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E' di ieri la pubblicazione della sentenza che, accogliendo le argomentazioni difensive dello Studio, afferma, chiaramente, che nel giudizio risarcitorio per i danni causati da vittime della strada non è richiesta la prova testimoniale, ben potendo avere accesso la prova per presunzioni, per fatti notori e per il celeberrimo, e misterioso, principio dell'id quod plerumque accidit (letteralmente, ciò che accade nella maggior parte dei casi).
E' di ieri la pubblicazione della sentenza che, accogliendo le argomentazioni difensive dello Studio, afferma, chiaramente, che nel giudizio risarcitorio per i danni causati da vittime della strada non è richiesta la prova testimoniale, ben potendo avere accesso la prova per presunzioni, per fatti notori e per il celeberrimo, e misterioso, principio dell'id quod plerumque accidit (letteralmente, ciò che accade nella maggior parte dei casi).
Come noto, il Fondo per le Vittime della Strada spesso nega i risarcimenti, richiedendo ai poveri danneggiati una probatio diabolica dell'evento danno occorso, inammissibile in uno stato di diritto. Vi starete chiedendo, ma cos'è questa probatio diabolica? Non è altro che la prova impossibile.
Magari passeggiate con la Vostra bicicletta, o a piedi, di notte, in una strada buia ed isolata e venite improvvisamente travolti da un'auto che scappa.
Come fate a dimostrare che siete stati investiti e che non siete caduti da soli?
Come purtroppo spesso avviene in Italia, a meno che non ci scappi il morto o la stampa si interessi del caso, il Fondo per le Vittime della Strada, spesso e volentieri, in questi casi non risarcisce le vittime di pirati, proprio facendo leva sulla probatio diabolica e su una giurisprudenza molto contraddittoria ed ambigua. Vi sono precedenti giurisprudenziali che in una stessa sentenza esprimono concetti antitetici e contraddittori.
Certo in Italia le truffe alle assicurazioni sono all'ordine del giorno, ma ciò non può voler dire che a rimetterci debbano essere le persone per bene, che hanno sofferto gravi danni dai pirati della strada.
Come fa la persona investita, che magari ha perso conoscenza, a procedere con la ricerca ed identificazione del veicolo pirata, quando forse neppure ha avuto il tempo di accorgersene.
Il Giudice, e questa è la nostra tesi, deve tenere in considerazione questo elemento e verificare il materiale probatorio fornito nel suo complesso.
Segni di frenata sull'asfalto, tracce dell'urto, frammenti di vetro, sono tutti elementi di riscontro fondamentali su cui il Giudice può basare la propria decisione.
Segni di frenata sull'asfalto, tracce dell'urto, frammenti di vetro, sono tutti elementi di riscontro fondamentali su cui il Giudice può basare la propria decisione.
Chiaramente, il quadro probatorio deve essere ben illustrato e spiegato al Giudice, al quale bisogna evidenziare, con solerzia di particolari, il benchè minimo dettaglio, dal quale si potrà desumere, anche in via presuntiva, la presenza ed il coinvolgimento di un veicolo pirata.
Putroppo la pirateria stradale è un fenomeno in forte espansione, anche per l'assenza, come in tanti settori, di pene adeguate e severe, che puniscano in modo esemplare questo tipo di condotte.
La crisi economica ha poi ulteriormente accentuato il problema, con persone che non possono permettersi l'assicurazione e che non vogliono rinunciare alla propria auto; guidatori alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o alcool, criminali in fuga, immigrati irregolari completano il quadro desolante.
Il razzismo non c'entra, è la casistica che parla, Di fronte a questo tragico bilancio quotidiano, a questo bollettino di guerra, è inaccettabile lasciare sforniti di tutela le povere vittime, costringendole a fornire prove impossibili, per aver riconosciuto il giusto risarcimento.
Si auspica, invece, un intervento legislativo serio ed efficace, per punire i pirati della strada e gli autori di frodi alle assicurazioni.
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