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martedì 5 aprile 2011

Sezioni Unite: Le norme processuali prevalgono sulla legislazione in materia di privacy

Le Sezioni Unite della Cassazione (Sent. 3034/2011), hanno sciolto un intricato nodo gordiano in materia di rapporti tra norme di diritto processuale e le norme in materia di tutela della privacy,

La Suprema Corte ha ritenuto infatti opportuno regolare in via di principio i rapporti tra la disciplina dettata dalla procedura civile e quella risultante dal codice in materia di protezione di dati personali.

Secondo la Suprema Corte tra le due categorie normativa si profilerebbe un rapporto di specialità delle norme processuali rispetto alle norme in materia di privacy con conseguente prevalenza delle prima sulla base del principio secondo cui lex specialis derogat legi generali.

Le norme del codice di rito, secondo i giudici di legittimità, infatti, non possono essere integrate per mezzo delle disposizioni del codice della privacy, in quanto il bilanciamento di interessi tra la privacy delle parti ed il  corretto funzionamento processuale è già immanente nelle disposizioni codicistiche.
Ragione per cui il rispetto delle norme di rito implica, in re ipsa, il rispetto anche del diritto alla privacy e della relativa disciplina.

Infatti, è lo stesso codice di rito, all'art. 76 disp.att.c.p.c., a disporre che gli atti ed i documenti nel fascicolo di ufficio sono consultabili dalle parti che possono acquisirne copia, mentre l'art. 134 c.p.c. dispone che, nel caso di ordinanza emessa fuori udienza, questa è scritta in calce al verbale ovvero in foglio separato, circostanza che legittima il rilascio di copia autentica di entrambi gli atti esclusivamente alle parti del giudizio.

Se gli atti processuali vengono realizzati nell'osservanza del codice di rito, non è di per sé configurabile alcuna lesione del diritto alla privacy della parte interessata rispetto al trattamento dei dati svolto.

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