Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, con riferimento al processo di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare ai sensi dell'art. 612 c.p.c. e ss., il provvedimento che dichiari improcedibile o improseguibile l'azione esecutiva è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., essendo questo il rimedio contro i provvedi menti con i quali il giudice dell'esecuzione addivenga ad una chiusura anticipata del processo esecutivo, a ragione o a torto, sul presupposto che non sussistesse ab origine o sia venuta meno una condizione dell'azione esecutiva.
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