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mercoledì 6 aprile 2011

La Giurisprudenza di merito sposta sull'investitore qualificato l'onere di provare l'assenza di competenze in materia di valori mobiliari

In mancanza di elementi palesemente contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, che facciano presumera la non veridicità di quanto affermato, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'investitore, che la società stessa dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari - pur non costituendo dichiarazione confessoria -  esonera l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificatamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, può costituire argomento di prova che il giudice può porre a base della propria decisione.

Infatti, la natura di operatore qualificato promana secondo la regolamentazione Consob dalla contemporanea sussistenza di due requisiti, uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari in capo al soggetto che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su valori destinati non ad investitori retail, l'altro di carattere formale, incarnato dalla dichiarazione espressa di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo.


Ove un soggetto si dichiari operatore qualificato, e sottoscriva la dichiarazione medesima, ed in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, quest'ultimo è quindi esonerato da ulteriori verifiche sulla veridicità della dichiarazione.

Per contro, ove vi sia una discrasia tra il contenuto della dichiarazione e la situazione sostanziale e reale del dichiarante, graverà sulla parte interessata a dedurre l'assenza di specifica competenza ed esperienza in capo all'investitore, l'onere di provare circostanze specifiche dalle quali desumere la mancanza di detti requisiti e la conoscenza da parte dell'intermediario mobiliare delle circostanze medesime, o almeno la loro agevole conoscibilità in base ad elementi oggettivi ed univoci.

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