Secondo la Suprema Corte il contratto preliminare di vendita di un immobile é valido non solo quando sia privo dell'indicazione dei dati catastali, ma addirittura quando oggetto del cd compromesso sia un immobile in costruzione e di proprietà di un soggetto diverso del promittente venditore. La ratio di tale principio si basa sulla concezione, giá espressa in precedenti pronunce, del contratto preliminare quale promessa di prestazioni e sempre sulla base di tale concezione la Suprema Corte, con la sentenza n. 14524/2012, ha ribadito che oggetto del preliminare non è l'oggetto del futuro contratto definitivo che le parti si obbligano a concludere, bensì la conclusione stessa del definitivo. Ne consegue la validitá e la piena efficacia sia del preliminare di vendita di un immobile che non contenga i dati catastali o altri elementi distintivi, purché sia certo che le parti abbiano inteso riferirsi a un bene determinato o, comunque, determinabile. Ai fini della validità del preliminare, pertanto,non è necessaria l'indicazione completa di tutti gli elementi del contratto che sarà stipulato, essendo sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali. La validitá del preliminare peraltro non puó neppure essere inficiata dalla circostanza che il bene sia di proprietá di un terzo, in quanto, data la natura meramente obbligatoria del preliminare, é sen'altro ammissibile il contratto preliminare di cosa futura e di quello di cosa altrui.
MK&Partners - Русскоязычный Адвокат в Италии оказывает полный спектр юридических услуг и юридических консультаций частным лицам, национальным и иностранным компаниям, органам государственной власти, международным организациям и финансовым институтам в Италии, Швейцарии и России: info@mkpartners.it - www.mkpartners.it - skype: mkpartners.ru
Mk&Partners
sabato 6 ottobre 2012
Ripassiamo il d.lgs. n. 231/2001
Come ben noto, soggetto attivo di un reato può essere solo e soltanto una persona fisica, secondo il principio antropomorfico e antropocentrico del diritto penale. Al contrario, le persone giuridiche non possono essere soggetti attivi del reato. A carico della persona giuridica, tuttalpiù, puó essere prevista un'obbligazione civile di garanzia, mentre dei reati risponderanno solo le persone fisiche, che hanno agito in nome e per conto dell'ente. Tuttavia, per contrastare il fenomeno della delinquenza societaria è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità diretta delle persone giuridiche derivante dai reati commessi da dirigenti e dipendenti. Quando uno dei reati previsti dalla normativa in esame è frutto di una decisione imprenditoriale, conseguenza della mancata adozione di modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenirli ovvero dell'inadeguata vigilanza da parte degli organismi di controllo, sussiste la responsabilità delle persone giuridiche, vale a dire società, imprese individuali, associazioni, etc che sono punite con sanzioni pecuniarie ed interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi ed il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Sanzioni accessori sono anche la confisca della società e la pubblicazione della sentenza di condanna.
domenica 30 settembre 2012
Vita in condominio: i rumori molesti da appartamento
Ebbene si cari amici, oggi affrontiamo un tema di grande attualità, ma, purtroppo, spesso sottovalutato e minimizzato, vale a dire i rumori molesti da appartamento.
Ditemi la verità, chi di voi non ha avuto vicini di casa rumorosi.
Liquidati troppo spesso quali questioni bagatellari di poca importanza, i rumori da appartamento sono un problema sociale serio, spesso balzato alle luci della cronaca, come accaduto proprio pochi giorni fa.
Musica ad alto volume, bricolage, urla, mobili che strisciano, calpestio e chi più ne ha più ne metta.
Certo, vi sono diverse categorie e diversi livelli di rumore, ma nei casi più gravi le immissioni di rumore possono riverbersi in modo negativo sulla psiche e sulla sua salute fisica di una persona.
Stress, mancanza di sonno, stati di ansia, attacchi di panico sono il minimo comune denominatore di chi deve convivere con questo tipo di situazioni.
Si sa, il limite tra il diritto di essere liberi in casa propria ed il diritto alla quiete domestica, in questi casi è molto sottile e labile.
La lentezza della giustizia, poi, contribuisce a far incancrenire la situazione ed incrementare la litigiosità tra le parti.
In questi casi, in primo luogo, naturalmente, bisogna cercare di gettare acqua sul fuoco e di essere tolleranti, in quanto il diritto al silenzio assoluto non esiste ed alle abitudini dei vicini di casa, soprattutto per chi abita in condominio, bisogna farci il callo.
In caso contrario sarebbe il vostro vicino ad essere ostaggio in casa propria e a non potersi dedicare in modo sereno alle proprie occupazioni.
Mi è capitato il caso di una ragazza che si è vista recapitare la lettera di contestazione di un legale, in quanto un giorno dovette rientrare in casa alle 6.00 del mattino per prendere il cellulare, lasciato sbadatamente sul letto, e nella fretta provocò un po’ di rumore.
Come dicevano i romani, in medio est virtus e bisogna contemperare due interessi contrapposti.
Se effettivamente il vostro vicino ha abitudini o hobby la cui rumorosità supera la normale tollerabilità ed è sordo alle vostre lamentele, bisogna agire giudizialmente.
E allora, vi starete chiedendo: cosa dobbiamo fare?!?
Innanzi tutto, registrate, registrate e registrate, procuratevi dei testimoni e verificate se i rumori sono percepiti da altri condomini.
Poi, cercate di procurarvi un minimo intervento delle forze dell’ordine, anche se solo nella forma dello scambio di generalità ed ora vi spiego perché.
Soprattutto se gli agenti interverranno in ore notturne, ci sarà un primo indizio a riprova della veridicità delle vostre ragioni.
Non dimentichiamoci che al cospetto delle forze dell’ordine molte persone potrebbero, a propria discolpa, fare rilvelazioni interessanti, che in linea teorica saranno messe nero su bianco nella relazione di servizio degli agenti.
Magari il vicino riferirà di soffrire di insonnia e di riuscire a dormire solo suonando la chitarra elettrica.
Poi con il verbale di intervento e le vostre registrazioni, rivolgetevi all’amministratore di condominio o ad un legale per diffidare il vicino dal perseverare con la propria condotta.
Se prima della lettera del legale, o di un richiamo informale, il saltellare per casa della vicina alle 3.00 del mattino con le zeppe ai piedi può avere carattere inconsapevole, una volta che al vicino è noto che la sua azione arreca disturbo e danno, si può ben presumere che il ripetersi di quelle medesime condotte possa essere fatto con cognizione di causa, o quanto meno accettandone i rischi e le conseguenze.
Nel caso in cui le molestie non dovessero cessare (e questa è la stragrande maggioranza dei casi), lo step successivo è quello di presentare una dettagliata denuncia-querela, ove dovrà essere esposto nei particolari il tipo di condotte moleste, con l’indicazione di date e la descrizione degli episodi più significativi nonché degli effetti delle molestie sulla vostra salute.
Nella denuncia si dovrà anche fare una attenta ricostruzione dell’animus agendi, per indicare agli inquirenti elementi utili a determinare se le condotte moleste sono volontarie e, quindi, dolose, o meno.
Questa fase è delicatissima, in quanto dalla stessa dipende la qualificazione del reato.
Infatti, a livello penalistico una condotta molesta può assumere diverse connotazioni a seconda delle modalità pratiche di svolgimento ed alle conseguenze sulla vittima, che vanno dai semplici rumori molesti (disturbo della quiete pubblica) sino alla nuova figura dello stalking condominiale.
Ebbene sì cari amici, spesso i rumori da appartamento trascendono in vere e proprie condotte persecutorie sussumibili nel reato di stalking.
Si sa. Purtroppo, alcune persone, di fronte ad un appunto sulla correttezza delle proprie abitudini, anziché fare un po’ di autocritica e cambiare atteggiamento, hanno la reazione inversa ed i rumori assumono la forma di vere e proprie persecuzioni (e quindi si può parlare di stalking condominiale).
In questo ultimo caso, la reazione dell’ordinamento giuridico è molto forte, in quanto può essere anche disposto l’allontanamento del vicino rumoro dalla propria abitazione.
Sempre più numerose sono le sentenze che riconoscono nelle fattispecie di rumori molesti la sussistenza del reato di stalking.
In ogni caso, fatta la denuncia-querela, si potrà agire anche in sede civile tanto in via cautelare e di urgenza, per ottenere la cessazione dei rumori molesti e l’adozione di misure necessarie a neutralizzarli (insonorizzazione degli ambienti a cura e spese del molestatore), quanto in via ordinaria per ottenere il risarcimento del danno integrale.
Sul punto è sempre importante verificare l’esistenza del regolamento di condominio, in quanto la presenza del medesimo sposta automaticamente la competenza in capo al Tribunale (se il risarcimento del danno richiesto supera l’importo di € 5.000,00) e muta la ripartizione dell’onere probatorio tra le parti.
Ed infatti, sia con riferimento all’azione civile che all’azione penale, per sostenere le proprie ragioni in giudizio servono delle prove.
La prova de rumori molesti può essere fornita tanto con testimoni quanto con registrazioni fonografiche, senza necessità di costose verifiche da parte di esperti, che comunque male non fanno.
La soglia di tollerabilità di cui alle norme civilistiche e penalistiche non è legata a parametri legali, ma è oggetto di valutazione da parte del Giudice. Le lezioni di ballo o i giochi dei bambini alle 3.00 del mattino, anche se non producono rumori oltre soglia (il che è difficile), sicuramente violeranno gli artt. 844 e 2043 cod. civ.
Per il resto, la giurisprudenza ha sfornato numerose decisioni in cui si esprime un deciso favor, anche sotto il profilo probatorio, per la vittima.
Per concludere, il mio consiglio cari amici è quello di rispettarvi a vicenda e, se vi vengono mosse delle critiche ragionevoli e fondate, su abitudini che possono arrecare fastidio, di lavorare per trovare una soluzione che soddisfi entrambe le parti.
Naturalmente, è inutile dirlo, non cercate di vendicarvi nei confronti di chi vi ha mosso una critica, in quanto, oltre ad essere sbagliato, potreste rischiare di incorrere in una condanna penale per stalking, reato gravissimo.
sabato 15 settembre 2012
If somebody wonders the origine of the crunch...
UBS trader 'risked the very existence of the bank', court told http://gu.com/p/3aev9
venerdì 27 luglio 2012
La Cassazione dice basta ai "Falsi d'Autore". Anche metterli in vendita è reato
I diritti di privativa e quindi i marchi assolvono alla delicata funzione di permettere ai consumatori di identificare un prodotto e quindi la violazione di tali diritti configura ipotesi di reato contro la fede pubblica, a nulla rilevando la tutela dell'affidamento del consumatore garantita con l'avviso che si tratta di falsi e non di merci originali (vd. Sentenza 28423/2012).
Pertanto, sia i prodottori che i venditori di siffatte merci sono penalmente responsabili, naturalmente in base ai rispettivi ruoli, nulla rilevando la convinzione che il reato sussiste solo se il marchio è idoneo a ingenerare confusione tra il prodotto originale e quello contraffatto e che sia stato adeguatamente informato il pubblico dei consumatori con l'indicazione espressa della falsità del marchio.
La tutela del consumatore, debitamente informato di ciò che sta comprando secondo la Suprema Corte è irrilevante poiché l'elemento integrativo del reato è incarnato dall'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
Si ribadisce che secondo la giurisprudenza, il bene giuridico protetto dalla norma penale non è l'affidamento dei consumatori, ma un bene diverso, vale a dire la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come l'affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali.
Di fatto la Corte di Cassazione risolve un problema pratico che si è creato soprattutto con la diffusione del commercio online (e-commerce), ove su molti siti impazzano i così detti falsi d'autore.
Con la sentenza in esame, di fatto viene impedito di aggirare la tutela che la legge accorda al marchio registrato, che non potrà più essere aggirato semplicemente apponendo la dicitura "falso d'autore" o dicitura analoga sul prodotto.
Infatti, la contraffazione è in re ipsa sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato, determinando la necessità di scongiurare la confusione tra prodotti di marca e non e ciò a prescindere dall'idoneità a ingannare il compratore.
Repetita Juvant... no all'ipoteca per crediti inferiori agli 8.000,00 euro
Con la Sentenza n. 5771/2012 la Suprema Corte ha respinto un ricorso di Equitalia che, non contenta delle precedenti pronunce a lei contrarie, ha cercato di far affermare la legittimità dell'iscrizione ipotecarie anche per crediti irrisori, tuttavia con scarso successo e rimendiando una ulteriore batosta.
Confermando la precedente decisione, già oggetto di un apprezzato commento su questo blog, è stato ancora una volta escluso che l’iscrizione di ipoteca possa essere effettuata anche per importi inferiori alla soglia minima per la quale l’agente della riscossione è autorizzato ex art. 76 del Dl 602/1973. E tale divieto opera anche per le iscirizioni effettuate prima della novella legislativa del 2010, che introduce ex lege il limite materiale degli € 8.000,00 per le espropriazioni immobiliari, con il risultato che ipoteche iscritte anche precedentemente all'entrata in vigore della predetta normativa devono essere dichiarate nulle e cancellate.
Interessante ad avviso di chi scrive è l'eventuale applicazione analogica del principio espresso dalla Cassazione ai rapporti tra privati.
mercoledì 27 giugno 2012
Cofermato il principio del risaricmento del danno al coniuge tradito... le corna possono costare caro
Secondo la Suprema Corte, i principi fondamentali della responsabilità civile ed in particolare il principio del neminem ledere (non danneggiare nessuno) ineriscono anche il rapporto familiare, seguendo una tendenza che si inserisce nel più generale ampliamento dell’area della responsabilità aquiliana.
Per tale ragione, nel contesto familiare, il risarcimento è dovuto in tutti i casi di violazione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti … incidendo su beni essenziali della vita”.
All'adulterio è ricollegata la violazione dei diritti della salute e dei rapporti relazionali, proprio in quanto diritti connessi con la qualità di coniuge nonché è pure ricollegata la violazione di obblighi nascenti dal matrimonio che, da un lato è causa di intollerabilità della convivenza, giustificando la pronuncia di addebito, con gravi conseguenze, com’è noto, anche di natura patrimoniale, dall’altro, si configura come comportamento (doloso o colposo) che, incidendo su beni essenziali della vita, produce un danno ingiusto, con conseguente risarcimento, secondo lo schema generale della responsabilità civile.
Per tale ragione, secondo la giurisprudenza, le scappatelle possono costare molto caro.
venerdì 17 febbraio 2012
Cambiali e titoli di credito: il possesso della cambiale non vale titolo... bisogna dimostrare il diritto di credito
Il mero possessore di un titolo di credito cartolare che non risulti prenditore né giratario dello stesso, qualora manchi sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostra l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito.
Infatti il principio del possesso del titolo non trova applicazione in materia di titoli di credito, dal momento che si può certo escludere che esso sia pervenuto al possessore in modo illecito.
Peraltro, chiarisce la Suprema Corte, in tali ipotesi il titolo non potrebbe neppure valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., poiché tale norma opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta.
Ne consegue che il mero possessore di un titolo all'ordine (privo di valore cartolare), qualora non risulti nella veste di beneficiario dal documento, deve fornire la prova dei fatti costitutivi del suo diritto.
giovedì 16 febbraio 2012
Web-reputation: il direttore di giornali online non risponde per i commenti diffamatori
E' noto che ormai tutti i quotidiani e riviste online danno la possibilità ai lettori di commentare le notizie per creare una sorta di interazione. Naturalmente, capita, e pure spesso, che si leggano commenti violenti e volgari contro soggetti richiamati nell'articolo.
Come noto, l'art. 57 del codice penale, che punisce i reati commessi col mezzo della stampa periodica, sanziona penalmente il direttore o il vice-direttore responsabile il quale ometta di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che, col mezzo della pubblicazione, siano commessi reati.
Era controverso se tale norma fosse applicabile anche ai commenti dei lettori, che spesse volte sono oggetto di moderazione prima di essere pubblicati.
I dubbi erano accresciuti dalle Disposizioni Sulla Stampa, secondo cui sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipo grafiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.
Secondo la Corte di Cassazione, la norma penalistica di cui all'art. 57 cod. pen. non è suscettibile di applicazione con riferimento ai commenti dei lettori.
Infatti, secondo la Suprema Corte, la soluzione della diatriba risiede in una interpretazione letterale delle Disposizioni Sulla Stampa.
Infatti, dalla lettura della normativa in materia si evince che si può parlare di stampa in senso giuridico se ricorrono due condizioni: a) che vi sia una riproduzione tipografica, b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione attraverso una effettiva distribuzione tra il pubblico.
Le pubblicazioni online non presentano alcuno dei requisiti, in quanto non consistono in molteplici riproduzioni su più supporti fisici di uno stesso testo redatto in originale, al fine della distribuzione presso il pubblico.
Il testo pubblicato su Internet esiste come unicum all'interno della pagina di pubblicazione, anche se può essere visualizzato sugli schermi di un numero indefinito di dispositivi hardware.
La diffusione del contenuto del periodico on-line avviene dunque non mediante la distribuzione del supporto fisico in cui è inserito, quanto piuttosto attraverso la visualizzazione del suo contenuto attraverso i pc collegati alla rete proprio come avviene per le notizie trasmesse dai telegiornali, che vengono visualizzate sugli apparati privati dei telespettatori.
La Corte di Cassazione ha negato che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all’art. 57 c.p., proprio per la diversità strutturale tra i due mezzi di comunicazione e per la impossibilità di operare, in materia penale, una analogia in malam partem.
Se quindi il direttore non può essere ritenuto responsabile ex art. 57 cod. pen. per l'articolo in sé stesso, tanto meno potrà essere considerato responsabile per i commenti "postati" direttamente dall’utenza, senza alcuna possibilità di controllo preventivo da parte del direttore della testata.
Vi è una vera e propria impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma contenuta nell’articolo 57 del codice penale non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbe il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita.
Per concludere, quindi, l’inapplicabilità dell’articolo 57 del codice penale al direttore delle riviste on-line discende sia dalla impossibilità di ricomprendere quest’ultima attività nel concetto di stampa periodica, sia per l’oggettiva impossibilità del direttore responsabile di rispettare il precetto normativa, il che comporterebbe la sua punizione a titolo di responsabilità oggettiva, dato che verrebbe meno non solo il necessario collegamento psichico tra la condotta del soggetto astrattamente punibile e l’evento verificatosi, allo stesso nesso causale.
