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domenica 1 dicembre 2019

I precedenti di MK&PARTNERS - Русскоязычный Адвокат в Италии: L'Avv. Renato Musella riscrive l'interruzione del nesso causale nel concorso esterno di cause - Tribunale Penale di Sondrio: https://www.ilfattoquotidiano.it/2013/02/18/sondrio-scontro-tra-camion-e-treno-due-morti-sulla-statale/503820/

Spesso, a seguito di morte o lesioni nell'ambito di incidenti stradali, le procure della repubblica, soprattutto oggi a seguito dell'introduzione dei reati di lesioni stradali e omicidio stradale, tendono ad estendere eccessivamente il numero dei soggetti considerati penalmente responsabili, processando soggetti la cui responsabilità dovrebbe essere pacificamente esclusa.
Ciò avviene in ragione di una non corretta e zelante applicazione dell'art. 41 c.p.
Ai sensi di tale norma, il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento​. 
Si pensi al caso di un incidente banale, dal quale tutti i soggetti coinvolti escano illesi o lievemente feriti.
Successivamente, tuttavia, succede un qualcosa di nuovo, che muta radicalmente lo scenario e quello che sembrava un normale tamponamento diventa uno scenario totalmente diverso, in cui vi sono morti e feriti.
Si pensi al caso in cui a seguito di un sinistro, i soggetti coinvolti si fermino sulla corsia di emergenza per le constatazioni amichevoli, ma all'improvviso sopraggiunga un camion che investa le persone presenti cagionando morte e lesioni. Oppure si pensi al caso in cui una persona leggermente ferita a seguito di un incidente poi muoia in ospedale. 
Sono casi effettivamente capitati all'Avv. Renato Musella e dallo stesso vinti.
Secondo chi scrive, infatti, si devono tenere separati i diversi scenari intervenuti e vedere se con la causazione del sinistro è possibile considerare concluso il primo scenario e considerare esaurite tutte le eventuali responsabilità dell'imputato. 
Ciò è possibile se dalla presunta violazione della norma cautelare del Codice della Strada posta in essere dunque non sia derivato né l'evento morte né l'evento lesioni. O derivino solo lesioni lievi. Si devono poi analizzare gli scenari successivi e vedere se chi ha causato il sinistro iniziale o meglio se il sinistro iniziale mantenga un ruolo attivo anche anche per gli scenari successivi.
L'accertata sussistenza di una condotta antigiuridica di uno degli utenti della strada con violazione di specifiche norme di legge o di precetti di comune prudenza non può di per sé far presumere l'esistenza della causalità tra il suo comportamento posto in essere nel primo scenario e l'evento dannoso avvenuto in uno scenario successivo.
Le procure tendono a non separare gli scenari ed a considerare un unico scenario, ritenuto un Unicum indissolubile.
Tale unicum tuttavia deve essere sempre provato e non semplicemente presupposto e si deve escludere quando sia dimostrato che l'incidente si sarebbe ugualmente verificato senza quella condotta o, come nel caso di specie, è stato comunque determinato da una causa diversa e fra un istante vedremo perché e quali sono state le cause diverse.
Come noto, il principio della condicio sine qua ritenuto applicabile dall'accusa nella fattispecie che ci occupa, ovvero il principio secondo cui qualunque comportamento che ha influito sul verificarsi dell'evento ne costituisce causa indipendentemente dal concorso di altre circostanze è temperato dalla previsione del secondo comma dell'art. 41 c.p. a norma del quale le causa sopravvenute escludono il nesso di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. Tutto ciò si iscrive nell'assodato indirizzo giurisprudenziale che ritiene integrato il nesso di causalità ex artt. 40 e 41 del c.p. nell'omicidio colposo solo quando la causa principale dell'evento morte sia da ravvisarsi nel comportamento negligente o imprudente del soggetto agente. 
Del resto, sarebbe stato assolutamente iniquo punire chi abbia fornito soltanto uno spunto ad una libera e consapevole auto-esposizione della vittima al pericolo. 
Esiste un principio di auto-responsabilità che impedisce l'imputazione dell'evento a chi con l'evento centra solo superficialmente. 
Il Giudice di legittimità enuncia il principio secondo cui non sussiste il nesso causale tra la condotta dell'agente e l'evento mortale se la condotta della persona offesa si presente del tutto eccezionale ed imprevedibile indipendente dal fatto del reo e si inserisce in una serie causale come fattore determinante ed autonomo dell'evento. E' quindi evidente che per giurisprudenza costante l'indagine circa la sussistenza del nesso eziologico deve avere mira il rapporto fra varie cause al fine di accertare se quelle prossime siano fattori eccezionali, imprevedibili ed atipici del tutto avulsi dalla serie causale precedente ovvero ne costituiscano solo lo sviluppo naturale.
Ancora la giurisprudenza dominante ha precisato che in tema di rapporto di causalità la causa da sola sufficiente a determinare l'evento è quella che non soltanto appartiene ad una serie causale completamente autonoma rispetto a quella posta in essere con la condotta dell'agente ma anche quella che pur inserendosi nella serie causale dipendente dalla condotta dell'agente opera per esclusiva forza propria nella determinazione dell'evento sicchè la condotta dell'agente pur costituendo un precedente necessario per l'efficacia della causa sopravvenuta assume rispetto all'evento stesso non un ruolo di fattore causale ma di semplice occasione.
Nei casi affrontati dall'Avv. Renato Musella i Tribunali (Milano,Sondrio e Brescia) facevano proprie le difese ed assolvevano gli imputati.

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