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E' all'ordine del giorno il gravissimo problema dell'occupazione abusiva di immobili.
E' all'ordine del giorno il gravissimo problema dell'occupazione abusiva di immobili.
Nel mezzo della crisi
economica e di un flusso migratorio praticamente incontrollato, si è creata una
vera e propria emergenza-casa, che molti pensano di affrontare illegalmente,
occupando case sfitte, pignorate, disabitate o, addirittura, abitate, approfittando dell'assenza temporanea dei proprietari o affittuari.
Il fenomeno ha preso una
piega preoccupante - al limite dell'allarme sociale - in modo particolare nell'ambito dell'edilizia popolare pubblica, ma anche nel
privato ci sono casi sempre più frequenti.
Il tutto, apparentemente (e lo sottilineo decine di volte), con il benestare delle istituzioni e della magistratura.
Sembra strano, ma chi pensa di avere il diritto di occupare case altrui, si difende
addirittura citando una sentenza della Corte di Cassazione, che avrebbe
legittimato chiunque ad impossessarsi di case vuote o abitate da altri.
Basterebbe, secondo questa tesi fantascientifica, invocare semplicemente lo stato di necessità ed il gioco è fatto.
Effettivamente, ricordo una
certa stampa, evidentemente con poca cultura giuridica e tanta voglia di fare lo scoop a tutti
i costi, che, nel 2007, quando si stava ancora piuttosto bene, pubblicò, dandone estremo risalto, una
sentenza della Suprema Corte, che avrebbe assolto una donna, accusata di aver occupato una
casa, sulla base dell'esimente dello stato di necessità, disciplinato e
previsto dall'art. 54 c.p.
Si trattava della Sentenza n. 35580/2007, con la quale la donna non era stata certo assolta, ma si era semplicemente annullato la sentenza della Corte d'Appello, con rinvio, poiché era stata omessa la dovuta indagine
per verificare se l'esimente dello stato di necessità in quel caso sussistesse effettivamnete.
Forse per ovviare ai danni creati con la pessima informazione correlata alla sentenza del 2007, nel 2012, con la Sentenza n. 9265, la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema, stabilendo che, nella occupazione abusiva di immobile, mai e poi mai può essere invocato l'esimente dello stato di necessità.
Ne consegue, pertanto, che l'autore della occupazione risponde dei reati ex artt. 633 e 639 bis
c.p., per avere abusivamente occupato un immobile e lo stato di necessità è sempre escluso.
Infatti, ai sensi dell’art. 54 c.p., perchè si possa configurare l'esimente (la cui prova
spetta all’imputato che la invoca), occorre che nel momento in cui l’agente
agisce contro la legge - al fine di evitare un danno grave alla persona - il
pericolo debba essere imminente e, quindi, individuato e circoscritto nel tempo
e nello spazio.
Il carattere di attualità del pericolo
esclude, quindi, tutte quelle situazioni di pericolo non contingenti, caratterizzate da una sorta di cronicità essendo datate e destinate a protrarsi
nel tempo.
Nell' ipotesi
dell’occupazione di beni altrui, lo stato di necessità può essere invocato
soltanto per un pericolo attuale e transitorio, non certo per sopperire alla
necessità di risolvere la propria esigenza abitativa, tanto più che gli alloggi
di edilizia popolare sono proprio destinati a risolvere esigenze abitative di persone non abbienti,
attraverso procedure pubbliche e regolamentate.
Peraltro, gli abusivi, al di là dei reti di cui agli artt. 633 e 639 c.p., compiono anche il reato di violazione di domicilio.
Il domicilio è un diritto sacro ed inviolabile, previsto e consacrato dalla Costituzione Italiana all'art. 14 e difeso dalla norma penale di cui all'art. 614 c.p.
Peraltro, in materia di occupazioni abusive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 c.p.p., la polizia
giudiziaria deve intervenire d'iniziativa per impedire che un reato venga portato
a conseguenze ulteriori, allontanando i
colpevoli dai locali occupati contro la legge. A ciò si aggiunga che, non impedire un evento che si avrebbe l'obbligo di impedire, equivale a commetterlo, e ciò ex art. 40 c.p. comma secondo.
Perciò possiamo andare
tranquillamente in ferie, perché se qualcuno viola il nostro domicilio, forzando
la porta o una finestra, la polizia giudiziaria è obbligata a liberare
l'alloggio ed il colpevole può essere arrestato.
Come reazione contro le occupazioni abusive di immobili, si può anche invocare la misura cautelare del sequestro preventivo, visto che la libera disponibilità
dell'immobile comporterebbe un aggravamento o una protrazione delle conseguenze
del reato, che il sequestro preventivo mira invece a congelare (Corte di Cassazione,
sez. II Penale, sentenza n. 7722/12; depositata il 28 febbraio).
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