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sabato 16 aprile 2011

Sussiste la competenza dell'AGO nelle controversie relative alla revoca di contributi pubblici

Secondo il TAR del Lazio (2867/2011) nelle controversie aventi ad oggetto la revoca di contributi pubblici per fatto asseritamente imputabile al beneficiario degli stessi sussiste in ogni caso la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, a prescindere dall'accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva. 

Infatti, il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l'interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il Giudice Ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l'inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo.

La conclusione cui giunge il Tar è corretta, in quanto l'erogazione di un contributo pubblico - sia in via provvisoria che definitiva - crea un credito dell'impresa all'agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall'Amministrazione erogante.

Infatti, sussiste già per effetto di una siffatta concessione un diritto dell'impresa al finanziamento, rientrante nella competenza del Giudice Ordinario, anche qualora sia ammissibile la revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.

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