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La responsabilità medica è un tema che a noi di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии sta particolarmente a cuore.
Nata di fatto dalla prassi dei tribunali sulla scorta della professional malpractice d'oltre oceano, la responsabilità medica è stata oggetto di un lungo e acceso dibattito dottrina e giurisprudenziale, ma i vari governi non hanno mai affrontato in modo sistematico una questione tanto delicata.
Nella responsabilità medica si contrappongono infatti due diritti e interessi che in apparenza sembrano convergenti, ma che in realtà sono contrapposti,
Ovvero, il diritto del paziente ad ottenere una prestazione sanitaria erogata in modo puntuale, secondo le regole della diligenza, prudenza e perizia richieste per il tipo di attività svolta (art. 1176 cod. civ. ed artt. 1175 e 1375 cod. civ.) ed il diritto del medico di operare in serenità, senza dover vivere nell'ansia di oiter incorrere in denunce e cause di responsabilità in caso di intervento non riuscito.
E' chiaro che non si sta parlando dei casi in cui il medico improvvido causi lesioni se non la morte del paziente per errori banali.
Si sta affrontando il tema di una normale attività in cui non sempre l'intervento riesce ad hoc.
Interventi legislativi in materia erano rari e redatti in modo impreciso e contraddittorio, come nel caso del Decreto Balduzzi (vd. nostro articolo del 2014).
Oggi, invece, la Camera dei Deputati ha approvato, a favore di cittadini e operatori sanitari, la legge sulla responsabilità professionale approvata.
Ovvio, manca ancora il passaggio al Senato, ma non dovrebbero esserci sorprese al riguardo.
Una riforma molto attesa di tutta la materia che, secondo una certa stampa (vd. Corriere della Sera di oggi), dovrebbe portare vantaggi sia a chi chiede il risarcimento del presunto danno subito durante una cura o un intervento, sia a chi viene accusato di averlo procurato (singoli operatori).
Secondo il Governo la riforma dovrebbe consentire la riduzione della cd. medicina difensiva.
Tra le principali novità, spiccano l’obbligo di assicurazione per strutture pubbliche e private, tempi più veloci, introduzione nel codice penale di un reato sanitario specifico.
Viene riportata tra le "novità", la possibilità per un paziente, che ritiene di essere stato lesionato, di denunciare il medico portando le prove, attraverso ad esempio relazioni di periti. Risulta a chi scrive che la persona offesa possa sempre portare le prove a corredo della propria denuncia.
Sempre secondo la stampa, rappresenta una vittoria per il paziente la possibilità di procedere giudizialmente entro cinque anni a partire dall’episodio.
A nostro avviso, questa norma tutela solo le Aziende Sanitarie.
Condivide i nostri dubbi il Dott. Tonino Aceti, coordinatore del Tribunale per i diritti del malato, poco convinto della norma sull’inversione dell’onere della prova.
Noi di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии siamo scettici soprattutto per quanto riguarda il regime di prescrizioni e decadenze.
Sino ad oggi, la prescrizione decennale (e non quinquennale) decorreva, come scritto dall'Avv. Renato Musella su Il Sole 24 Ore del 22/2/2008, non dal fatto lesivo, ma dalla scoperta del nesso causale tra il fatto lesivo ed il danno lamentato dal paziente.
Facendo un esempio, il paziente che abbia contratto il virus dell'HIV a seguito di una trasfusione con sangue infetto, potrebbe proporre la causa di risarcimento entro 10 anni non dalla operazione e neppure dalla scoperta di aver contratto il virus dell'HIV, ma dal momento in cui scopre che ha contratto il virus a seguito dell'operazione, ricollegando l'evento dannoso (infezione) ad un fatto storico ben preciso (operazione chirurgica con trasfusione).
Ancora una volta, una riforma che contiene una decisa contrazione dei diritti del cittadino, presentata come portatrice di vantaggi e tutele.
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