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mercoledì 6 aprile 2011

Giurisprudenza di merito: l'onere della dimostrazione della notorietà del marchio grava sul titolare del marchio

Secondo la Sezione MB del Tribunale di Palermo, l'onere della dimostrazione tanto della notorietà del marchio, quanto degli ulteriori presupposti di cui all'art. 20 del C.P.I. grava sul titolare del marchio che denunzi l'altrui condotta lesiva del proprio diritto.

In conformità alla definizione ricavata dalla giurisprudenza comunitaria di notorietà del marchio, mentre deve sottolinearsi la mancata coincidenza concettuale tra rinomanza e celebrità, deve piuttosto sostenersi che è rinomato il marchio conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi da esso contraddistinti (cfr. Corte di Giustizia CE 14.9.1999, in causa C-375/97 Ge.Mo., in Ga. 99, 1569).

Il requisito della conoscenza da una parte significativa presso il pubblico interessato ai prodotti marchiati deve poi essere desunta da diversi fattori quali, ad esempio, la quota di mercato coperta dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico, la durata del suo uso e l'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo (cfr. Cass. 05/21086).

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