Entrata in vigore
immediata per la legge di razionalizzazione delle procedure concorsuali e delle
procedure esecutive.
La pubblicazione
della Legge n. 132/2015, con cui viene convertito il D.L. n. 83/2015, avvenuta
in data 21/8 u.s. determina infatti l'entrata in vigore della corposa riforma
legislativa.
La revisione urgente
delle procedure concorsuali, in attesa della riforma vera e propria della Legge
Fallimentare, rappresenta il leit motive della novella legislativa.
E' fondamentale
evidenziare che il Legislatore ha preso atto del fallimento della
privatizzazione delle procedure concorsuali.
Mk&Partners, già
in un proprio studio del 2013, pubblicato su questo Blog ad un anno esatto
dall'entrata in vigore della pessima riforma Monti/Letta, aveva denunciato gli
abusi che si nascondevano dietro le misure per favorire la continuità di
impresa, troppo spesso interpretate come escamotage intrapresi da imprenditori
che avrebbero dovuto essere dichiarati falliti per liberarsi dei debiti
contratti a tutto danno dei creditori.
Alla luce di quanto
sopra, è fondamentale, altresì, evidenziare come la novella legislativa
riprenda alla lettera le argomentazioni contenute in diversi atti di
opposizione all'omologazione di concordati preventivi redatti e depositati da
Mk&Partners, che in diversi casi aveva sollevato questione di legittimità
costituzionale sulla riformata norma di cui all'art. 178 L.F., la quale, come
noto, introduceva un illegittimo silenzio-assenso in materia concorsuale ed
aveva sempre contestato la totale mancanza di concorrenza nella cessione dei
beni dell'impresa in crisi, che spesso venivano destinati a soggetti legati
alla stessa impresa.
La riforma
restituisce dignità alla procedura concordataria e ciò attraverso la
obbligatoria ricerca di offerte concorrenti, quando sia proposta la cessione
dell’azienda o di un ramo, attraverso l’obbligo di trasmissione continua degli
atti procedimentali alla procura della repubblica (individuando sul nascere
condotte di bancarotta) ed anche attraverso la tutela dei creditori
storicamente meno protetti, vale a dire i creditori chirografari, ai quali
viene riconosciuto il diritto di ottenere almeno il 20% delle loro legittime
pretese.
Maggiore chiarezza si
sarebbe dovuta, invece, assicurare al profilo transitorio sull'entrata in
vigore della novella legislativa, poiché retroattivo è solo l'art. 1 della
Legge n. 132/2015, mentre manca una vera e propria disciplina transitoria per
quanto attiene alle altre norme.
Eppure, sarebbe stato
auspicabile chiarire quali effetti avranno le nuove norme ui concordati
presentati, ma anche omologati, prima della entrata in vigore della Legge n.
132/2015.
Si tratta, ad avviso,
di Mk&Partners non di semplici norme processuali e come tali non incidenti
sui processi già instaurati, in forza del principio per cui tempus regit actum, ma divere e proprie
norme sostanziali.
E' inammissibile, in
quanto provoca contrasti inaccettabili per l'ordinamento giuridico, che vi
siano concordati preventivi omologati da poco, magari solo grazie al computo
tra i favorevoli alla proposta di concordato, dei creditori che hanno omesso di
votare.
La norma che ha
introdotto il silenzio assenso era incostituzionale ab origine e la riforma
legislativa dimostra appieno le doglianze al riguardo espresse in numerosi
giudizi da Mk&Partners.
Ora,
l'irretroattività di quella norma – di contenuto sostanziale e non processuale
- rischia di mantenere e/o generare un forte squilibrio sistematico, in aperta
violazione dell'art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza formale.
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