Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Sent. 1361/2011), in tema di deliberazioni assembleari di società per azioni, il regime dell'invalidità differisce da quello previsto in generale per gli atti negoziali.
Infat ti, ai sensi dell'art. 2377 c.c., la contrarietà della deliberazione a prescrizioni di legge imperative o a disposizioni dello statuto sociale ne comporta la mera annullabilità.
Nell'ordinamento giuridico italiano solo in presenza di una delle situazioni tassativamente indicate dal successivo art. 2379 c.c. la deliberazione può essere considerata radicalmente nulla.
Infat ti, ai sensi dell'art. 2377 c.c., la contrarietà della deliberazione a prescrizioni di legge imperative o a disposizioni dello statuto sociale ne comporta la mera annullabilità.
Nell'ordinamento giuridico italiano solo in presenza di una delle situazioni tassativamente indicate dal successivo art. 2379 c.c. la deliberazione può essere considerata radicalmente nulla.
Ne consegue che non si può configurare la nullità della delibera di aumento del capitale sociale per pretesa violazione del diritto di opzione spettante ai soci, in quanto tale diritto è tutelato dalla legge solo in funzione dell'interesse individuale dei soci ed il contrasto con norme, anche cogenti, rivolte alla tutela dell'interesse dei singoli soci determina un'ipotesi di semplice annullabilità, laddove la nullità delle deliberazioni dell'assemblea delle società per azioni per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 c.c. ricorre solo in caso di contrasto con norme dettate a tutela dell'interesse generale, tale da trascendere quello del singolo socio (cfr., da ultimo, Cass. 7 novembre 2008, n. 26842).
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