Nel caso di incidente stradale, l'ente proprietario della strada è responsabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 cod. civ. per i danni provocati dai beni soggetti alla sua gestione e manutenzione, quali i guard rail, se questi per la pessima manutenzione determina una situazione di pericolo (Vd. Sentenza 6537/2011).
La Corte di Cassazione consacra quindi un'ipotesi di responsabilità pre cose in custodia (articolo 2051 del codice civile) mutando il precedente orientamento secondo cui era ritenuto applicabile il principio di responsabilità "del custode" per le strade pubbliche solo in relazione alla loro dimensione.
Secondo il mutato orientamento della Suprema Corte invece l'ente proprietario della strada deve essere in grado di esplicare sulla stessa un «potere di di sorveglianza, modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche» e la responsabilità sussiste quando il fatto dannoso è dovuto a un'anomalia della strada o degli «strumenti di protezione della stessa».
La responsabilità dell'ente pubblico si configura come un'ipotesi di responsabilità aggravata «salvo che quest'ultimo non dimostri di non aver potuto far nulla per evitare il danno», e la presunzione di colpa che grava su di lui può essere superata solo «quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima integra il caso fortuito».
La Corte di Cassazione consacra quindi un'ipotesi di responsabilità pre cose in custodia (articolo 2051 del codice civile) mutando il precedente orientamento secondo cui era ritenuto applicabile il principio di responsabilità "del custode" per le strade pubbliche solo in relazione alla loro dimensione.
Secondo il mutato orientamento della Suprema Corte invece l'ente proprietario della strada deve essere in grado di esplicare sulla stessa un «potere di di sorveglianza, modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche» e la responsabilità sussiste quando il fatto dannoso è dovuto a un'anomalia della strada o degli «strumenti di protezione della stessa».
La responsabilità dell'ente pubblico si configura come un'ipotesi di responsabilità aggravata «salvo che quest'ultimo non dimostri di non aver potuto far nulla per evitare il danno», e la presunzione di colpa che grava su di lui può essere superata solo «quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima integra il caso fortuito».
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