Il Tribunale Amministrativo Regionale Lombardo (T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 28/03/2011, n. 817) punisce l'inerzia del datore del datore di lavoro che precluda, nel corso del procedimento di emersione dello straniero di cui all'art. 1-ter del D.L. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, all'Amministrazione la possibilità di concludere la procedura mediante l'adozione del provvedimento finale di emersione del cittadino straniero.
In tal senso, invero, dal momento che il procedimento di emersione ha pacificamente avvio a seguito dell'esclusiva iniziativa del datore di lavoro, una tale inerzia ben può essere intesa quale sua eventuale esplicita volontà di non dare più corso al medesimo.
In tal senso, invero, dal momento che il procedimento di emersione ha pacificamente avvio a seguito dell'esclusiva iniziativa del datore di lavoro, una tale inerzia ben può essere intesa quale sua eventuale esplicita volontà di non dare più corso al medesimo.
Nessun commento:
Posta un commento