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giovedì 9 ottobre 2014

MK&PARTNERS Адвокат в Италии: La Corte Costituzionale ridimensiona il fisco: regime di presunzioni da rivedere nell'accertamento bancario sui prelevamenti

MK&PARTNERS Адвокат в Италии

I prelievi dal conto bancario da parte di professionisti e autonomi senza giustificazione non possono essere considerati automaticamente compensi in nero. 

Lo stop arriva dalla Sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale che ha bocciato la presunzione relativa ai titolari di reddito di lavoro autonomo. 

La Consulta ha dichiarato così l’illegittimità parziale dell’articolo 32, comma 1, numero 2), secondo periodo, del Dpr 600/1973 nella parte in cui ha parificato lo stesso trattamento riservato per titolari di reddito di lavoro autonomo e reddito d’impresa.

La questione di incostituzionalità era stata sollevata dall’ordinanza 27/29/2013 della Ctr Lazio che aveva sottolineato l’irrazionalità della presunzione a favore del Fisco che trasforma i prelievi bancari senza indicazione del beneficiario in compensi non dichiarati.

Sebbene le figure dell'imprenditore e del lavoratore autonomo siano per molti versi affini nel diritto interno come nel diritto comunitario, esistono pur sempre specificità di quest'ultima categoria che inducono a ritenere arbitraria l'omogeneità di trattamento prevista dalla disposizione censurata, alla cui stregua anche per essa il prelevamento dal conto bancario corrisponderebbe ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo. 

Secondo tale doppia correlazione, in assenza di giustificazione deve ritenersi che la somma prelevata sia stata utilizzata per l'acquisizione, non contabilizzata o non fatturata, di fattori produttivi e che tali fattori abbiano prodotto beni o servizi venduti a loro volta senza essere contabilizzati o fatturati.

Il fondamento economico-contabile di tale meccanismo era stato già ritenuto dalla sentenza 2225/2005 della Corte costituzionale «congruente con il fisiologico andamento dell'attività imprenditoriale, il quale è caratterizzato dalla necessità di continui investimenti in beni e servizi in vista di futuri ricavi».

La sentenza 228/2014 della Consulta precisa che «l'attività svolta dai lavoratori autonomi, al contrario, si caratterizza per la preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo: tale marginalità assume poi differenti gradazioni a seconda della tipologia di lavoratori autonomi, sino a divenire quasi assenza nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell'attività svolta, come per le professioni liberali».

La non ragionevolezza della presunzione che trasforma automaticamente in nero i prelievi in giustificati da autonomi e professionisti «è avvalorata dal fatto che gli eventuali prelevamenti (che peraltro dovrebbero essere anomali rispetto al tenore di vita secondo gli indirizzi dell’agenzia delle Entrate) vengono ad inserirsi in un sistema di contabilità semplificata di cui generalmente e legittimamente si avvale la categoria; assetto contabile da cui deriva la fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali».

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