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giovedì 27 agosto 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии: Pronti i vaucher per l'internazionalizzazione - Aperte le registrazioni dal 1 Settembre


Con decreto del Direttore Generale per le politiche internazionali e la promozione degli scambi del 23 giugno 2015, il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito le modalità operative ed i termini per la richiesta e la concessione dei “Voucher per l’internazionalizzazione”, finalizzati a sostenere le PMI e le reti di imprese nella loro strategia di accesso e consolidamento nei mercati internazionali con 10 milioni di risorse stanziate, ai sensi del DM 15 maggio 2015.

Le istanze di accesso finalizzate e firmate digitalmente dovranno essere presentate esclusivamente online  a partire dalle ore 10.00 del 22 settembre 2015 e fino al termine ultimo delle ore 17.00 del 2 ottobre 2015.

Per agevolare le imprese, il bando stabilisce che, a partire dalle ore 10.00 del 1 settembre 2015, le imprese interessate potranno registrarsi tramite la procedura informatica resa disponibile nell’apposita sezione “Voucher per l’internazionalizzazione” del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

Dalle ore 10.00 del 15 settembre 2015 le imprese, acquisita la password di accesso con la procedura di registrazione, potranno avviare e completare le fasi di compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni.

L’intervento consiste in un contributo a fondo perduto sotto forma di VOUCHER, ovvero un sostegno economico a copertura di servizi erogati per almeno 6 mesi a tutte quelle PMI che intendono guardare ai mercati oltreconfine, attraverso una figura specializzata (il cd. Temporary Export Manager o TEM) capace di studiare, progettare e gestire i processi e i programmi sui mercati esteri.

A beneficiare dell'iniziativa saranno micro, piccole e medie imprese (PMI) costituite in forma di società di capitali, anche in forma cooperativa e le Reti di imprese tra PMI, che abbiano conseguito un fatturato minimo di 500mila euro in almeno uno degli esercizi dell’ultimo triennio. 

Di fatto verranno erogati singoli voucher a fondo perduto di 10mila euro, proprio per l’inserimento in azienda di un temporary export manager per almeno sei mesi. 

Per avere accesso al voucher, l’impresa deve intervenire con un cofinanziamento che, per il primo bando è di almeno 3mila euro (il costo complessivo sostenuto dall’impresa per il servizio deve essere, pertanto di almeno 13mila euro).

L’azienda deve rivolgersi ad una Società fornitrice dei servizi scegliendola tra quelle inserite nell’apposito elenco presso il Ministero, che sarà pubblicato entro il giorno 1 settembre 2015.

L’intervento è dedicato alle PMI (micro piccole e medie imprese), costituite in forma di società di capitali o cooperative a loro Reti di imprese che non superino i parametri di cui alla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (limite di: 250 dipendenti effettivi, 50 €/ML di fatturato o 43 €/ML di totale bilancio).

Una quota delle disponibilità finanziarie sarà riservata alle PMI che hanno iniziato il percorso di internazionalizzazione, partecipando ai “Roadshow per l’internazionalizzazione” organizzati dall’ICE-Agenzia e che hanno acquisito dall’ICE-Agenzia una valutazione di sufficiente potenzialità di internazionalizzazione, con data non anteriore ai 3 mesi precedenti il termine per la presentazione della domanda.

I soggetti beneficiari potranno presentare la domanda in via telematica il giorno 22 settembre alle ore 10:00. Ma, già a partire dal 1 settembre sarà possibile registrarsi sulla piattaforma informatica e, grazie alla credenziale ottenuta, iniziare a compilare la domanda on line già dal giorno 15 settembre.


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lunedì 24 agosto 2015

MK&PARTNERS - Адвокат в Италии: Riforma della Legge Fallimentare e del Codice di Procedura Civile - maggiori tutele per creditori e consumatori


Entrata in vigore immediata per la legge di razionalizzazione delle procedure concorsuali e delle procedure esecutive.

La pubblicazione della Legge n. 132/2015, con cui viene convertito il D.L. n. 83/2015, avvenuta in data 21/8 u.s. determina infatti l'entrata in vigore della corposa riforma legislativa.

La revisione urgente delle procedure concorsuali, in attesa della riforma vera e propria della Legge Fallimentare, rappresenta il leit motive della novella legislativa.

E' fondamentale evidenziare che il Legislatore ha preso atto del fallimento della privatizzazione delle procedure concorsuali.

Mk&Partners, già in un proprio studio del 2013, pubblicato su questo Blog ad un anno esatto dall'entrata in vigore della pessima riforma Monti/Letta, aveva denunciato gli abusi che si nascondevano dietro le misure per favorire la continuità di impresa, troppo spesso interpretate come escamotage intrapresi da imprenditori che avrebbero dovuto essere dichiarati falliti per liberarsi dei debiti contratti a tutto danno dei creditori.

Alla luce di quanto sopra, è fondamentale, altresì, evidenziare come la novella legislativa riprenda alla lettera le argomentazioni contenute in diversi atti di opposizione all'omologazione di concordati preventivi redatti e depositati da Mk&Partners, che in diversi casi aveva sollevato questione di legittimità costituzionale sulla riformata norma di cui all'art. 178 L.F., la quale, come noto, introduceva un illegittimo silenzio-assenso in materia concorsuale ed aveva sempre contestato la totale mancanza di concorrenza nella cessione dei beni dell'impresa in crisi, che spesso venivano destinati a soggetti legati alla stessa impresa.

La riforma restituisce dignità alla procedura concordataria e ciò attraverso la obbligatoria ricerca di offerte concorrenti, quando sia proposta la cessione dell’azienda o di un ramo, attraverso l’obbligo di trasmissione continua degli atti procedimentali alla procura della repubblica (individuando sul nascere condotte di bancarotta) ed anche attraverso la tutela dei creditori storicamente meno protetti, vale a dire i creditori chirografari, ai quali viene riconosciuto il diritto di ottenere almeno il 20% delle loro legittime pretese.

Maggiore chiarezza si sarebbe dovuta, invece, assicurare al profilo transitorio sull'entrata in vigore della novella legislativa, poiché retroattivo è solo l'art. 1 della Legge n. 132/2015, mentre manca una vera e propria disciplina transitoria per quanto attiene alle altre norme.
Eppure, sarebbe stato auspicabile chiarire quali effetti avranno le nuove norme ui concordati presentati, ma anche omologati, prima della entrata in vigore della Legge n. 132/2015.

Si tratta, ad avviso, di Mk&Partners non di semplici norme processuali e come tali non incidenti sui processi già instaurati, in forza del principio per cui tempus regit actum, ma divere e proprie norme sostanziali.

E' inammissibile, in quanto provoca contrasti inaccettabili per l'ordinamento giuridico, che vi siano concordati preventivi omologati da poco, magari solo grazie al computo tra i favorevoli alla proposta di concordato, dei creditori che hanno omesso di votare.

La norma che ha introdotto il silenzio assenso era incostituzionale ab origine e la riforma legislativa dimostra appieno le doglianze al riguardo espresse in numerosi giudizi da Mk&Partners.

Ora, l'irretroattività di quella norma – di contenuto sostanziale e non processuale - rischia di mantenere e/o generare un forte squilibrio sistematico, in aperta violazione dell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza formale.




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