotta solo se era consapevole degli atti illeciti dell'amministratore di fatto, anche solo genericamente

In materia di bancarotta di società di fatto,secondo la Suprema Corte (Sent. 7080/2011), mentre, sotto il profilo oggettivo, non è dubbio che l'amministratore di diritto risponde, unitamente all'amministratore di fatto, per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire, dal punto di vista soggettivo, si richiede la generica consapevolezza, da parte del primo, che l'amministratore effettivo, distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistenti, senza che sia necessario che tale consapevolezza investa i singoli episodi nei quali l'azione dell'amministratore di fatto si è estrinsecata.

Tuttavia, tale consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire formalmente la carica di amministratore, dal momento che per affermare la responsabilità, anche con riguardo al profilo soggettivo, occorre raggiungere la prova che egli aveva la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distraeva, occultava, dissimulava, distruggeva o dissipava i beni sociali, esponeva o riconosceva passività inesistenti.

Ne consegue che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente, non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto (Cass. Sez. 5^, 9 febbraio 2010, Succi, CED Cass., 247251).

mercoledì 6 aprile 2011

Как начать бизнес экспресс-доставки в Италии

Если Компания хочет предоставить услуги экспресс-доставки между розничными клиентами (например, с таможенной декларацией CN 22 или CN 23) до пункта почтового обмена, расположенного за границей, необходимо знать следующую информацию:


Прежде всего, необходимо знать, что в Италии невозможно получить пункт почтового обмена для сортировки почты в связи с тем, что управляемый всеми таможенными вопросами, каждый курьер должен иметь свой склад для сортировки всех пакетов и почты.


В свете выше сказанного, компания, предоставляющая услуги по экспресс-доставке, должна получить разрешение/лицензию от государственного управления. Необходимо иметь два разрешения/лицензии.


Первая лицензия должна быть выдана от Министерства Телекоммуникации (Ministero delle Telecomunicazioni). Она предусматривает предоставление услуг по доставке пакетов и почты на территории Италии  весом до 30 кг.


Для осуществления доставки почты весом более 30 кг и за пределами Италии требуется другая лицензия, предусматривающая международные перевозки, которая выдается 
Министерством Транспорта только компаниям, отвечающим особым требованиям.


Транспортная лицензия не является необходимой для компаний, использующих для перевозки фургоны, чей вес не превышает 6 тонн. Для этого вида транспортировки требуется лицензия для перевозки почты и посылок.


Для полноты картины необходимо поговорить о растаможивании, не затрагивая финансовую сторону вопроса.
Курьерская служба, в случае работы с зарубежными странами с входящими поставками, может быть аккредитована как таможенный брокер, осуществлять плату таможенных пошлин и сортировать непосредственно пакеты, содержащие товары из-за границы, но для этого она должна иметь таможенного ответственного.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по e-mail: info@mkpartners.it

La giurisprudenza di merito ha definito la nozione di indebito vantaggio a seguito di usurpazione del marchio

La giurisprudenza di merito ha definito la nozione di indebito vantaggio dall'usurpazione del marchio osservando che esso "si verifica nei casi in cui il secondo utilizzatore approfitta della capacità di attrazione del segno notorio contrassegnando i propri prodotti con un segno ampiamente conosciuto sul mercato, appropriandosi abusivamente dei suoi poteri di attrattiva e del suo valore pubblicitario, configurando ipotesi di pieno parassitismo commerciale". 

Presupposto necessario perché si configuri tale situazione è che si possa verificare nel caso di specie una associazione tra i rispettivi marchi attraverso la quale sia possibile il trasferimento della capacità di attrazione del primo marchio al segno del secondo utilizzatore. 

Concretamente tali ipotesi si realizzano, con maggiore probabilità in tre ordini di casi: a) quando il marchio anteriore possiede un elevatissimo carattere distintivo, b) quando esiste una particolare connessione tra prodotti, cosicché sia possibile attribuire alcune delle qualità dei prodotti del titolare del segno notorio a quelle del successivo utilizzatore del segno, c) nei casi in cui il marchio notorio può essere sfruttato al di là del suo settore naturale, ad esempio attraverso accordi di licenza o di merchandising, cosicché l'utilizzo nel settore in cui il marchio è già sfruttato consentirà l'approfittamento, nello specifico settore nel quale il segno è già utilizzato, del particolare valore del marchio, consistente nella attitudine alla espansione extramerceologica (Trib. Bologna, 6.2.2009, in motivazione). 

Allo scopo si rende necessario in primo luogo identificare il pubblico di riferimento di ciascuna impresa ed in secondo dimostrare che l'utilizzo del marchio possa in qualche modo assicurare, a motivo dell'associazione compiuta dagli acquirenti, un qualche vantaggio al secondo utilizzatore.

Giurisprudenza di merito: l'onere della dimostrazione della notorietà del marchio grava sul titolare del marchio

Secondo la Sezione MB del Tribunale di Palermo, l'onere della dimostrazione tanto della notorietà del marchio, quanto degli ulteriori presupposti di cui all'art. 20 del C.P.I. grava sul titolare del marchio che denunzi l'altrui condotta lesiva del proprio diritto.

In conformità alla definizione ricavata dalla giurisprudenza comunitaria di notorietà del marchio, mentre deve sottolinearsi la mancata coincidenza concettuale tra rinomanza e celebrità, deve piuttosto sostenersi che è rinomato il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti (cfr. Corte di Giustizia CE 14.9.1999, in causa C-375/97 Ge.Mo., in Ga. 99, 1569).

Il requisito della conoscenza da una parte significativa presso il pubblico interessato ai prodotti marchiati deve poi essere desunta da diversi fattori quali, ad esempio, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico, la durata del suo uso e l'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo (cfr. Cass. 05/21086).

Marchi e brevetti: l'attore deve indicare il proprio ruolo nella catena di sviluppo, a pena di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva - i gruppi devono specificare in quale anello della catena si inserisce ciascuna società

Il soggetto che richiede l'accertamento negativo della contraffazione del brevetto della convenuta o della sua invalidità deve indicare quali siano in concreto le condotte attribuitegli in relazione al medesimo (produzione, distribuzione, commercializzazione, etc.) in quanto sono tali condotte a costituire il fondamento della legittimazione attiva di parte attrice.

Sotto un diverso profilo, in difetto di qualsiasi indicazione al riguardo da parte dell'attrice, non è possibile neppure identificare l'interesse ad agire per l'accertamento negativo della contraffazione del brevetto, ovvero per l'accertamento della sua invalidità, dal momento che non viene in rilievo nel giudizio la relazione di "appartenenza" della controversia e di utilità del petitum rispetto alla posizione giuridica soggettiva dell'attrice medesima. 

Con riferimento alle holding o gruppi industriali, in assenza di indicazioni circa il ruolo rivestito da ciascuna delle società componenti non è possibile attribuire al gruppo la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, distinto rispetto alle singole soggettività giuridiche dei suoi componenti.

E' annullabile e non è affetta da nullità la delibera di aumento del capitale se è violato il diritto di opzione riconosciuto ai soci

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sent. 1361/2011), in tema di deliberazioni assembleari di società per azioni, il regime dell'invalidità differisce da quello previsto in generale per gli atti negoziali.

Infat ti, ai sensi dell'art. 2377 c.c., la contrarietà della deliberazione a prescrizioni di legge imperative o a disposizioni dello statuto sociale ne comporta la mera annullabilità.

Nell'ordinamento giuridico italiano solo in presenza di una delle situazioni tassativamente indicate dal successivo art. 2379 c.c. la deliberazione può essere considerata radicalmente nulla.


Ne consegue che non si può configurare la nullità della delibera di aumento del capitale sociale per pretesa violazione del diritto di opzione spettante ai soci, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela dell'interesse dei singoli soci determina un'ipotesi di semplice annullabilità, laddove la nullità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c. ricorre solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, tale da trascendere quello del singolo socio (cfr., da ultimo, Cass. 7 novembre 2008, n. 26842).

E' valido il ricorso alla riserva da sovrapprezzo per l'acquisto di sovrapprezzo anche per le cooperative che abbiano mutato la veste giuridica in S.p.A.

La Suprema Corte ha di recente definito la problematica relativa alla possibilità di utilizzare nell'acquisto di azioni proprie a norma del citato art. 2357, comma 1, la riserva da sopraprezzo iscritta nell'ultimo bilancio approvato da parte di una cooperativa che ha mutato veste giuridica in società per azioni.

Secondo i Supremi Giudici, già prima della riforma del diritto societario attuata nel 2003, era opinione della prevalente dottrina che, nelle società cooperative, non essendo previsto un tetto massimo per la riserva legale, la riserva costituita dal sovrapprezzo di azioni fosse indisponibile, e quindi non utilizzabile per l'eventuale acquisto di azioni proprie della società. 

Una volta, però, che la cooperativa assume la veste di società per azioni, e che siano divenute quindi ad essa applicabili le disposizioni vigenti per quest'ultimo tipo sociale, mentre la riserva non cessa di esistere nel patrimonio dell'ente, viene meno la ragione d'indisponibilità strettamente legata al vigore di disposizioni riferibili alle sole società cooperative e si rendono invece applicabili le norme in tema di società azionaria, nel cui ambito le riserve da sovrapprezzo sono disponibili quando ricorra la condizione richiesta dall'art. 2431 c.c..

La ratio della norma risiede nella tutela del capitale sociale, per impedire che l'acquisto delle azioni proprie della società mascheri un'indebita restituzione dei conferimenti ai soci o che siano intaccate riserve non utilizzabili in quanto destinate, per legge o per statuto, a preservare la solidità patrimoniale dell'ente o, comunque, a scopi diversi.

Ciò che necessita è perciò, in primo luogo, che le riserve da utilizzare per l'acquisto delle azioni effettivamente sussistano ed, in secondo luogo, che siano legittimamente adoperabili a questo fine.

Il riferimento del legislatore alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato attiene, evidentemente, alla prima di siffatte condizioni, ma non anche alla seconda. 

E' infatti solo dal bilancio che si può ricavare l'attestazione dell'esistenza della riserva patrimoniale di cui si tratta (ferma ovviamente la responsabilità degli amministratori nel verificare che la riserva non sia medio tempore venuta meno).

E' indubbio che la funzione del bilancio sia proprio  quella di dar conto dell'esistenza di valori patrimoniali classificati in base al sistema di contabilità aziendale; non, invece, di determinare se e quale regime debba trovare applicazione per detti valori e per le poste che contabilmente li rappresentano.

Non è infatti il bilancio, bensì la legge, a disciplinare la disponibilità della riserva da sovrapprezzo, il cui regime, sotto questo profilo, non muterebbe di certo sol perchè eventualmente nel bilancio medesimo essa fosse stata erroneamente classificata disponibile, se tale non era, o viceversa.

Qualora la riserva da sovrapprezzo esista, ne consegue che la possibilità di adoperarla per acquistare azioni proprie correttamente è stata vagliata in base alle disposizioni applicabili, all'atto della deliberazione di acquisto di siffatte azioni, avuto riguardo al tipo di società che quella deliberazione ha assunto.

In brief: how to start a business as express courier in Italy

If a Company wants to provide the express courier business activity to haul mail boxes between retail customers (for example either with custom declaration code CN22 or CN23) till the switch point settled abroad, should know the following info.

First of all, it should know that in Italy is not possible to get a switching point for the mail sorting  due to the fact that, managed all the customing issues, each courier will have its own warehouse where to sort all the packs and mails.

In light of what above stated, the express courier might get an autorization/licence from the Public Administration. In brief, it'll need two different autorizations/licences.

The first licence must be issued from the Telecomunication Minister (Ministero delle telecomunicazioni) and covers only the autorization to provide the service of boxes and mails distribution within the italy borders and for packs up to a 30 kg weigh.

 Above those limits and, as said before, for the deliveries out of the Italian borders, it's required a different licence, provided for the international transports, which is issued by the Transports Minister and it is given only to companies which have specific requirements. 

However, to be fair, the transport license is not necessary for those companies that use for the hauling vans whose weigh is not outstripping the 6t, yet for those kind of hauling is anyway required the licence for mails and boxes deliveries.

To complete the picture, it's now necessary to talk about the custom's profile, without entering in the fiscal profile.

The express courier, in case works with foreign countries with inbound deliveries, can be accredited as customs broker and work as substitute for customer's fees paymentssubstitute for customs' duty's payiments, and sort directly the packs containing goodies from abroad, but to do that it's required to have an internal custom's responsible. 

For further information and cost outlook, forward an email to the following contact: info@mkpartners.it

La Giurisprudenza di merito sposta sull'investitore qualificato l'onere di provare l'assenza di competenze in materia di valori mobiliari

In mancanza di elementi palesemente contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, che facciano presumera la non veridicità di quanto affermato, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'investitore, che la società stessa dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - pur non costituendo dichiarazione confessoria -  esonera l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificatamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione.

Infatti, la natura di operatore qualificato promana secondo la regolamentazione Consob dalla contemporanea sussistenza di due requisiti, uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su valori destinati non ad investitori retail, l'altro di carattere formale, incarnato dalla dichiarazione espressa di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo.


Ove un soggetto si dichiari operatore qualificato, e sottoscriva la dichiarazione medesima, ed in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, quest'ultimo è quindi esonerato da ulteriori verifiche sulla veridicità della dichiarazione.

Per contro, ove vi sia una discrasia tra il contenuto della dichiarazione e la situazione sostanziale e reale del dichiarante, graverà sulla parte interessata a dedurre l'assenza di specifica competenza ed esperienza in capo all'investitore, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi oggettivi ed univoci.

martedì 5 aprile 2011

Sezioni Unite: Le norme processuali prevalgono sulla legislazione in materia di privacy

Le Sezioni Unite della Cassazione (Sent. 3034/2011), hanno sciolto un intricato nodo gordiano in materia di rapporti tra norme di diritto processuale e le norme in materia di tutela della privacy,

La Suprema Corte ha ritenuto infatti opportuno regolare in via di principio i rapporti tra la disciplina dettata dalla procedura civile e quella risultante dal codice in materia di protezione di dati personali.

Secondo la Suprema Corte tra le due categorie normativa si profilerebbe un rapporto di specialità delle norme processuali rispetto alle norme in materia di privacy con conseguente prevalenza delle prima sulla base del principio secondo cui lex specialis derogat legi generali.

Le norme del codice di rito, secondo i giudici di legittimità, infatti, non possono essere integrate per mezzo delle disposizioni del codice della privacy, in quanto il bilanciamento di interessi tra la privacy delle parti ed il  corretto funzionamento processuale è già immanente nelle disposizioni codicistiche.
Ragione per cui il rispetto delle norme di rito implica, in re ipsa, il rispetto anche del diritto alla privacy e della relativa disciplina.

Infatti, è lo stesso codice di rito, all'art. 76 disp.att.c.p.c., a disporre che gli atti ed i documenti nel fascicolo di ufficio sono consultabili dalle parti che possono acquisirne copia, mentre l'art. 134 c.p.c. dispone che, nel caso di ordinanza emessa fuori udienza, questa è scritta in calce al verbale ovvero in foglio separato, circostanza che legittima il rilascio di copia autentica di entrambi gli atti esclusivamente alle parti del giudizio.

Se gli atti processuali vengono realizzati nell'osservanza del codice di rito, non è di per sé configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy della parte interessata rispetto al trattamento dei dati svolto.

La revoca del collaudatore da parte della P.A. rientra nella competenza dei Giudici ordinari

Secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. V, 31/03/2011, n. 1967), le controversie concernenti la validità degli atti con cui la P.A. procede ad annullare d'ufficio o a revocare in corso d'opera la nomina di collaudatore precedentemente attribuita in relazione a degli interventi edilizi non rientra in una delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. 

Ed infatti, siffatte ipotesi non rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, dal momento che i rapporti negoziali aventi ad oggetto il collaudo di opere pubbliche si pongono al di fuori della pur ampia materia del servizio pubblico individuata dalla normativa vigente. 

Ne consegue che tale tipologia di controversie appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

La Corte di Cassazione bacchetta gli ausiliari della sosta


La Suprema Corte di Cassazione punisce gli abusi quotidianamente commessi dagli ausiliari dalla sosta.
Sono affette da nullità insanabile le multe date dagli ausiliari del traffico ai veicoli fuori dalle strisce blu in quanto gli stessi possono intervenire sulle violazioni al Codice della strada soltanto in “materia di sosta strettamente connessa all’attività svolta dall’impresa di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico“. 
Gli ausiliari del traffico infatti sono alle dipendenze delle società concessionarie della gestione delle areee di sosta delimitate da strisce blu e quindi hanno competenza soltanto nei rispettivi ambiti.
A titolo esemplificativo, gli stessi sono legittimati a multare le auto parcheggiate senza il relativo tagliando “gratta e sosta” oppure parcheggiate in doppia fila, impedendo l’accesso alle aree a pagamento.

lunedì 4 aprile 2011

La Suprema Corte chiarisce la forma della rinuncia del legato

Second una recentissima sentenza della Suprema di Corte di Cassazione, poiché il legato si acquista senza bisogno di accettazione, la rinuncia al legato avente ad oggetto beni immobili, risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà di beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante, ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, deve essere espressa per iscritto a pena di nullità.
A seguito di un più compiuto esame della statuizione della Suprema Corte, compatibilmente con i miei impegni professionali, pubblicherò un'analisi più completa.

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: Как выйти на деловой рынок Италии - Внимание! Минимальный капитал S.r.l (ООО) уменьшается с 10 000 евро до 1 евро!

MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии


Иностранный инвестор может развить свое присутствие на итальянском рынке следующими способами:

1) открытие офиса с постоянным представительством. Включает в себя три основных понятия:
- экономическая и административная зависимость от главного офиса;
- стабильность работы;
- представительство от имени главного офиса перед третьими лицами.

В соответствии с действующим законодательством, филиал компании, зарегистрированный за рубежом, несет ответственность в соответствии со статьей 2508 Гражданского Кодекса, предписаниям закона Италии о публичности документов компании. Отсюда следует необходимость регистрации компании в соответствующем торговом реестре.

2) создание представительства, выполняющего вспомогательную функцию по проникновению на внешний рынок. Представительство отвечает за продвижение и рекламу, сбор информации, научные исследования рынка и не занимается производственной или коммерческой деятельностью;

3) создание итальянской компании, принадлежащей иностранному инвестору, которое предполагает образование нового юридического объекта в соответствии с итальянским законодательством.

Создание компании сейчас выгодно, так как благодаря реформе минимальный уставный капитала S.r.l может быть равен даже 1 евро.

Действительно, пункты  4 и 5 статьи 2463 Гражданского кодекса Итальянской республики позволяют создать общество с ограниченной ответственностью (Srl), которое может начать деятельность с начальным капиталом не менее 1 евро, но с обязательством постепенно (закон не определяет в течение какого периода) достичь минимальный размер уставного капитала (не менее 10 000 евро).

Безусловно, мы можем предоставить всю необходимую помощь, чтобы создать любой тип компании или коммерческого представительства.

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