In tema di risarcimento danni da incidente stradale, il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente "in re ipsa", quale conseguenza automatica dell'incidente, ma deve essere specificamente provato.
La prova, secondo la Suprema Corte, attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno effettivo.
Tuttavia, con tale decisione, la Suprema Corte ha aderito all'orientamento secondo cui il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.
La prova, secondo la Suprema Corte, attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno effettivo.
Tuttavia, con tale decisione, la Suprema Corte ha aderito all'orientamento secondo cui il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica in ordine al danno subito, in quanto, anche durante la sosta, egli è tenuto a sopportare le spese di gestione del veicolo, che è, altresì, soggetto ad un naturale deprezzamento di valore.
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