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mercoledì 30 marzo 2011

Il danno esistenziale entra nel processo amministrativo

Anche il Giudice Amministrativo, con la Sentenza n. 1672/2011accoglie il principio consacrato dalla Corte di Cassazione in materia di danni non patrimoniali. 

Secondo il Consiglio di Stato, anche nell'ambito della giustizia amministrativa, in presenza dei relativi presupposti enunciati dalla Suprema Corte con le note Sentenze del novembre 2008, può essere richiesto ed ottenuto il risarcimento del danno esistenziale, nel quadro della risarcibilità del danno non patrimoniale. 

La risarcibilità di tale categoria di danno è subordinata al ricorso di precise condizioni, quali, alternativamente, la sussistenza di una norma di legge che ne preveda espressamente la risarcibilità ovvero la violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, a condizione, in tale ultimo caso, che la violazione sia stata grave e che le conseguenze della lesione siano rilevanti. 

Pertanto, conformente a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, deve pacificamente escludersi la risarcibilità di pregiudizi non patrimoniali consistiti in meri disagi o fastidi, non scaturenti da lesioni di diritti garantiti e tutelati dalla Carta fondamentale.

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