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Si narra che il Tribunale di Milano, Sez. I Civile, avrebbe riscritto i punti cardinali della responsabilità per colpa medica, cd. medical malpractice, ma è proprio così?
Si narra che il Tribunale di Milano, Sez. I Civile, avrebbe riscritto i punti cardinali della responsabilità per colpa medica, cd. medical malpractice, ma è proprio così?
Secondo noi di Mk&Partners, lo è in parte. Semplicemente il
Tribunale di Milano ha ritenuto, primo in Italia, di applicare alla
lettera il c.d. Decreto Balduzzi, che qualifica la responsabilità del medico
ospedaliero come responsabilità ex art. 2043 cod. civ., da fatto illecito.
Il regime della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218
cod. civ. continua, invece, a disciplinare il rapporto tra il paziente e la
struttura ospedaliera, e ciò in virtù della celeberrima teoria del contatto
sociale, che si instaura sin dal momento dell'accettazione del malato in
ospedale.
Le conseguenze della applicazione del Decreto Balduzzi sono
molto importanti, visto che, nel rapporto tra medico e paziente, cambia il
regime dell'onere della prova e cambia altresì il termine di prescrizione del
diritto al risarcimento del danno.
L'onere della prova nei rapporti contrattuali è di fatto a
carico del debitore (nel nostro caso il medico), in quanto, secondo la atavica
giurisprudenza Corte di Cassazione, nei rapporti contrattuali, il creditore
(nel nostro caso il paziente) deve solo provare il rapporto contrattuale (e,
quindi, nel caso di specie, il contatto sociale - l'accettazione) ed eccepire
l'inadempimento della controparte (l'errore del medico nell'esecuzione della
prestazione tipica, l'operazione o il trattamento sanitario).
Mentre secondo l'orientamento costante della Corte di
Cassazione, era il medico a dover dimostrare di aver operato bene, secondo il
Tribunale di Milano è il paziente a dover dimostrare l'inadempimento e non solo
ad eccepirlo.
Secondo il Tribunale di Milano, tale orientamento ha comportato
una maggiore esposizione dei medici al rischio di dover risarcire danni, anche
ingenti, con proporzionale aumento dei premi assicurativi, contribuendo all’esplosione
del fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”, come reazione al
proliferare delle azioni di responsabilità promosse contro i medici.
Per arginare questo problema e restituire nuova dignità alla
professione medica, nel 2012 il Legislatore ha emanato il Decreto Balduzzi, in
forza del quale, il medico che si attiene a linee guida e buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica, non risponde penalmente per colpa
lieve.
In tali casi resta, comunque, fermo l’obbligo di cui
all’articolo 2043 cod. civ.
Quello che precede è il dettato normativo letterale. La norma è
scritta malissimo e, infatti, la Corte
di Cassazione presupponeva l'esistenza di un errore dovuto verosimilmente ad
ignoranza di chi ha redatto la norma.
Il Tribunale di Milano, chiamato ad applicare il Decreto
Balduzzi, si è rifiutato di credere che il Legislatore fosse così ignorante da
non conoscere il senso del richiamo alla norma cardine della responsabilità da
fatto illecito.
Anzi il fatto che si sia premurato di precisarlo in sede di
conversione del decreto, fa escludere sia stata una svista, ma solo carenza di
cultura delle tecniche di redazione normativa.
Come dare torto al Tribunale di Milano. Il compito del Giudice
non è quello di sostituirsi al Legislatore, ma di attribuire alla norma il
senso che può avere in base al suo tenore letterale e all’intenzione del
legislatore.
Certo l'On. Renato Balduzzi ha scritto che il medico risponde ex
art. 2043 cod. civ., ma è anche vero che il riferimento all'art. 2043 cod.
civ., secondo Mk&Partners, va letto con riferimento ai casi di COLPA LIEVE
che non fondano la responsabilità penale. Perché è questo che dice il
Legislatore.
In ogni caso, secondo il Tribunale di Milano in forza del
Decreto Balduzzi non è più il medico a dover provare la propria correttezza, ma
il paziente a dover provare la colpa del medico e, in tema di prescrizione, il
termine è ovviamente quello quinquennale del diritto al risarcimento del danno,
anziché quello decennale previsto in ambito contrattuale.
Secondo il Tribunale, non si rischia "un’apprezzabile
compressione del diritto alla salute del paziente", perché la
responsabilità di tipo contrattuale resta attivabile contro l’ospedale invece
che contro il medico.
Quindi il Tribunale ammette che con l'applicazione in questi
termine del Decreto Balduzzi vi sarà una compressione del diritto alla salute,
ma "non apprezzabile".
Secondo il Giudice, ricondurre la responsabilità del medico
nell’alveo della responsabilità da fatto illecito dovrebbe favorire l’alleanza
terapeutica fra medico e paziente, senza che venga inquinata da un sottinteso e
strisciante “obbligo di risultato” al quale il medico non è normativamente
tenuto, spesso alla base di scelte terapeutiche difensive, pregiudizievoli per
la collettività e talvolta anche per le stesse possibilità di guarigione del
malato.
Condivisibile è il fatto che oggi il proliferare di cause per
medical malpractice abbia condotto i medici ad assumere tecniche terapeutiche
essenzialmente difensive, per la paura di operare.
Non condivisibile è invece mantenere due regimi di
responsabilità distinte tra medico e struttura ospedaliera.
E' del tutto inutile, in quanto comunque la responsabilità della
struttura ospedaliera è subordinata alla sussistenza di una colpa del medico.
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